Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20015 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 10/06/2020, dep. 24/09/2020), n.20015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29215-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

LEMI SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 465/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della TOSCANA, depositata il 05/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/06/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

GIOVANNI CONTI.

 

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

La CTR Toscana, con la sentenza indicata in epigrafe, accogliendo parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, riformava la sentenza della CTP di Siena che aveva accolto (parzialmente) il ricorso proposto dalla società LEMI srl avverso l’avviso di accertamento relativo all’anno 2009 per ricavi non contabilizzati in base a movimentazione bancaria. Per quel che ancora qui rileva la CTR, dopo avere ritenuto fondato l’accertamento per quanto concerneva i prelievi di Euro 13.250,00 – importo per il quale la contribuente non fornito alcuna giustificazione – ha disatteso l’ulteriore doglianza dell’Ufficio, secondo la quale la percentuale dei costi pari al 70% tenuta in conto dal giudice di appello era stata frutto di un errore della CTP, essendo l’accertamento di tipo bancario analitico sicchè il contribuente era tenuto a dare giustificazione per ogni singola operazione, non potendosi ragionare per masse, nè risultando la percentuale del 70% calcolata sulla base di un quadro rappresentativo dell’attività svolta dalla contribuente.

Secondo la CTR tale censura era infondata, poichè la doglianza relativa alla percentuale dei costi che il primo giudice era stata computata riducendo la voce dei ricavi desumibile dai movimenti bancari non giustificati. Secondo la CTR, infatti, non poteva dubitarsi che “sulla rideterminazione dell’imponibile sulla base delle indagini bancarie si deve tenere conto non solo dei maggiori ricavi, ma anche della incidenza percentuale dei relativi costi che vanno detratti dalle operazioni non giustificate. Questo perchè ogni soggetto deve essere colpito in relazione alla effettiva capacità contributiva per avere una giusta determinazione dell’imposta.” Aggiungeva la CTR che, tuttavia, i costi andavano provati dal contribuente e che la doglianza dell’ufficio aveva riguardato l’operato del primo giudice laddove aveva determinato la percentuale del costo sommariamente e non per ogni singola operazione. La CTR ricordava ancora che i primi giudici avevano disatteso la richiesta della contribuente che intendeva ottenere una percentuale del 90% e si erano invece attenuti alla documentazione dalla quale risultava che l’incidenza dei costi fosse del 70%, inferiore a quella indicata nelle schede prodotte.

Ora, secondo il giudice di appello l’Ufficio non aveva contestato l’attendibilità delle schede, rilevando unicamente che non era sufficienti per rappresentare un quadro completo dell’attività. Da ciò conseguiva che la genericità delle osservazioni non poteva inficiare l’operato della CTP.

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.

La società contribuente non si è costituita.

La causa veniva posta in decisione dapprima all’udienza camerale del 10.6.2020.

Successivamente, con istanza depositata il 7.9.2020 l’Agenzia delle entrate ha chiesto dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, avendo la parte contribuente, successivamente alla proposizione di istanza di definizione della lite ai sensi del D.L. n. 119 del 2018, art. 6 provveduto al versamento della prima ed unica rata del quantum dovuto.

Sulla base di tali considerazioni il ricorso, riesaminato all’udienza dell’8.9.2020, va dichiarato estinto, dichiarando compensate le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visto il D.L. n. 119 del 2018, art. 6 dichiara estinto il giudizio e compensa le spese processuali fra le parti.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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