Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20016 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA
sul ricorso 20528 2014 proposto da:

MAGHELLA GABRIELE, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIALE GIUSEPPE MAZZINI 123, presso lo studio
dell’avvocato LORENZO DI BACCO, che lo rappresenta e
difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2018
2065

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 190, presso la sede
della Società, rappresentata e difesa dall’avvocato
DORA DE ROSE, giusta delega in atti;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 27/07/2018

avverso la sentenza n. 76/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 20/02/2014, R. G. N.

1037/2012.

Rg.n.20528/2014
RILEVATO
Che la Corte di Appello di ROMA

ha confermato la sentenza del Tribunale della

stessa città che aveva respinto la domanda di Gabriele Maghella, accertando la
legittimità del termine apposto al contratto stipulato con Poste Italiane spa per

sostituzione del personale addetto al servizio di smistamento e movimentazione
carichi presso il Polo Corrispondenza Lazio, assente dal 16.2.2004 al 30.4.2004″.
Che la Corte territoriale ha confermato il giudizio di legittimità del termine, ritenendo
assolto l’onere di specificazione della causale sostitutiva in considerazione dell’ambito
aziendale complesso quale quello della società datrice di lavoro, riportandosi
all’orientamento espresso da questa Corte in particolare con le sentenze n.1576 e
n.1577 del 2010 e rilevando altresì che la società aveva assolto anche l’onere
probatorio a suo carico posto, avendo prodotto un prospetto informatico dal quale
risultavano le assenze in numero di 1330 giornate a fronte di 330 contratti a termine.
Che avverso tale sentenza il Maghella ha proposto ricorso affidato ad un solo
articolato motivo. Ha resistito Poste Italiane spa con controricorso.
CONSIDERATO
Che il motivo di gravame ha riguardato:1) la violazione e falsa applicazione degli
artt.1 del Dlgs n.368/2001 e 1362 e ss c.c., ai sensi degli artt.360 c.1 n.3 c.p.c., per
avere escluso la corte di merito la genericità della clausola giustificativa del termine
apposta al contratto , non essendo stati specificati le effettive esigenze di sostituzione
di specifici uffici e la ragione della sostituzione e neanche il nominativo del lavoratore
o dei lavoratori sostituiti , secondo l’insegnamento della Corte Cost. n.214/2009.
Poste non ha provato, come sarebbe stato suo onere, che il lavoratore era stato
effettivamente adibito a sostituire personale assente
Che il motivo è infondato . Questa Corte ha più volte ribadito ( cfr per tutte
Cass.n.1576/2010 e da ultimo Cass. n. 208/2015 , Cass. n.1246/2016 ) che “In tema
di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo,
l’onere di specificazione è soddisfatto, nelle situazioni aziendali complesse, oltre che
dall’enunciazione delle predette esigenze, dall’indicazione dì elementi ulteriori, quali
i

ragioni “di carattere sostitutivo correlate alla specifica esigenza di provvedere alla

l’ambito territoriale di riferimento, il luogo della prestazione lavorativa, le mansioni dei
lavoratori da sostituire, il diritto degli stessi alla conservazione del posto, che
consentano di determinare il numero dei lavoratori da sostituire, ancorché non
identificati nominativamente, e di verificare la sussistenza del prospettato presupposto
di legittimità, tanto alla luce sia della sentenza della Corte cost. n. 107 del 2013, che
ha rigettato la questione di illegittimità costituzionale degli artt. 1 e 11 del d.lgs. n.
368 del 2001, sia della sentenza della Corte di Giustizia UE del 24 giugno 2010, in C-

clausola 8.3 dell’accordo quadro allegato alla direttiva n. 1999/70/CE”.
Che nel caso di specie non è contestato che tali elementi fossero contenuti nel
contratto stipulato tra le parti. Inoltre sempre questa Corte ha rilevato come l’onere di
prova da parte del datore di lavoro dell’esistenza della ragione sostitutiva, stante la
specificità della causale così come indicata dalle decisioni prima ricordate , può
ritenersi assolto quando sia determinato il numero dei lavoratori da sostituire,
sebbene non identificati nominativamente (Cfr Cass. n.1577/2010, Cass.N.
23119/2010). A ciò consegue che la prova delle esigenze sostitutive può ritenersi
assolta attraverso la corrispondenza quantitativa tra il numero dei lavoratori assunti
con contratto a termine per lo svolgimento di una determinata mansione ed il numero
di scoperture, ossia di assenze in servizio, verificatesi tra i lavoratori stabili in tale
periodo. Questa Corte ha infatti statuito che il datore di lavoro ben può utilizzare il
lavoratore in un insieme di sostituzioni successive per scorrimento, ciò rientrando
nell’ambito del potere organizzativo dell’imprenditore ( cfr Cass. n. 20647/2017 ).
Che

nel caso in esame , con motivazione esente da vizi logici e dunque non

sindacabile in questa sede di legittimità, la corte territoriale ha rilevato che dalla
documentazione prodotta da poste ( prospetto riepilogativo delle giornate di assenza e
dei contratti a termine stipulati nel periodo) emergeva una probante corrispondenza.
Che

il ricorso deve pertanto essere respinto . Le spese, liquidate come da

dispositivo,seguono la soccombenza .
P.Q.M.

2

98/09, che ha riconosciuto la compatibilità comunitaria della stessa normativa con la

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 4000,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 1 5 % ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis

Così deciso nell’Adunanza camerale del 23.5 .2018

dello stesso art.13

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