Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20013 del 27/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20013 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: LORITO MATILDE

SENTENZA

sul ricorso 13462-2013 proposto da:
TEAM

PROMOTION

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

C.F.

12179550152, in persona del legale rappresentante pro
tempore elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI
RIPETTA 22, presso lo studio dell’avvocato GERARDO
VESCI, che la rappresenta e difende unitamente
2018

all’avvocato FILIPPO COLLIA giusta delega in atti;
– ricorrente –

1530
contro

CASTELLANI MARIA LUISA, domiciliata in ROMA, PIAZZA
CAVOUR,

presso la Cancelleria della Corte di

Data pubblicazione: 27/07/2018

Cassazione,

rappresentata e difesa dallAvvocato

GIOVANNI GIOVANNELLI giusta delega in atti;
– controricorrente nonchè contro

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA

SOCIALE C.F. 80078750587,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto rappresentato e difeso dagli
avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO, EMANUELE DE
ROSE, LELIO MARITATO, giusta delega in calce alla
copia notificata del ricorso;
– resistente con procura –

avverso la sentenza n. 18/2013 della CORTE D’APPELLO
di MILANO, depositata il 18/01/2013 R.G.N. 2062/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 10/04/2018 dal Consigliere Dott. MATILDE
LORITO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ALBERTO CELESTE che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato VESCI LEONARDO per delega verbale
Avvocato VESCIZ GERARDO.

I.N.P.S.

n. r.g. 13462/2013

Il Tribunale di Milano respingeva la domanda proposta da Maria Luisa
Castellani nei confronti di Team Promotion s.r.l. e dell’Inps intesa a
conseguire il riconoscimento della intercorrenza di un rapporto di lavoro di
natura subordinata nel periodo ottobre 2002-dicembre 2006 in relazione
ad un rapporto di lavoro intercorso fra le parti, non qualificato da
collaborazione a progetto. Il Tribunale, rilevata la mancata stipulazione fra
le parti di tale tipologia di contratto, e richiamate le risultanze della
esperita attività istruttoria, aveva escluso che fosse ravvisabile nella
fattispecie scrutinata, il prospettato vincolo della subordinazione.
Detta pronuncia veniva riformata dalla Corte distrettuale che dichiarava la
sussistenza fra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, dal 24/10/03 al 29/12/2006; condannava quindi, la società
al pagamento dei contributi previdenziali maturati dal 30/6/2004 essendo prescritti quelli relativi al periodo anteriore – sino alla conclusione
del rapporto.
L’iter motivazionale percorso dalla Corte distrettuale verteva, in estrema
sintesi, sulle seguenti argomentazioni:
a) insussistenza di alcun progetto, programma o fase di lavoro come
richiesto dagli artt.61 e 62 d. Igs. n.276/2003;
b) conseguente applicabilità dell’art.69 comma 1 del citato d. Igs.
2003, alla cui stregua i rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa instaurati senza l’individuazione di uno specifico
progetto, programma di lavoro o fase di esso ai sensi dell’art.61
comma 1, sono considerati rapporti di lavoro subordinato a tempo
indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto;
c)
definizione in ogni caso del quadro istruttorio nel senso della
coordinazione e della continuità della prestazione resa dalla
ricorrente nella qualità di coordinatrice responsabile del cali center
gestito dalla società.
Avverso tale decisione interpone ricorso per cassazione la s.r.l. TEAM
PROMOTION affidato a tre motivi. Resiste con controricorso l’intimata.
L’Inps ha rilasciato procura in calce al ricorso notificato.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazIone o falsa applicazione
dell’art.69 d. Igs. n.276/2003 e dell’art.2222 c.c. in relazione all’art.360
comma primo n.3 c.p.c..
1

FATTI DI CAUSA

n. r.g. 13462/2013

Deduce l’erroneità dell’opzione interpretativa seguita dai giudici del

2. Il motivo è infondato.
E’ principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, che va qui
ribadito, quello in base al quale in tema di lavoro a progetto, l’art. 69,
comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (“ratione temporis” applicabile, nella
versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della
I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di
collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di
esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia
esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad
automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso (vedi ex plurimis,
Cass. 17/8/2016 n. 17127, Cass. 21/6/2016 n.12820).
E’ stato infatti ritenuto che il combinato disposto di cui agli art.61-69
d.lgs. cit., palesi l’intenzione del legislatore delegato di vietare, in armonia
con la finalità enunciata dall’art.4, comma 1, lett. c), nn. 1-6, I. n.
30/2003 (e fatte salve le specifiche eccezioni ivi previste e poi trasfuse
nell’art. 61, commi 1-3, d.lgs. n.276/2003), il ricorso a collaborazioni
coordinate e continuative che non siano riconducibili a uno o più progetti o
programmi di lavoro o fasi di esso, allo scopo di porre un argine all’abuso
della figura della collaborazione coordinata e continuativa, in
considerazione della frequenza con cui giudizialmente ne veniva accertata
la funzione simulatoria di rapporti di lavoro subordinato. Questo è
l’intendimento che ha mosso il legislatore, come desumibile dalla relazione
introduttiva alla legge delega n.30/2003 che espressamente richiama
l’esigenza di esentare dalla disciplina generale del lavoro dipendente, solo
le collaborazioni “senza vincolo di subordinazione e aventi ad oggetto un
progetto o un programma di lavoro o una fase di esso”.
Nell’ottica descritta è stato quindi affermato che l’art.69 ha introdotto una
vera e propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata
riconducibilità del rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico
2

gravame i quali, nell’affermare l’automatica conversione del contratto di
collaborazione non sostenuto dal progetto, in contratto di lavoro
subordinato, hanno ritenuto che la norma di cui all’art.69 del citato
decreto legislativo, abbia introdotto una ipotesi di presunzione assoluta in
ordine alla qualificazione, in termini di subordinazione, del rapporto di
lavoro, piuttosto che di presunzione relativa, come invece desumibile dalla
lettura coordinata del primo e secondo comma dell’art.69 cit. nonché
dell’art.62 d. Igs. n.276/2003.

n. r.g. 13462/2013

progetto o programma, disponendo tout court che il rapporto “è
considerato” di lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall’origine,
tipica dei casi di c.d. “conversione” del rapporto ope legis (quali ad es. le
fattispecie interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di
durata al contratto di lavoro).
Alla stregua delle suesposte considerazioni la censura va, pertanto,

3. Col secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli
artt.69-84 d. Igs. n.276/2003 e dell’art.11 disposizioni sulla legge in
generale in relazione all’art.360 comma primo n.3 c.p.c..
Viene rimarcato, in fatto, che il rapporto inter partes era sorto in data 2
aprile 2002, anteriormente, dunque, all’entrata in vigore del d. Igs.
n.276/2003. In diritto si osserva che l’art.86 di detto compendio
normativo – secondo cui le collaborazioni coordinate e continuative sorte
anteriormente sono soggette alla disciplina previgente non oltre un anno
dalla entrata in vigore del provvedimento – era stato dichiarato
incostituzionale con sentenza n.399 del 2008.
Si deduce, quindi, che, espunta dall’ordinamento la disposizione
considerata, il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
intercorso fra le parti, in quanto sorto anteriormente alla entrata in vigore
del citato decreto legislativo, resta assoggettato al pregresso regime
normativo, in conformità al principio della irretroattività delle norme di
legge, ai sensi dell ‘art.11 disp. att. c.p.c..
3. Il motivo è fondato.
Come affermato da questa Corte in un recente arresto (vedi Cass.
4/1/2018 n.90), l’art. 86 comma 1 del decreto legislativo n.276 del 2003,
dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 399 del
5 dicembre 2008, dettava un regime transitorio per quei contratti di
collaborazione coordinata e continuativa che, validamente conclusi nel
regime antecedente il decreto legislativo n. 276 del 2003 fossero
proseguiti successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. La
norma transitoria prevedeva infatti che “le collaborazioni coordinate e
continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente, che non possono
essere ricondotte a un progetto o a una fase di esso, mantengono efficacia
fino alla loro scadenza e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di
entrata in vigore del presente provvedimento.
Termini diversi, comunque non superiori al 24 ottobre 2005 [così
modificato dall’art. 20 comma 1 del d.lgs. 20 ottobre 2004 n. 251 il testo
3

respinta.

n. r.g. 13462/2013

originario che limitava ad un anno l’ulteriore proroga], di efficacia delle

Il giudice delle leggi, nella citata pronuncia, ha ritenuto irragionevole la
scelta del legislatore di limitare l’ultrattività della precedente disciplina ed
ha evidenziato che, in tal modo, la norma contraddice la sua stessa ratio
(volta ad aumentare… i tassi di occupazione e … promuovere la qualità e
la stabilità del lavoro), e sacrifica interessi che le parti avevano regolato
nel rispetto della disciplina dell’epoca, determinando l’effetto della perdita
del lavoro a danno di soggetti che, pur avendo instaurato rapporti di
lavoro autonomo prima della sua entrata in vigore, nel pieno rispetto della
disciplina all’epoca vigente, si trovino penalizzati senza un motivo
plausibile.
Così ricostruito il quadro normativo si deve conseguentemente affermare
che la disciplina del lavoro a progetto dettata dagli artt. 61 e seg. del
d.lgs. n. 276 del 2003, in ossequio al principio tempus regit actum, e nel
rispetto dell’art.11 delle disposizioni sulla legge in generale, trova
applicazione ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in
vigore restando salva la validità dei contratti di collaborazione coordinata
e continuativa stipulati antecedentemente e protrattisi successivamente
alle modifiche apportate con il citato decreto legislativo.

4. Assorbito il terzo motivo – formulato ex 360 n.5 c.p.c. in relazione al
non corretto rilievo relativo alla insussistenza degli elementi qualificativi in
termini di subordinazione, del rapporto di lavoro inter partes – la sentenza
impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio
alla Corte d’appello designata in dispositivo la quale, provvedendo anche
in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, procederà allo
scrutinio della fattispecie devoluta, alla luce del principio di diritto in base
al quale la disciplina del lavoro a progetto dettata dagli artt. 61 e ss. del
d.lgs. n. 276 del 2003, in ossequio al principio “tempus regit actum ” e nel
rispetto dell’art. 11 disp. prel. c.c., trova applicazione ai contratti stipulati
successivamente alla sua entrata in vigore, restando salva la validità dei
contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati
antecedentemente e proseguiti successivamente alle modifiche apportate
con il citato d.lgs..

4

collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina
vigente potranno essere stabiliti nell’ambito di accordi sindacali di
transizione al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in sede
aziendale con le istanze aziendali dei sindacati comparativamente più
rappresentativi sul piano nazionale.”

n. r.g. 13462/2013

P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, assorbito il
terzo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia,
anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d’Appello di Milano in
diversa composizione.

Così deciso in Roma il 10 aprile 2018.

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