Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20014 del 27/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20014 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BOGHETICH ELENA

SENTENZA

sul ricorso 6761-2016 proposto da:
TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY S.R.L., già
SHARED SERVICE CENTER S.R.L., in persona del legale
rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio
dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la rappresenta e
2018
1543

difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI, FRANCO
RAIMONDO BOCCIA giusta delega in atti;
– ricorrente contro

LEONE RAFFAELE, elettivamente domiciliato in ROMA,

Data pubblicazione: 27/07/2018

CORSO VITTORIO EMANUELE II 209, presso lo studio
dell’avvocato LUCA SILVESTRI, rappresentato e difeso
dall’avvocato ERNESTO MARIA CIRILLO giusta delega in
atti;
– controricorrente

di NAPOLI, depositata il 12/01/2016 R.G.N. 3110/2015;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità o rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato ROMBI ROBERTO;
udito l’Avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA per delega
Avvocato CIRILLO ERNESTO MARIA. _

avverso la sentenza n. 7743/2015 della CORTE D’APPELLO

n. 6761/2016 R.G.

FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza depositata il 12.1.2016 la Corte di appello di Napoli, in riforma della
pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha dichiarato – nell’ambito della
procedura di cui all’art. 1, comma 58, legge n. 92 del 2012 – l’illegittimità del
licenziamento intimato dalla Telecom Italia Information Technology s.r.l. a Raffaele
Leone in data 23.11.2012 per aver mendacemente dichiarato, in data 30.7.2012, al

dimissioni ospedaliera, di essere “solo caduto in seguito ad un maldestro tentativo di

trattenerlo”, ed ha disposto la reintegrazione nel posto di lavoro e la condanna al
pagamento di un’indennità pari a otto mensilità di retribuzione globale di fatto ai sensi
del comma quattro del novellato art. 18 della legge n. 300 del 1970.
2. La Corte, per quel che interessa, ha ritenuto generica la contestazione disciplinare
comunicata al lavoratore in considerazione della difficoltà di individuare con chiarezza i
fatti storici a cui ricollegare il disvalore sociale e giuridico prospettato dalla società,
fatti contraddetti dalle risultanze documentali e privi, comunque, di uno specifico
riferimento al soggetto ingiustamente accusato dal lavoratore, riferiti, inoltre, ad una
condotta al più meramente colposa e non certo ad un reato o ad altro comportamento
illecitamente doloso, con conseguente applicazione, a fronte dell’inidoneità della
contestazione ad individuare i fatti disciplinarmente rilevanti, della tutela
reintegratoria dettata dal comma 4 del novellato art. 18 della legge n. 300 del 1970;
esaminate, altresì, le risultanze istruttorie, la Corte ha ritenuto assente

“alcuna

persuasiva prova a sostegno dell’esistenza dei fatti, pur fumosamente contestati al
Leone”,

non essendo emerse dichiarazioni del lavoratore coscientemente e

volontariamente finalizzate ad accusare uno specifico soggetto e, in particolare, i suoi
colleghi di lavoro di aggressioni fisiche o verbali nei suoi confronti e,
conseguentemente, insussistenti i fatti ascritti.
3. Per la cassazione della sentenza ricorre la società affidandosi a due motivi di
ricorso, illustrati da memoria. Resiste il Leone con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 cod.proc.civ., 2697 e 2699 cod.civ. nonché vizio di motivazione (in
relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte
distrettuale, ritenuto insussistenti i fatti contestati nonostante la documentazione
1

medico del 118 “di essere stato aggredito” all’interno dei locali sociali e, in sede di

n. 6761/2016 R.G.

prodotta (riportata in copia nel ricorso) e la deposizione testimoniale (trascritta per
esteso) del collega Stanzione confermassero che il Leone, in data 30.7.2012, aveva
reso chiarazioni contrastanti al medico del 118 e in sede di dimissioni ospedaliere.
2. Con il secondo motivo di ricorso la società denuncia violazione e falsa applicazione
degli artt. 115 cod.proc.civ., 7 della legge n. 300 del 1970, 2 della legge n. 604 del
1966 e 2119 cod.civ. (in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.)

contestazione dei fatti addebitati al lavoratore nonostante specifica trascrizione delle
dichiarazioni rilasciate dal Leone (e contestuale indicazione del documento ove erano
rintracciabili), dichiarazioni irrispettose dei basilari principi di correttezza e buona
fede, adottate dolosamente nei confronti dei due colleghi presenti in ufficio e tali da
integrare la giusta causa di licenziamento.
3. I motivi di ricorso appaiono inammissibilmente formulati, per avere ricondotto sotto
l’archetipo della violazione di legge censure che, invece, attengono al gravame contro
la decisione di merito mediante una diversa lettura delle risultanze procedimentali così
come accertate e ricostruite dalla Corte territoriale. Né può rinvenirsi un vizio di falsa
applicazione di legge, non lamentando, il ricorrente, un errore di sussunzione del
singolo caso in una norma che non gli si addice.

E’ principio più volte espresso da questa Corte (per tutte Cass. n. 16698/2010) quello
secondo cui: “In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste
nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato,
della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica
necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l’allegazione di
un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è
esterna all’esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l’aspetto
del vizio di motivazione. Il discrimine tra l’una e l’altra ipotesi – violazione di legge in
senso proprio a causa dell’erronea ricognizione dell’astratta fattispecie normativa,
ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria
ricostruzione della fattispecie concreta – è segnato dal fatto che solo quest’ultima
censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze
di causa”.

c2c,

2

nonché vizio di motivazione avendo, la Corte distrettuale, ritenuto generica la

n. 6761/2016 R.G.

Invero, le norme (artt. 2697 ss. c.c.) poste dal Libro VI, Titolo II, del codice civile
regolano le materie: a) dell’onere della prova; b) dell’astratta idoneità di ciascuno dei
mezzi in esse presi in considerazione all’assolvimento di tale onere in relazione a
specifiche esigenze; c) della forma che ciascuno di essi deve assumere, profili che non
sono censurati; la materia della valutazione dei risultati ottenuti mediante
l’esperimento dei mezzi di prova, è, viceversa, disciplinata dagli artt. 115 e 116
c.p.c. e l’erroneità su tali profili ridonda quale vizio ex art. 360, primo comma, n. 5,

L’illustrazione delle doglianze sull’apprezzamento della documentazione acquisita agli
atti e delle risultanze testimoniali si risolve, dunque, nella proposizione di un mezzo
d’impugnazione, ex art. 360 n.5, cod.proc.civ.
In ordine alla lamentata incongruità della motivazione della sentenza impugnata, è
stato più volte ribadito che la valutazione delle risultanze probatorie, al pari della
scelta di quelle fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono
apprezzamenti di fatto riservati in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre
a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova
con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di
altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro
limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro
tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare
qualsiasi deduzione difensiva (cfr. Cass. SS.UU. n. 24148/2013, Cass. n. 8008/2014).
Secondo il novellato testo dell’art. 360 n. 5 (come interpretato dalle Sezioni Unite n.
8053/2014), tale sindacato è configurabile soltanto qualora manchi del tutto la
motivazione oppure formalmente esista come parte del documento, ma le
argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di
individuarla”.
Il ricorrente lamenta l’erronea applicazione delle disposizioni di legge dettate in
materia di distribuzione dell’onere della prova (con riguardo alla valutazione effettuata
dalla Corte della documentazione rilasciata da aziende ospedaliere), di procedimento
disciplinare (con riguardo alla specificità della lettera di contestazione), di giusta causa
del licenziamento ed illustra la carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie
concreta effettuata dalla Corte territoriale, procedendo a contestare la valutazione
delle risultanze di causa. Il ricorrente, pertanto, non ha contestato al giudice di
merito di aver errato nella individuazione della norma regolatrice della controversia
3

c.p.c. (ex multis, Cass. 2707/2004).

n. 6761/2016 R.G.

bensì di aver erroneamente ravvisato, nella situazione di fatto in concreto accertata,
la ricorrenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie. Tale censura
comporta un giudizio non già di diritto, bensì di fatto, eventualmente impugnabile
sotto il profilo del vizio di motivazione.
Sotto questo ultimo aspetto – come già detto da valutare alla stregua del novellato
art. 360, primo comma n. 5 cod.proc.civ. (che lo circoscrive all’omesso esame di un

al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione: Cass. sez.un. 7
aprile 2014, n. 8053) – la sentenza si presenta comunque immune da vizi logicoformali, essendosi dato ampiamente ed esaustivamente conto sia del contenuto della
lettera di contestazione disciplinare, sia dell’annotazione dell’ufficio prevenzione
generale della Questura di Napoli del 30.7.2012, sia del referto medico del 30.7.2012
delle ore 19.40, sia del cedolino di dimissioni dell’ospedale Cardarelli, sia della
denuncia di infortunio del 31.7.2012 ed essendo pervenuta, la Corte, ad una
ricostruzione del fatto, con particolare riguardo all’elemento soggettivo della condotta,
di insussistenza di dichiarazioni del Leone

“coscientemente e volontariamente

finalizzate ad accusare uno specifico soggetto e, in particolare, i suoi colleghi di lavoro
di aggressioni fisiche o verbali nei suoi confronti”.

Sotto tale profilo il ricorso è,

pertanto, infondato.
In ordine alla specificità della contestazione disciplinare, se pur deve, da una parte,
rilevarsi che secondo il costante insegnamento di questa Corte, la contestazione
dell’addebito ha lo scopo di consentire al lavoratore incolpato l’immediata difesa e
deve, conseguentemente, rivestire il carattere della specificità, senza l’osservanza di
schemi prestabiliti e rigidi, purché siano fornite al lavoratore le indicazioni necessarie
per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati (cfr. da ultimo Cass. n.
29240 del 2017; Cass. n. 20319 del 2015; Cass. n. 10662 del 2014) nonché, dall’altra
parte, sottolinearsi che la lettera di contestazione disciplinare comunicata al Leone
descrive analiticamente i comportamenti addebitati al lavoratore, la disamina della
censura appare ultronea, avendo, la Corte territoriale, fondato la pronuncia di
illegittimità del licenziamento su una pluralità di ragioni, ossia non solo sulla genericità
della lettera di contestazione ma anche sulla mancata ricorrenza di una giusta causa
di recesso.
4. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il
criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 cod.proc.civ. Sussistono i presupposti
4

fatto storico decisivo, cfr. sul punto Cass. sez. un. 22 aprile 2014, n. 19881, riducendo

n. 6761/2016 R.G.

per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a pagare le spese del
presente giudizio di legittimità, che si liquidano in euro 200,00 per esborsi ed euro
4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 aprile 2018.

legge, da distrarre.

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