Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 30/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20016 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
Data pubblicazione: 30/08/2013
MOTIVAZIONE Vizio.
ORDINANZA
r‘f
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del
legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,
Via
dei
Portoghesi,
12
è
domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DI ZAZZO ANTONINO residente a Boissano,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.46/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Genova
Sezione n. 12, in data
05.03.2010, depositata il 10 maggio 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’Il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino
Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17886/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 12, del
05.03.2010, DEPOSITATA il 10 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente, riconoscendo e dichiarando infondata la
pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relativa ad IRPEF e ILOR dell’anno 1991,
censura l’impugnata decisione per omessa, insufficiente
o contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo, nonché per violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c.3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – Le doglianze prospettate dall’Agenzia con l’unico
motivo, sembrano manifestamente fondate, giacche non
risulta
assolto
l’obbligo motivazionale,
essendo
principio consolidato quello secondo cui è
configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
2
1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.46,
ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.890/2006,
Nel caso, la sentenza disattende tale consolidato
principio, in quanto le espressioni utilizzate
risultano assolutamente generiche, non venendo indicati
i concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale
per giungere ad affermare che il contribuente aveva
“provveduto al pagamento di quanto dovuto”.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto,
va cassata la decisione di appello;
Considerato, in vero, che la CTR, operando e decidendo
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n.1756/2006, n.2067/1998).
nei termini, ha fatto malgoverno di
principi,
espressione di un ormai consolidato orientamento
giurisprudenziale;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa
riesame e, quindi, deciderà, nel merito e per le spese
del presente giudizio, adeguandosi ai richiamati
principi e motivando congruamente;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.
in altra sezione della CTR della Liguria, procederà al