Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20013 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 24/07/2019), n.20013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – rel. Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. DINAPOLI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20933/2012R.G. proposto da:

S.M., in proprio e quale legale rappresentante e liquidatore

della Fantasy Fashion srl in liquidazione, rappresentato e difeso

dagli avv. Caianiello Francesco Maria ed Fiorentino Angela, con

domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11, presso

lo studio dell’avv. Fiorentino;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato che la rappresenta e difende;

– intimata costituita –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania in data 6 febbraio 2012, n. 58/15/12, depositata il 20

febbraio 2012.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Manzon Enrico.

Fatto

RILEVATO

Che:

Con sentenza in data 6 febbraio 2012, n. 58/15/12, depositata il 20 febbraio 2012, la Commissione tributaria regionale della Campania dichiarava inammissibile l’appello proposto da S.M. quale ex liquidatore della Fantasy Fashion srl contro la sentenza n. 224/02/11 della Commissione tributaria provinciale di Napoli che ne aveva respinto il ricorso contro l’avviso di accertamento IVA 2004.

La CTR osservava in particolare che il gravame era stato proposto dal S. esclusivamente in detta sua qualità, diversamente che il ricorso introduttivo della lite che invece il S. medesimo aveva proposto anche “in proprio”, sicchè avendo l’appellante dedotto in via pregiudiziale che la società contribuente, già in liquidazione, era stata cancellata il 21 novembre 2006 ben tre anni prima della notifica dell’atto impositivo impugnato e che con ciò si era estinta, ne derivava il suo difetto di legittimazione ad impugnare la sentenza della CTP, conseguendone appunto la declaratoria di inammissibilità dell’appello, come proposto, contro la sentenza medesima.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il S., in proprio e quale liquidatore legale rappresentante della Fantasy Fashion, deducendo tre motivi.

L’Agenzia delle entrate si è costituita tardivamente al solo fine di partecipare al contraddittorio orale.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

In via preliminare va rilevata l’inammissibilità del ricorso proposto dal S. in proprio.

Risulta accertato in fatto dalla CTR che egli non ha appellato la sentenza della CTP in tale qualità, ma soltanto quale (ex)liquidatore e legale rappresentante della Fantasy Fashion srl.

Ciò constatato, deve ribadirsi e darsi seguito al principio di diritto secondo il quale “La legittimazione al ricorso per cassazione, o all’impugnazione in genere, spetta, fatta eccezione per l’opposizione di terzo, solo a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte (non rileva se presente o contumace, originaria o intervenuta) nel precedente grado di giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, indipendentemente dall’effettiva titolarità del rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, poichè con l’impugnazione non si esercita un’azione ma un potere processuale che può essere riconosciuto solo a chi abbia partecipato al precedente grado di giudizio” (Cass. n. 17974 del 11/09/2015, Rv. 636512 – 01; conforme Cass. n. 7467 del 23/03/2017, Rv. 643487 – 01).

Pregiudiziale all’esame del ricorso del S. come (ex)liquidatore della Fantasy Fashion srl, è il rilievo che risulta altresì accertato in fatto dalla CTR campana che, come dedotto dallo stesso S. quale motivo di appello, l’avviso di accertamento impugnato è stato notificato dopo che detta società era stata cancellata dal registro delle imprese e si era dunque estinta.

Conseguendone un effetto di tipo “successorio” nei confronti dei soci (cfr. Cass. Sez. U, n. 6070/2013), tra gli altri effetti, sostanziali e processuali, ai fini che qui rilevano vi è quello del difetto “originario” di legittimazione a promuovere alcun tipo di giudizio dell’ex liquidatore della società cancellata e con ciò estinta.

Va dunque in particolare ribadito il principio secondo il quale “La cancellazione di una società di capitali dal registro delle imprese determina l’estinzione dell’ente e, quindi, la cessazione della sua capacità processuale, il cui difetto originario è rilevabile di ufficio anche in sede di legittimità e comporta, in quest’ultimo caso, l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione” (Sez. 5, Sentenza n. 21188 del 08/10/2014, Rv. 632893 – 01; successive conformi, Cass. n. 5736 del 23/03/2016, Rv. 639134 – 01; n. 11100 del 05/05/2017, Rv. 643969 – 01).

In conclusione va dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto da S.M. in proprio e, pronunciando sul ricorso proposto dal S. quale ex liquidatore della Fantasy Fashion srl, rilevata e dichiarata ex officio il difetto della sua legittimazione attiva a proporre il ricorso introduttivo della lite in tale qualità, la sentenza impugnata va cassata senza rinvio.

Le spese dei gradi di merito possono essere compensate stante il recente consolidamento della giurisprudenza di legittimità sulla tematica processuale in oggetto.

Nulla per le spese di questo giudizio stante la costituzione tardiva dell’Agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da S.M. in proprio e pronunciando sul ricorso proposto dal S. quale liquidatore della Fantasy Fashion srl dichiara il difetto di legittimazione del S. a proporre il ricorso introduttivo della lite in tale qualità; compensa le spese dei gradi di merito.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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