Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7266/2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

V.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9/2006 della COMM.TRIB.REG. di POTENZA,

depositata il 10/03/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c., notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

I consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

“L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza di Potenza che ha accolto la domanda di rimborso dell’Irap pagata da V. L. per gli anni 1998/2000. Il contribuente non si è difeso.

La causa può decidersi con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 380 bis c.p.c., e art. 375 c.p.c., n. 5.

Il ricorso è manifestamente inammissibile. Censura la sentenza impugnata ex art. 360 c.p.c., n. 5, per “insufficienza della motivazione” ma non chiarisce le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione (art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis). La CTR ha invero richiamato la sentenza di questa corte n. 21203/2004, nella quale si afferma che la presenza di beni strumentali ed il pagamento di compensi a terzi per occasionali prestazioni di collaborazione non implicano necessariamente il requisiti della autonoma organizzazione, osservando di seguito che “Per quanto detto, diventa giuridicamente irrilevante la presenza di beni strumentali per circa lire 50.000.000 e compensi a terzi per prestazioni di collaborazione di circa lire 20.000.000 nel triennio in contestazione”. Il senso della decisione è chiaramente quello di escludere che – per la loro modesta entità ed in quanto ripartite su un triennio – le rilevate grandezze degli investimenti in beni strumentali e delle spese di collaborazione denotassero la sistematicità di queste ultime e comunque un consistente incremento della produttività del lavoro autonomo del professionista riconducibile alla componente organizzativa della sua attività professionale. La contestazione del giudizio di fatto così espresso non è sostenuta da argomentazioni, collegate alle risultanze processuali, che ne evidenzino la asserita incongruità o insufficienza, ma affidata alla semplice affermazione della diversa opinione del ricorrente”.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile. Senza decisione in punto spese perchè parte intimata non si è difesa.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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