Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20014 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 27/02/2020, dep. 24/09/2020), n.20014
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MOCCI Mauro – Presidente –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –
Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –
Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 1241-2019 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)) in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
Contro
UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA, in persona del procuratore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 11,
presso lo studio dell’avvocato GABRIELE ESCALAR, che la rappresenta
e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2372/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE di MILANO, depositata il 24/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 27/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO
DELLI PRISCOLI.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Rilevato che:
la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l’appello all’IVA;
l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione e a ridosso dell’udienza depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e contestualmente depositava istanza di sospensione del processo fino al 31 dicembre 2020 D.L. 23 ottobre 2018, n. 119, ex art. 6, comma 10, convertito in L. 17 dicembre 2018, n. 136.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Considerato che:
con il motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1911 c.c., D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 10 e 12, 135 2006/112/CE in combinato disposto con il D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 6, comma 8;
considerato che, a seguito del ricorso, l’Avvocatura dello Stato depositava istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere dal momento che la direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle entrate, con nota del 25 febbraio 2020, aveva comunicato che la parte contribuente aveva presentato domanda D.L. n. 119 del 2018, ex art. 6 convertito con modificazioni dalla L. n. 139 del 2018 e che la domanda e il relativo versamento sono stati effettuati nei termini prescritti dal citato art. 6 e che le spese devono essere compensate come previsto dall’art. 6 cit., comma 13 (Cass. 11 novembre 2019, nn. 29015, 29016, 29017, 2901929020; 6 novembre 2019, n. 28560; 5 novembre 2019, n. 28438).
PQM
La Corte dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere; spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 27 febbraio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020