Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20012 del 30/08/2013
Civile Ord. Sez. 6 Num. 20012 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,
in persona del legale
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata,
RICORRENTE
CONTRO
FRANCHINI LUCIANO residente a Pergine Valsugana,
INTIMATO
AVVERSO
la sentenza n.04/02/2010 della Commissione Tributaria
di Secondo Grado di Trento – Sezione n. 02, in data
23.11.2009, depositata il 15 marzo 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione del Consigliere delegato Dott. Antonino Di
Data pubblicazione: 30/08/2013
PLUSVALENZA Valore
Registro.
Blasi;
Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.10265/2011 è stata
E’ chiesta la cassazione della sentenza
n.04/02/2010, pronunziata dalla Commissione Tributaria
di Secondo Grado di Trento, Sezione n. 02, del
23.11.2009, DEPOSITATA il 15 marzo 2010.
Con tale decisione, la Commissione Tributaria ha
respinto l’appello dell’Ufficio, confermando la
decisione di primo grado, che aveva ritenuto e
dichiarato infondata la pretesa fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di
accertamento, con il quale sulla base del valore di
avviamento, già accertato ai fini dell’imposta di
Registro, viene recuperata a tassazione, ai fini Irpef
per l’anno 2000, la plusvalenza derivante dalla
cessione di un terreno edificabile, censura l’impugnata
decisione per violazione e falsa applicazione degli
artt. 81 comma l ° lett. b) ed I) del dpr n.917/1986, 38
del dpr n.600/1973, 2697 e 1304 del codice civile.
3 – L’intimato contribuente, non ha svolto difese in
questa sede.
4 – I Giudici di merito hanno annullato l’avviso di
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depositata in cancelleria la seguente relazione:
accertamento, ritenendolo illegittimo ed erroneo, per
avere determinato il valore della plusvalenza tassata,
in base all’accertamento definitivo del valore fissato
ai fini dell’imposta di Registro.
alla luce del principio secondo cui “I principi
relativi alla determinazione del valore di un bene
che viene trasferito sono diversi a seconda
dell’imposta che si deve applicare, sicche’ quando
si discute di imposta di registro si ha riguardo al
valore di mercato del bene, mentre quando si discute di
una plusvalenza realizzata nell’ambito di un
impresa occorre verificare la differenza realizzata
tra il prezzo di acquisto e il prezzo di cessione.
Cio’ premesso (anche considerando che, in tema di
accertamento, ai fini irpef, delle plusvalenze
realizzate a seguito di trasferimento di azienda,
il valore dell’avviamento resosi definitivo ai fini
dell’imposta di registro, assume carattere vincolante
per l’amministrazione finanziaria), l’indicazione,
nel bilancio
di
societa’, di un’entrata
una
derivante dalla vendita di un
bene,
inferiore
rispetto a quella accertata ai fini dell’imposta di
registro,
legittima
di per se’ l’amministrazione a
procedere ad accertamento
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induttivo
mediante
4 bis – La questione posta dal ricorso va esaminata
integrazione
o
imposizione,
mentre
correzione
della
relativa
spetta al contribuente
che
deduca l’inesattezza di una tale correzione di
superare la presunzione di corrispondenza del prezzo
(anche con il ricorso ad elementi indiziari) di avere
in concreto venduto proprio al prezzo (inferiore)
indicato in bilancio.
Peraltro
avvalersi
una
l’Ufficio,
abilitato
di presunzioni,
seconda
puo’
dalla legge ad
anche
volta gli stessi elementi
utilizzare
probatori
gia’ utilizzati in precedenza e idonei secondo
l’ordinamento a provare il fatto posto a base
dell’accertamento” (Cass. n.19548/2005, n. 21055/2005,
n.4057/2007).
5 – Si propone, alla stregua del richiamato principio,
di trattare la causa in camera di consiglio e di
accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il
Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va
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incassato rispetto al valore di mercato, dimostrando
accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto,
cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa in altra sezione della Commissione Tributaria
applicando i richiamati principi, deciderà nel merito e
sulle spese del giudizio, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CT di Secondo Grado di Trento.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.
di Secondo Grado di Trento, procederà al riesame e,