Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20016 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 22/09/2010), n.20016

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 20351-2006 proposto da:

Z.S., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

RONCEGNO 5, presso lo studio dell’avvocato CARPENTIERI FRANCESCA,

rappresentato e difeso dall’avvocato D’ARMA GAETANO, giusta mandato a

margine del ricorso e da ultimo domiciliato d’ufficio presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI

INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 144,

presso lo studio degli avvocati LA PECCERELLA LUIGI e FAVATA EMILIA,

giusta procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di Roma del

21/07/06, rep. 71361;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 156/2006 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/03/2006 R.G.N. 115/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. PIETRO CURZIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Z.S. chiede l’annullamento della sentenza della Corte d’Appello di Caltanissetta, pubblicata il 24 marzo 2006, che ha respinto l’appello contro la decisione con la quale il Tribunale di Gela aveva rigettato il suo ricorso nei confronti dell’INAIL, volto alla costituzione di una rendita da ipoacusia da rumore di natura professionale.

Il ricorso è articolato in due motivi.

L’INAIL si è difesa con controricorso.

Il primo motivo denunzia la violazione del D.P.R. n. 1124 del 1965, artt. 74 e 78 e 131.

Si assume che le conclusioni della consulenza svolta in sede di appello sarebbero errate per gravi incongruenze logiche e metodologiche. In particolare il ctu avrebbe errato nel ritenere che nel periodo successivo al 1996 lo Z. non sarebbe stato esposto a rischio di un ambiente rumoroso, perchè nel giudizio di primo grado sarebbe stato provato il contrario. In secondo luogo, il ctu avrebbe errato nel non sottoporre il ricorrente ad un esame audiometrico presso una struttura pubblica.

L’esposizione del motivo si conclude con un quesito con il quale si chiede alla Suprema Corte di dire, con riguardo a patologie a lunga evoluzione quale è quella uditiva, quale sia il criterio di valutazione più conforme al disposto del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 74, comma 1, e artt. 78 e 131.

Il motivo è inammissibile perchè non vi è corrispondenza tra le questioni poste nella parte espositiva ed il quesito di diritto, peraltro indeterminato.

Con il secondo motivo si denunzia un vizio di motivazione, ritenuta insufficiente e contraddittoria. L’insufficienza consisterebbe nel fatto che la Corte si è limitata a recepire integralmente la consulenza tecnica d’ufficio, formulando un giudizio immotivato di condivisione. Il perchè della contraddittorietà non viene spiegato.

Questo motivo è manifestamente infondato.

Come si è detto, la contraddittorietà è solo enunciata.

L’insufficienza, invece, non sussiste, perchè non è vero che la Corte non abbia motivato le ragioni della adesione alla consulenza tecnica. Nel fare ciò, peraltro, non aveva l’obbligo di dare specifica risposta a tutte le contestazioni mosse dalla parte, che, comunque, in violazione del criterio dell’autosufficienza non vengono riportate nel ricorso per cassazione. Nulla sulle spese considerata la materia e l’epoca del ricorso introduttivo del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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