Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20015 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28858/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane e dei Monopoli, in persona del Direttore pro

tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Cooperativa Ceramica d’Imola s.c. a r.l. in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.

Tassoni Alfredo ed Nobiloni Alessandro, con domicilio eletto in

Roma, via Giovanni Nicotera n. 24 presso lo studio di quest’ultimo;

– controricorrente –

Utilità spa;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale

dell’Emilia Romagna n. 93/01/13 del 27 giugno 2013, depositata il 22

ottobre 2013.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Manzon Enrico.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 93/01/13 del 27 giugno 2013, depositata il 22 ottobre 2013, la Commissione tributaria regionale dell’Emilia Romagna respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ufficio locale, ed accoglieva quello incidentale proposto dalla Cooperativa Ceramica d’Imola s.c. a r.l. (breviter CCI) avverso la sentenza n. 38/5/08 della Commissione tributaria provinciale di Bologna che aveva parzialmente accolto il ricorso della società contribuente contro il provvedimento agenziale di diniego di riconoscimento di agevolazioni sull’imposta erariale ed addizionale provinciale sul consumo di energia elettrica e di reiezione della correlata domanda di rimborso.

La CTR osservava in particolare che:

-doveva convenirsi con i primi giudici circa la spettanza delle chieste agevolazioni fiscali (esenzione dall’imposta erariale, unicità dell’addizionale provinciale) sulla base della considerazione che, pur trattandosi di consumi realizzati in due diversi stabilimenti di CCI, tuttavia trattandosi di strutture integrate in un unico ciclo di lavorazione, ancorchè separate, l’opificio industriale doveva considerarsi perciò unico;

-che di contro la sentenza appellata non era corretta in punto affermazione della carenza di legittimazione di CCI a ripetere le maggiori imposte assolte in relazione alla fornitura energetica ricevuta da Utilità spa.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle dogane e dei monopoli deducendo tre motivi.

Resiste con controricorso la CCI, mentre Utilità spa non si è difesa. La controricorrente successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione del (TUA) D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 1, lett. o-bis, poichè la CTR ha affermato che, trattandosi di unico opificio industriale, anche se esercitato in due distinti e separati stabilimenti (nello stesso Comune di Imola), in relazione ai consumi di energia elettrica dei due stabilimenti spetta a CCI l’esenzione dall’imposta erariale prevista da tale disposizione legislativa ed altresì che le va riconosciuta la debenza di un’unica addizionale provinciale, conseguentemente accogliendo integralmente la sua domanda di rimborso.

La censura è fondata.

Risulta dagli atti:

– che la CCI utilizzava due distinti stabilmenti siti entrambi in Imola, rispettivamente alle (OMISSIS) e (OMISSIS);

– che nel primo autoproduceva l’energia elettrica consumata, assumendo dunque la qualità di soggetto passivo della correlativa imposta erariale di consumo, dalla quale tuttavia era pacificamente- esentata ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 52, comma 1, lett. o-bis, in quanto l’opificio consumava più di 1.200.000 chilowatt/ora;

– che nel secondo riceveva l’energia elettrica da Utilità spa e non superando detta soglia minima di consumo ai fini dell’esenzione, l’imposta erariale le era integralmente traslata dalla fornitrice.

In contestazione tra le parti è la cumulabilità dei due consumi energetici ai fini sia dell’esenzione dall’imposta erariale ai sensi della citata disposizione del TUA, vigente ratione temporis, sia dell’applicazione unica ovvero duplice dell’addizionale provinciale per i consumi fino a 200.000 chilowatt/ora mensili prevista dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6,comma 5.

Ciò premesso in fatto, si deve osservare in diritto che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte e va senz’altro ribadito che:

-“In tema di accise il presupposto dell’imposta sul consumo dell’energia elettrica è rappresentato dall’officina cd. di produzione, costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell’energia elettrica esercitati dalla medesima ditta, in quanto le tariffe sono commisurate ai consumi delle singole unità produttive e non a quelli effettuati cumulativamente da tutti gli stabilimenti di consumo anche se concernenti un unico processo produttivo” (Cass. n. 10301 del 12/04/2019, Rv. 653539 – 01);

– più specificamente, “In tema di imposta erariale sul consumo dell’energia elettrica, l’addizionale provinciale, prevista dal D.L. n. 511 del 1988, art. 6, in ordine a qualsiasi uso effettuato in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, fino al limite massimo di 200.000 chilowattora di consumo al mese, si applica in relazione a ciascun distinto punto di acquisto dell’energia, anche se una pluralità di essi facciano capo ad un medesimo soggetto giuridico esercente un’unitaria attività produttiva, posto che il D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 54, comma 3 – unica disposizione relativa all’officina delle imprese acquirenti di energia elettrica per farne rivendita o uso proprio – facendo riferimento alle linee di distribuzione, ha riguardo ad una situazione sovrapponibile a quella descritta dal precedente comma 2, che, relativamente al fabbricante, prevede la figura delle officine distinte perchè esercitate in luoghi distinti, anche se messi in comunicazione attraverso un’unica linea di distribuzione, rendendo rilevante il luogo di fornitura dell’energia. Nè tale disciplina risulta in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., nella parte in cui assoggetta a maggiore imposizione sui consumi di energia elettrica i contribuenti che prelevano energia da differenti punti di consegna, rispetto a quelli che prelevano la stessa quantità di energia da un unico punto di consegna, precludendo ai primi l’applicazione regressiva del prelievo stabilita per i secondi, poichè la disponibilità di plurimi punti di presa, consentendo una più flessibile ed articolata organizzazione dell’attività produttiva, legittima la diversificazione impositiva e costituisce un presupposto oggettivo, la cui valorizzazione è coerente con la natura del tributo, che è imposta di consumo e non sul reddito, tanto più che solo a quest’ultima è riferibile il principio costituzionale di progressività” (Cass. n. 4037 del 12/02/2019, Rv. 652526 – 01).

La sentenza impugnata non si è adeguata ai principi di diritto espressi in tali arresti giurisprudenziali, sicchè di per sè solo merita la cassazione, senza rinvio.

Gli altri due motivi dedotti dall’agenzia fiscale (legittimazione attiva della CCI a chiedere il rimborso in relazione alla fornitura avuta da Utilità spa nello stabilimento di via (OMISSIS) e vizio motivazionale in relazione agli ulteriori motivi del gravame agenziale) ne risultano assorbiti.

La memoria della società contribuente non induce a diverse considerazioni.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto può provvedersi ex art. 384 c.p.c. al rigetto del ricorso introduttivo della lite.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate, stante l’esito alterno dei giudizi.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo alla sola parte costituita.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbiti il secondo ed il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta il ricorso introduttivo della lite; compensa le spese dei gradi di merito; condanna la controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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