Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20015 del 23/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 3567-2007 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

IMMOBILIARE ELDEN SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore ed Amministratore Unico, elettivamente domiciliato in ROMA

P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE, 2, presso lo studio dell’avvocato ALESSI

GAETANO, rappresentato e difeso dall’avvocato LIBRANTI ANDREA, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 181/2006 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

CATANIA, depositata il 17/10/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Consigliere Dott. SERGIO BERNARDI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il consigliere nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c. ha depositato la seguente relazione, che è stata comunicata al p.m. ed alla parte ricorrente e che il collegio condivide:

“Alla registrazione del decreto di trasferimento di due lotti di terreno edificabile emesso dal Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Catania fu applicata, in data 20 luglio 2002, l’aliquota ordinaria per imposte di registro ipotecaria e catastale. Il 24 gennaio 2003 la società acquirente Immobiliare Eden s.r.l. presentò istanza di rimborso della maggiore imposta pagata in luogo di quella agevolata applicabile in base alla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3. Il ricorso presentato avverso il silenzio rifiuto formatosi sulla domanda di rimborso è stato accolto in entrambi i gradi di merito.

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la decisione della CTR della Sicilia. La contribuente intimata resiste con controricorso.

La causa può essere decisa con ordinanza in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c., n. 5.

La tesi in diritto sviluppata col ricorso (secondo la quale la agevolazione invocata spetterebbe soltanto se espressamente richiesta all’atto della registrazione, come nella specie non è accaduto) è stata esaminata e respinta da questa corte con la sentenza n. 14117/2010. E’ stato affermato che “le agevolazioni tributarie non necessitano di una espressa richiesta, se non nei casi in cui sia la legge a prevedere l’indispensabilità di una istanza del contribuente o una sua necessaria collaborazione, che consista nel manifestare determinate intenzioni cui siano ricollegati i benefici (quale ad esempio, quella di destinate l’immobile a propria abitazione) o nell’indicare qualità proprie o caratteristiche del bene, non conosciute in generale dall’Amministrazione”. In applicazione di tale principio (dal quale le argomentazioni del ricorso non inducono a discostarsi), si è ritenuto “fondata, ricorrendone i presupposti, la richiesta di rimborso della differenza fra l’imposta di registro ordinaria applicata dall’Ufficio e quella ridotta prevista dalla L. n. 388 del 2000, art. 33, comma 3 per immobili compravenduti in aree incluse in piani urbanistici particolareggiati, pur non essendo stato il beneficio richiesto nell’atto di trasferimento”.

Il ricorso va dunque respinto”.

Va dunque respinto il ricorso. Poichè è applicata una giurisprudenza successiva alla proposizione ricorso, è giustificata la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA