Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20014 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20014

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 22410/2014 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Fintec Finanziaria Tecnica srl in liquidazione in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Manzi

Andrea, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo in Roma,

via Federico Confalonieri n. 5;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 2265/11/14 del 18 ottobre 2013, depositata il 5 maggio

2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Manzon Enrico.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza n. 2265/11/14 del 18 ottobre 2013, depositata il 5 maggio 2014 la Commissione tributaria regionale della Lombardia respingeva l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 233/5/12 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della Fintec Finanziaria Tecnica srl (breviter, Fintec) contro il diniego di rimborso IVA 1997.

La CTR osservava in particolare che, avendo la società contribuente presentato la dichiarazione annuale IVA per il 1997, essendo la ritualità della stessa stata contestata dall’agenzia fiscale soltanto con il provvedimento impugnato, tale adempimento doveva considerarsi sufficiente ad ottenere il chiesto rimborso, non essendo necessaria la compilazione del modello VR e comunque essendo l’istanza di rimborso tempestiva in quanto soggetta al termine di prescrizione ordinario decennale e non a quello decadenziale di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo due motivi.

Resiste con controricorso la società contribuente, che successivamente ha depositato una memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – l’agenzia fiscale ricorrente lamenta la violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis, poichè la CTR ha ritenuto regolarmente presentata la dichiarazione IVA di periodo (1997), mentre la contribuente non era stata in grado di provare tale circostanza, avendo espressamente ammesso di averne smarrito sia la copia in suo possesso sia la ricevuta della sua presentazione.

Con il secondo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – la ricorrente si duole della violazione/falsa applicazione dell’art. 2697, c.c., poichè la CTR le ha attribuito l’onere di provare la presentazione rituale di detta dichiarazione tributaria, così appunto violando i criteri generali fissati dalla disposizione codicistica evocata.

Le censure, da esaminarsi congiuntamente per connessione, sono inammissibili e comunque infondate.

Risulta invero pacifico che la CTP milanese ha espressamente pronunciato sull'”esistenza” della dichiarazione tributaria in oggetto, laddove ha affermato “Tenuto conto che nessuna rettifica è stata mai operata su detta dichiarazione e pertanto le risultanze relative, e quindi il credito d’imposta, non possono essere contestate, ritiene il Collegio che debba riconoscersi il diritto della parte ricorrrente ad ottenere il rimborso richiesto.. “.

Nemmeno è contestato che tale, logicamente e giuridicamente pregiudiziale, punto decisionale non abbia formato oggetto di censura in appello, incentrandosi il gravame agenziale su altri profili, conseguenziali e presupponenti, della sentenza appellata (tempestività dell’istanza di rimborso e mancata presentazione del modello VR).

Orbene, come correttamente eccepito dalla controricorrente, su tale aspetto fattuale della materia del contendere deve dunque affermarsi la formazione del giudicato interno, per acquiescenza parziale alla pronuncia di primo grado e ciò rende appunto inammissibili entrambi i mezzi di ricorso per cassazione.

Va altresì rilevato che a detta affermazione, non appellata, della sentenza della CTP i primi giudici erano giunti dopo aver emesso un’ordinanza istruttoria con la quale si era richiesto all’agenzia fiscale di esibire l’originale della dichiarazione IVA de qua ed evidentemente considerando sfavorevolmente all’agenzia fiscale medesima l’inottemperanza di tale ordine.

Del resto non potevasi altrimenti attribuire l’onere della produzione documentale in questione, posto che l’originale della dichiarazione era in possesso dell’Agenzia delle entrate ed avendo la società contribuente provato la trasmissione della dichiarazione medesima. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.

Rilevato peraltro che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, (Cass., n. 1778 del 29/01/2016).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’agenzia fiscale ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 7.000 oltre 15% per contributo spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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