Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7822/2016 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

CNH Industrial Italia spa, già Case New Holland Italia spa, in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dagli avv. Logozzo Maurizio e Agostino Rocco, con domicilio

eletto presso lo studio del secondo in Roma, via delle Milizie n.

34;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale n.

1894/20/15 del 25 maggio 2015, depositata il 28 settembre 2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Manzon Enrico.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 1894/20/15 del 25 maggio 2015, depositata il 28 settembre 2015 la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, avverso la sentenza n. 144/2/12 della Commissione tributaria provinciale di Modena che aveva accolto il ricorso della CNH Italia spa contro l’avviso di accertamento per accisa ed addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica negli anni 2005/2009.

La CTR osservava in particolare che la CNH non era soggetto passivo delle imposte de quibus, essendolo invece il suo fornitore di energia elettrica, e non potendole tale qualità derivare dalla circostanza che all’interno degli stabilimenti interessati fruissero di tale energia altri soggetti in virtù di un contratto di service ricomprendente una pluralità di prestazioni e non quindi in virtù di un contratto di somministrazione.

Basando la propria decisione su tale ratio decidendi, considerata evidentemente “più liquida”, il giudice tributario di appello riteneva assorbite le altre questioni/eccezione proposte dalle parti.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo un motivo unico.

Resiste con controricorso la CNH che propone altresì ricorso incidentale con quattro motivi; successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Risulta pregiudiziale e dirimente l’esame del secondo motivo del ricorso incidentale, con il quale – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3- la CNH lamenta la violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, e art. 329, c.p.c., poichè la CTR non ha dichiarato l’inammissibilità del gravame agenziale per omessa censura di un capo autonomo della sentenza appellata, come eccepito nelle controdeduzioni di appello.

La censura è fondata.

Dagli atti (ricorso e ricorso incidentale) emerge che la Commissione tributaria provinciale di Modena aveva così motivato l’accoglimento del ricorso introduttivo della lite “CNH non può, infatti, essere considerata soggetto passivo di accise, essendo essa un utente fiscale dell’energia elettrica fornita dalla Edison Energia spa. La ricorrente non esercita, in senso proprio, un’attività di rivendita dell’energia elettrica, per cui difetta nella fattispecie il presupposto essenziale per l’applicazione del tributo nei suoi confronti. Il presupposto dell’imposta in esame si configura, infatti, solo al momento della somministrazione dell’energia elettrica da parte del fornitore professionale (Edison Energia) nei confronti della ricorrente CNH, ai fini dell’accise da considerarsi consumatore finale, come tale estraneo al rapporto tributario.

Nè può essere considerata la modificazione intervenuta del presupposto della pretesa, laddove si è, ad un certo punto delle controdeduzioni (dell’agenzia fiscale ndr), ritenuto che CNH sarebbe da considerarsi “soggetto venditore di energia elettrica nei confronti di Fenice”. Tale modificazione del titolo della pretesa erariale, come eccepito dalla ricorrente, è inammissibile.

In ogni caso la fatturazione di parte dei consumi alla Fenice non sarebbe comunque sufficiente ad integrare il presupposto soggettivo, posto che cedente deve ritenersi solo chi svolga, professionalmente, un’attività di produzione energetica e la cessione deve poi avvenire in forza di un contratto di somministrazione: requisiti entrambi carenti nella fattispecie.

La Commissione ritiene, dunque, di uniformarsi a quell’indirizzo giurisprudenziale del quale sono espresse le decisioni richiamate dalla ricorrente, secondo cui il produttore del c. d. service (CNH) non è considerabile come venditore di energia, bensì come consumatore finale (l’unico) dell’energia elettrica utilizzata nello stabilimento”.

Come correttamente rilevato dalla ricorrente incidentale, in tale motivazione sono individuabili tre rationes decidendi autonome ossia in grado di reggere da sole la pronuncia di primo grado.

La prima che individua Edison Energia come soggetto passivo delle imposte de quibus in quanto “fornitore” dell’energia elettrica ed esclude tale qualità per CNH, in quanto “consumatore finale”, non “rivenditore”, dell’energia stessa.

La seconda, di tipo processuale, che afferma l’inammissibilità, quale “domanda nuova”, dell’allegazione da parte dell’agenzia fiscale nelle controdeduzioni al ricorso introduttivo della lite di un diverso titolo di soggettività passiva tributaria individuato appunto nell’attribuzione a CNH della qualifica di “venditore di energia elettrica” a Fenice.

La terza, ancora di merito, che nega comunque la sussistenza del fatto costitutivo di questa, qualificata “nuova”, causa petendi, affermando che solo un contratto “diretto” di somministrazione di energia elettrica può valere in tal senso e non il contratto di service stipulato da CNH con Fenice.

Nel costituirsi in appello, CNH ha tempestivamente eccepito il mancato gravame della seconda ratio decidendi e quindi chiesto che, essendo di conseguenza formatosi il giudicato interno, la CTR ne derivasse una pregiudiziale pronuncia di inammissibilità del gravame agenziale.

Non essendo intervenuta tale pronuncia in rito, la CNH chiede quindi con il secondo motivo di ricorso incidentale che tale fatto processuale venga rilevato ed adeguatamente valorizzato in questa sede di legittimità.

Come detto, tale critica alla sentenza impugnata è fondata, poichè per un verso va affermata la piena autonomia della statuizione della CTP in oggetto, per altro verso, va rilevato che non essendo stata la medesima impugnata si è formato il giudicato interno e che quindi il gravame agenziale doveva essere dichiarato inammissibile, non potendo proseguire il secondo grado del giudizio di merito.

Ciò constatato, va data adesione e seguito al principio di diritto secondo il quale “Qualora una questione abbia formato oggetto di decisione del giudice di primo grado e tale decisione non sia stata impugnata, nè sotto il profilo della violazione delle norme del processo, nè sotto quello della violazione delle norme di diritto, ed il giudice dell’impugnazione, altrimenti adito, non abbia rilevato d’ufficio il fatto che si era formato un giudicato interno per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile, spetta alla Corte di cassazione, adita con ricorso, rilevare d’ufficio il giudicato, cassando senza rinvio la sentenza di secondo grado, perchè il processo non poteva essere proseguito” (Cass. n. 1284 del 22/01/2007, Rv. 595137 – 01).

L’accoglimento della censura in esame, assorbente e preclusivo dell’esame delle ulteriori censure mosse con il motivo unico del ricorso principale e con gli altri motivi del ricorso incidentale, implica pertanto la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata perchè, essendo inammissibile il gravame agenziale, il processo non poteva essere proseguito nel grado di appello.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato peraltro che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, (Cass., n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso incidentale, dichiara assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale e cassa senza rinvio la sentenza impugnata; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 10.000 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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