Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20014 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 22815-2008 proposto da:

COMUNE DI CARRARA in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato BATISTONI FERRARA FRANCO, giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

PAIOTTI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. Q. VISCONTI 20, presso lo

studio dell’avvocato PETRACCA NICOLA DOMENICO, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato DIAMANTI RICCARDO, giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 51/2006 della COMM. TRIB. REG. di FIRENZE,

depositata il 02/07/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“La PAIOTTI S.R.L. ha chiesto ai Comune di Carrara il rimborso della tassa sui marmi (di cui all’articolo unico della L. n. 749 del 1911, modificata dalla L. n. 449 del 1997, art. 55, comma 18) versata nel corso degli anni dal 1991 al 2000.

La società ha impugnato il provvedimento di rigetto dell’ente comunale dinanzi alla CTP di Massa Carrara. Questa, in parziale accoglimento del ricorso della società, condannava il comune al rimborso delle somme versate da 29 novembre 1999 al 31 dicembre 2000, ritenendo fondata l’eccezione di decadenza per gli altri periodi.

La CTR di Firenze, adita su appello del Comune di Carrara, ha confermato la decisione di primo grado, considerando che:

a) con sentenza del 9 settembre 2004 (in causa C-72/03 Carbonati Apuani s.r.l, contro i Comune di Carrara) la CGUE ha sancito 3a incompatibilità dei tributo in questione con la normativa comunitaria;

b) nella specie non trova applicazione la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, che disciplina il diritto al rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con la normativa comunitaria, a condizione che venga fornita la prova che l’onere fiscale non sia stato trasferito se altri soggetti.

Il Comune di Carrara ricorre oggi contro la società, per ottenere la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, sulla base di quattro motivi. La società Paliotti S.R.L., resiste con controricorso.

il ricorso è manifestamente infondato, dovendosi dare continuità al principio di diritto recentemente affermato da questa Corte m controversia analoga a quella sub indice, insorta tra la società Eredi Achille PICCININI S.R.L. ed il Comune di Carrara. In forza di tale principio, condiviso dal Collegio, “La tassa istituita dall’articolo unico della L. 15 luglio 1911, n. 749. a favore dei Comune di Carrara, sui marmi scavati nel suo territorio e trasportati fuori di esso, è incompatibile con l’art. 23 del Trattato CEE – trattandosi di un tributo di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, come riconosciuto dalla Corte di Giustizia CE con sentenza 9 settembre 2004, in causa C-72/03 – con la conseguenza che l’operatore ha diritto ai rimborso di quanto indebitamente pagato successivamente al 16 luglio 1992 – salvo che la richiesta di rimborso o l’impugnazione dell’atto impositivo siano anteriori a tale data – dovendosi però escludere che lo stesso sia soggetto alle condizioni previste dalla L. 29 dicembre 1990, n. 428, art. 29 per il rimborso dei tributi riconosciuti incompatibili con norme comunitarie, in quanto la tassa, nonostante sia incompatibile con la normativa europea perchè assimilabile e di effetto equivalente ad un dazio doganale, non è sostanzialmente tale, ma ha natura, contenuto e carattere di tributo locale speciale, essendo prevista “a favore del comune di Carrara”, gravante su materiali estratti dal territorio di detto comune e transitanti attraverso i suoi confini, nonchè disciplinata da “apposito regolamento” deliberato da quel consiglio comunale” (Cass. 15568/2010).

Appaiono dunque infondate le censure prespettate con i primi due motivi di ricorso, intesi a dimostrare, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, l’applicabilità nella specie dei la L. n. 428 del 1990, art. 29, comma 2, in forza del quale il diritto al rimborso è condizionato alla circostanza che il contribuente provi di non avere trasferito su altri l’onere finanziario de tributo.

La inapplicabilità, nella specie, della norma invocata dal comune rende irrilevante la questione di illegittimità costituzionale della stessa, di cui al terzo motivo (v. in tal senso Cass. 15568/2010, punto 4.3. della motivazione). Lo stesso dicasi per la censura, prospettata con il quarto motivo, relativa ai mancato accoglimento delle richieste istruttorie intese a dimostrare la sussistenza del presupposto di fatto (trasferimento del costo fiscale) che, in base alla norma ritenuta irrilevante nella specie, impedisce il rimborso richiesto dalla società (idem).

Conseguentemente, il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″;

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che entrambe le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;

– che la difesa del Comune prospetta una tesi difensiva che non può essere accolta, atteso il vincolo derivante dalla sentenza della CGUE 9 settembre 2004, in causa C-72/03, con la quale il giudice della Comunità ha ritenuto il tributo in questione incompatibile con l’art. 23 del Trattato CEE (vigente ratione temporis);

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che, pertanto, il ricorso, manifestamente infondato, deve essere rigettato;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, in considerazione della recente formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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