Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20013 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20013

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11087-2014 proposto da:

B.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI 268/A, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA CAPOROSSI,

rappresentato e difeso dagli avvocati MAURIZIO DELLA COSTANZA,

CARDENA’ CLAUDIA giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente-

contro

S. & C. SNC in persona degli amministratori legali

rappresentanti S.F. e C.F., elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA SILLA N. 28, presso lo studio dell’avvocato

CARMINE COSENTINO, rappresentata e difesa dall’avvocato GIUSEPPE

D’ELICIO giusta procura speciale a margine del ricorso;

– controricorrente-

nonchè contro

ALLIANZ SPA (GIA’ ALLIANZ SUBALPINA SPA);

– intimata-

avverso la sentenza n. 148/2013 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 08/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. SESTINI Danilo;

udito l’Avvocato CARDENA’;

udito l’Avvocato COSENTINO per delega;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso per il rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.V. convenne in giudizio la S. e C. Carrozzeria s.n.c. per essere risarcito del danno conseguito alla distruzione della propria autovettura, avvenuta mentre il mezzo, sequestrato dall’A.G., si trovava custodito in un piazzale della convenuta.

La Carrozzeria contestò la domanda e chiamò in manleva la propria assicuratrice Allianz Subalpina s.p.a..

Il Tribunale di Pesaro rigettò la domanda sul rilievo che la distruzione era inevitabile, in quanto dipesa da incendio doloso provocato dal lancio di bottiglie incendiarie dall’esterno della recinzione.

Avverso la sentenza della Corte di Appello, che ha confermato quella di primo grado, ricorre per cassazione il B. affidandosi a tre motivi illustrati da memoria; resiste la sola società S. e C. s.n.c. a mezzo di controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che l’incendio fu provocato dal lancio di materiale compiuto in ora notturna dall’esterno dell’area di ricovero del veicolo, la Corte ha osservato che solo un “sistema di spegnimento automatico, attivato dalla rilevazione delle fiamme avrebbe consentito di arginare, e mai di evitare, il danneggiamento della vettura”, ritenendo tuttavia che un “sistema siffatto, compatibile con spazio coperto, non ricade nelle cautele che l’art. 1768 c.c. impone al custode di cose, e meno che mai veicoli giacenti all’aperto”; tanto premesso, ha affermato che il primo giudice aveva correttamente individuato il caso fortuito nel lancio di bottiglie molotov dall’esterno ed ha escluso che occorressero più penetranti misure di protezione per il fatto che la vettura era sottoposta a sequestro in quanto non erano emerse circostanze che potessero far presagire l’attentato incendiario.

Ha rilevato, inoltre, che il profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c., era stato “prospettato solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c., e quindi tardivamente” e che l’attore non aveva indicato “il fatto colposo nelle sue concrete connotazioni”.

2. Col primo motivo (violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 1786 – rectius 1768 e 1218 c.c., e art. 1176 c.c., comma 2), il ricorrente censura la sentenza per non avere considerato che la Carrozzeria avrebbe dovuto provare la “non imputabilità della perdita della cosa” e “di aver fatto tutto il possibile per evitare l’evento”; evidenzia che l’ordinaria diligenza richiesta al custode giudiziario imponeva “la misura del ricovero nell’adiacente carrozzeria della vettura di che trattasi almeno in orario notturno” o, in alternativa, di dotare la porzione di piazzale in cui era ricoverato il veicolo di un sistema di spegnimento automatico delle fiamme; tanto più perchè il fatto che la vettura potesse costituire provento di reato rendeva tutt’altro che imprevedibile la “possibilità da parte di terzi interessati di tentativi di dispersione delle tracce di reato mediante il danneggiamento o la distruzione della vettura”.

2.1. Col secondo motivo (che denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo e la violazione degli artt. 132 e 156 c.p.c.), il B. ribadisce ma sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo – le deduzioni svolte col precedente motivo e assume – in via subordinata – che la motivazione sul punto risultava viziata, in quanto “omessa o apparente” e quindi inidonea al raggiungimento dello scopo.

2.2. Entrambi i motivi sono inammissibili in quanto volti sostanzialmente a sollecitare un diverso apprezzamento in punto di imputabilità alla Carrozzeria della distruzione della vettura e, più precisamente, in punto di rispondenza della condotta del depositario ai canoni della diligenza del buon padre di famiglia e di prevedibilità (o meno) del fatto doloso del terzo: si tratta di apprezzamento rimesso al giudice di merito che, se congruamente motivato (come nel caso), non è censurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. n. 14470/2004 e Cass. n. 5736/2009).

3. Il terzo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 1362 e 2043 c.c., artt. 132, 156, 183 e 345 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo) censura la sentenza laddove ha erroneamente ritenuto tardiva la domanda di accertamento della responsabilità ex art. 2043 c.c., in quanto prospettata dall’appellante solo nella memoria di cui all’art. 183 c.p.c.; evidenzia che la domanda era stata proposta in via subordinata, dopo che la Carrozzeria aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva (sul presupposto della inesistenza di un rapporto contrattuale tra l’attore e la convenuta) e assume che la precisazione della domanda era stata compiuta “in primo grado entro i termini perentori stabiliti dagli artt. 183 e 184 c.p.c.”, risultando pertanto “tempestiva ed ammissibile”, atteso che i fatti posti a fondamento della domanda erano rimasti “immutati con la qualificazione della domanda ex art. 2043 c.c.”.

3.1. La censura coglie nel segno in punto di tempestività della domanda ex art. 2043 c.c.: atteso che risultava “comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio” e non determinava “la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l’allungamento dei tempi processuali” (Cass, S.U. n. 12310/2015), la domanda ben poteva essere proposta con la memoria ex art. 183 c.p.c., comma 5.

Ciò detto, deve tuttavia ritenersi che il motivo sia – nel complesso – inammissibile in quanto non censura specificamente la sentenza nella parte in cui ha affermato che il fatto colposo non era stato indicato dall’appellante “nelle sue concrete connotazioni”, non offrendo pertanto elementi per individuare gli estremi della condotta colposa (ulteriori rispetto a quelli esclusi nell’ambito della valutazione della responsabilità contrattuale) che avrebbero dovuto condurre la Corte all’affermazione della responsabilità extracontrattuale della Carrozzeria.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza.

5. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese di lite, liquidate in Euro 2.900,00, (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre rimborso delle spese forfettarie e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 – quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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