Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20015 del 06/10/2016

Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20015

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18032-2013 proposto da:

CIPNES CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA GALLURA,

(OMISSIS), in persona del Presidente pro – tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PORTUENSE 104, presso lo studio

dell’avvocato DEANGELIS ANTONIA, rappresentata e difesa

dall’avvocato GIUSEPPINA SALATA giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

M.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA BISSOLATI 76,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO DODARO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato ROSANNA FILOMENA MASURI giusta

procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO SEZ. DIST. DI SASSARI,

depositata il 14/05/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. PELLECCHIA ANTONELLA;

udito l’Avvocato GIUSEPPINA BALATA;

udito l’Avvocato ROSANNA FILOMENA MASURI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. M.A. convenne in giudizio il Cipnes, Consorzio Industriale Provinciale Nord est Sardegna, per sentire accertare il grave inadempimento di quest’ultimo agli obblighi assunti con il contratto preliminare di compravendita, di un lotto di terreno ubicato nella zona di (OMISSIS) stipulato tra le parti in data (OMISSIS), per aver taciuto l’esistenza di pesi e vincoli che comportano la inedificabilità assoluta e/o parziale del bene medesimo. Chiese anche di accertare e dichiarare la legittimità del recesso esercitato ex art. 1385 c.c., comma 2, con conseguente diritto alla restituzione del doppio della caparra versata per la somma complessiva di Euro 36.000 nonchè alla restituzione dell’ulteriore acconto sul prezzo.

Il Tribunale di Tempio Pausania, sezione distaccata di Olbia, accolse la domanda dell’attore ed accertò l’avvenuta risoluzione del contratto preliminare per grave inadempimento del Cipnes e la legittimità del recesso del M.. Condannò il Cipnes al pagamento di 46.842,00.

2. La Corte d’Appello di Sassari, con ordinanza del 6 giugno 2013, ha dichiarato l’inammissibilità dell’appello proposto dal Cipnes.

3. Avverso la sentenza del Tribunale, il Cipnes propone corso in Cassazione sulla base di 3 motivi, illustrati da memoria.

3.1 Resiste con controricorso M.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

4.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce la “violazione art. 360 c.p.c., n. 4, nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Lamenta che la sentenza è affetta da nullità per violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato in quanto, nel testo della stessa, non vi è alcun riferimento alle eccezioni e conseguenti conclusioni formulate dalla parte convenuta. Il giudice si è limitato all’enunciazione laconicà si è costituito il Cipnes chiedendo il rigetto delle avverse domande (…) ed ha deciso la causa sulla base delle sole allegazioni di parte attrice, come risulta anche dall’atto di appello. Non ha esaminato in relazione alla gravità dell’inadempimento le eccezioni integranti le conclusioni di rigetto della domanda mentre ha riconosciuto la legittimità del recesso dell’attore sulla base di supposte prescrizioni normative o regolamentari non indicate e non individuabili in provvedimenti agli atti del processo. Non è stato considerato, sempre sull’inadempimento e sulla responsabilità del Cipnes, che il contratto preliminare costituisce una promessa di vendita di cosa altrui in cui l’altruità della cosa era nota al promissario acquirente, tanto che gli effetti del preliminare erano sottoposti alla condizione sospensiva che il convenuto avrebbe acquistato il diritto di proprietà dei lotti dei terzi proprietari. Ancora, la decisione ha analizzato la posizione soggettiva stragiudiziale e giudiziale del convenuto quale risulta dalla sola prospettazione della domanda di parte attrice senza, però, considerare le eccezioni della parte convenuta.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Il ricorrente si limita ad indicare in modo generico le eccezioni e conclusioni formulate “negli atti difensivi di primo grado” senza specificare dove e quando abbia sollevato tali eccezioni o conclusioni.

4.2. Con il secondo motivo, denuncia la “violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per falsa applicazione delle norme sostanziali che disciplinano la materia e più precisamente, l’art. 1385 c.c., comma 2, e l’art. 1218 c.c.”.

Il ricorrente sostiene che la Corte d’Appello non ha considerato che il promettente acquirente sarebbe stato a sua volta inadempiente, con conseguente impossibilità di far valere il diritto a recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1385 c.c., comma 2.

Il motivo è infondato.

Il giudice del merito ha ritenuto, a seguito dell’istruttoria, che lo stato di fatto di diritto dei terreni fosse noto alla ricorrente al momento della stipula del contratto preliminare o in ogni caso, che dovesse essere noto usando l’ordinaria diligenza. Inoltre era anche a conoscenza del progetto edificatorio che intendeva realizzare l’attore costituendo la medesima premessa del contratto preliminare, sicchè ha ritenuto il giudice, per questi motivi, che la colpa in contraendo del consorzio doveva essere valutata più gravemente sul piano della corrispettività e della sinallagmaticità degli accordi presi, anche alla luce dei principi generali di buona fede e di leale collaborazione tra le parti. Pertanto la valutazione e la comparazione tra i due adempimenti è stata effettuata dal giudice del merito.

4.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la “violazione art. 360 c.p.c., n. 4, con riferimento alla violazione dell’art. 112 c.p.c.”.

Si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., in riferimento all’ordinanza di inammissibilità della Corte d’Appello nell’ambito della quale il giudice avrebbe qualificato il titolo del presunto diritto maturato a favore del titolare della condotta idrica in usucapione ventennale, anzichè nella procedura espropriativa.

Il motivo è infondato.

La qualificazione rientra nel legittimo esercizio dei poteri del giudice.

In ogni caso l’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c., non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111 Cost., comma 7, ove si denunci l’omessa pronuncia su un motivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “prognostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipotesi, solo un problema di motivazione (Cass. n. 1914/2016).

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte rigetta il ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Tempio Pausania e dichiara inammissibile il ricorso avverso l’ordinanza di inammissibilità della Corte di Appello di Cagliari, Sez. distaccata Sassari, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 7200,00 di cui 200 per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA