Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20015 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20015 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Data pubblicazione: 30/08/2013

MOTIVAZIONE Vizio.
ORDINANZA

f-7,/

sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del

legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
DI ZAZZO ANTONINO, residente a Boissano,

INTIMATO

AVVERSO
la sentenza n.47/12/2010 della Commissione Tributaria
Regionale di Genova Sezione n. 12, in data
05.03.2010, depositata il 10 maggio 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.17783/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

pronunziata dalla CTR di Genova Sezione n. 12, del
05.03.2010, DEPOSITATA il 10 maggio 2010.
Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l’appello del
contribuente, riconoscendo e dichiarando infondata la
pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di cartella
di pagamento, relativa ad IRPEF dell’anno 1991, censura
l’impugnata decisione per omessa, insufficiente o
contraddittoria motivazione su fatto controverso e
decisivo, nonché per violazione e falsa applicazione
dell’art. 2697 c.c.3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – Le doglianze prospettate dall’Agenzia con l’unico
motivo, sembrano manifestamente fondate, giacchè non
risulta
principio

assolto

l’obbligo

consolidato

motivazionale,

quello

secondo

essendo
cui

è

configurabile l’omessa motivazione, “quando il giudice
di merito omette di indicare nella sentenza gli
elementi da cui ha tratto il proprio convincimento
2

1 – E’ chiesta la cassazione della sentenza n.47,

ovvero indica tali elementi senza una approfondita
disamina logico-giuridica, rendendo in tal modo
impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla
logicità del ragionamento (Cass.n.89012006,

Nel caso, la sentenza disattende tale consolidato
principio,

in

quanto

le

espressioni

utilizzate

risultano assolutamente generiche, non venendo indicati
concreti elementi utilizzati nell’iter decisionale
per giungere ad affermare che il contribuente aveva
“provveduto al pagamento di quanto dovuto”.
5 – Si propone di procedere alla trattazione del
ricorso in camera di consiglio, ai sensi degli artt.
375 e 380 bis cpc, definendolo con l’accoglimento, per
manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza e che, per l’effetto,
va cassata la decisione di appello;
Considerato che i Giudici di appello, operando e
3

n.1756/2006, n.2067/1998).

decidendo nei termini, hanno fatto malgoverno di
principi, espressione di un ormai consolidato
orientamento giurisprudenziale;
Considerato che il Giudice del rinvio, che si designa

riesame e, quindi, deciderà, nel merito e per le spese
del presente giudizio, adeguandosi ai richiamati
principi e motivando congruamente;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia ad altra sezione della CTR della Liguria.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

in altra sezione della CTR della Liguria, procederà al

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