Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 03/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29726-2018 proposto da:

S.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE DELLE

MEDAGLIE D’ORO 7, presso lo studio dell’avvocato GAETANO MARTINI,

che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE G.

MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato MARCO DE BONIS,

rappresentato e difeso dall’avvocato DAVIDE CALABRO’;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3714/2018 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. STEFANO

OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con atto di citazione notificato il 06.08.2008 S.R. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 760/2008, emesso dal Tribunale di Frosinone, in forma provvisoriamente esecutiva, in favore di C.G. per il pagamento della somma di Euro 64.500 a titolo di provvigione per l’attività di intermediazione svolta dall’ingiungente, finalizzata alla conclusione di un contratto di compravendita immobiliare avente ad oggetto un lotto edificabile. L’opponente contestava l’esistenza del rapporto di mediazione, in quanto il C. non aveva mai ricevuto alcun incarico nè aveva partecipato alle trattative per l’acquisto dell’immobile; invocava inoltre, in via riconvenzionale, la condanna dell’opposto alla restituzione della somma di Euro 120.000 che lo stesso aveva già percepito mediante la minaccia di far saltare la compravendita.

Si costituiva in giudizio il convenuto, invocando il rigetto dell’opposizione e sostenendo di aver svolto attività di procacciamento di affari svolta in favore del S..

Con sentenza n. 1122/2013 il Tribunale di Frosinone respingeva tanto l’opposizione che la domanda riconvenzionale, confermando il decreto opposto.

Interponeva appello il S. e si costituiva in seconde cure C.G., resistendo al gravame.

Con la sentenza oggi impugnata, n. 3714/2018, la Corte d’Appello di Roma rigettava l’impugnazione. Il giudice di seconda istanza, in particolare, condivideva l’impostazione del Tribunale, tanto in ordine all’inquadramento della vicenda in termini di procacciamento d’affari, quanto in relazione al fatto che non dovesse ritenersi applicabile al caso di specie l’obbligo di iscrizione previsto dalla L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2.

Propone ricorso per la cassazione della predetta decisione S.R., affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso C.G..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. 3 febbraio 1989, n. 39, art. 2 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte d’Appello avrebbe erroneamente escluso l’applicabilità di detta disposizione alla fattispecie. Ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe dovuto invece dichiarare l’invalidità del rapporto negoziale posto dal C. a fondamento della sua pretesa creditizia, e dunque rigettare la domanda di pagamento da quegli proposta in via monitoria.

La censura è fondata.

La L. n. 39 del 1989, art. 2 infatti, sancisce l’obbligo per coloro che svolgono l’attività di mediazione, anche in modo discontinuo od occasionale, di iscriversi nell’apposito ruolo istituito presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Il successivo art. 6 della medesima normativa specifica inoltre che “hanno diritto alla provvigione soltanto coloro che sono iscritti nei ruoli”.

Alla luce del chiaro disposto normativo, l’iscrizione al ruolo costituisce il presupposto necessario per l’insorgenza del diritto al compenso del mediatore.

Alla medesima iscrizione è soggetto anche il procacciatore d’affari, dal momento che tale figura, in modo del tutto analogo al mediatore, presta un’attività d’intermediazione diretta a favorire tra terzi soggetti la conclusione di un affare.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio, che qui giova ribadire, secondo cui “E’ configurabile, accanto alla mediazione ordinaria, una mediazione negoziale cd. atipica, fondata su contratto a prestazioni corrispettive, con riguardo anche ad una soltanto delle parti interessate (cd. mediazione unilaterale), qualora una parte, volendo concludere un singolo affare, incarichi altri di svolgere un’attività volta alla ricerca di una persona interessata alla sua conclusione a determinate e prestabilite condizioni. L’esercizio dell’attività di mediazione atipica, quando l’affare abbia ad oggetto beni immobili o aziende, ovvero, se riguardante altre tipologie di beni, sia svolta in modo professionale e continuativo, resta soggetta all’obbligo di iscrizione all’albo previsto dalla L. n. 39 del 1989, art. 2 ragion per cui, il suo svolgimento in difetto di tale condizione esclude, ai sensi dell’art. 6 della medesima legge, il diritto alla provvigione” (Cass. Sez. U, Sentenza n. 19161 del 02/08/2017, Rv. 645138).

Ne consegue che quando, come nel caso di specie, l’attività di mediazione abbia ad oggetto la conclusione di un contratto relativo a beni immobili, l’intermediario matura il diritto al compenso soltanto se iscritto all’albo di cui alla L. n. 39 del 1989, art. 2 a prescindere da qualsiasi considerazione, tanto relativamente alla professionalità o alla continuatività con cui egli svolga la sua opera di intermediazione, quanto con riguardo all’inquadramento del rapporto, se nell’alveo della mediazione cd. bilaterale, ovvero nell’ambito della cd. mediazione atipica, o del procacciamento di affari.

Ciò posto, poichè il C. non era pacificamente iscritto all’albo degli intermediari di cui alla L. n. 39 del 1989, già richiamato art. 2 la Corte territoriale avrebbe dovuto escludere il suo diritto al compenso.

Da quanto precede deriva l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla Corte di Appello Di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 3 giugno 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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