Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20013 del 30/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20013 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
PLUSVALENZA Valore
Registro.
ORDINANZA
fil
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
CALVIERI ANNA residente a La Spezia,
INTIMATA
AVVERSO
la sentenza n.241/02/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di Genova Collegio n. 02, in data
27.11.2009, depositata il 23 novembre 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Blasi;
1
65
Data pubblicazione: 30/08/2013
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10406/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:
– E’
chiesta
la
cassazione della
sentenza
n.241/02/2010, pronunziata dalla Commissione Tributaria
Centrale di Genova, Sezione n. 02, del 27.11.2009,
DEPOSITATA il 23 marzo 2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha respinto l’appello
dell’Ufficio, confermando la decisione di secondo
grado, che aveva ritenuto e dichiarato infondata la
pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di
accertamento, con il quale sulla base del valore di
avviamento, già accertato ai fini dell’imposta di
Registro, viene recuperata a tassazione, ai fini Irpef
ed Ilor per l’anno 1985, la plusvalenza derivante dalla
cessione di una rivendita di giornali e cartoleria,
censura l’impugnata decisione per violazione e falsa
applicazione degli artt. 39 dpr n.600/1973 e 2697 del
codice civile.
3 – L’intimata contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – I Giudici di merito hanno annullato l’avviso di
accertamento, ritenendolo illegittimo ed erroneo, per
2
l
avere determinato il valore della plusvalenza tassata,
in base all’accertamento definitivo del valore fissato
ai fini dell’imposta di Registro.
4 bis – La questione posta dal ricorso va esaminata
relativi alla determinazione del valore di un bene
che viene trasferito sono diversi a seconda
dell’imposta che si deve applicare, sicche’ quando
si discute di imposta di registro si ha riguardo al
valore di mercato del bene, mentre quando si discute di
una plusvalenza realizzata nell’ambito di un
impresa occorre verificare la differenza realizzata
tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.
Cio’ premesso (anche considerando che, in tema di
accertamento, ai fini irpef, delle plusvalenze
realizzate a seguito di trasferimento di azienda,
il valore dell’avviamento resosi definitivo ai fini
dell’imposta di registro, assume carattere vincolante
per l’amministrazione finanziaria), l’indicazione,
nel bilancio
di
societa’, di un’entrata
una
bene,
derivante dalla vendita di un
inferiore
rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di
registro,
legittima
di per se’ l’amministrazione a
procedere ad accertamento
integrazione
o
induttivo
correzione
3
mediante
della relativa
alla luce del principio secondo cui “I principi
imposizione,
mentre
spetta
al
contribuente
che
deduca l’inesattezza di una tale correzione di
superare la presunzione di corrispondenza del prezzo
incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando
in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore)
indicato in bilancio.
Peraltro
l’Ufficio,
avvalersi
di presunzioni,
una
seconda
abilitato
puo’
dalla legge ad
anche
volta gli stessi elementi
utilizzare
probatori
gia’ utilizzati in precedenza e idonei secondo
l’ordinamento a provare il fatto posto a base
dell’accertamento” (Cass. n.19548/2005, n. 21055/2005).
5 – Si propone, alla stregua del richiamato principio,
di trattare la causa in camera di consiglio e di
accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto,
cassata l’impugnata decisione;
4
(anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della Commissione Tributaria
Regionale della Liguria, procederà al riesame e,
applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR della Liguria.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.
sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;