Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20012 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20012 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: ARIENZO ROSA

ORDINANZA

sul ricorso 5064-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona del
legale rappresentante pro tempore elettivamente
domiciliata in ROMA, VIALE EUROPA 175, presso lo
studio dell’avvocato FABIOLA IMPROTA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente contro
2018
789

GUERINI

ANDREA,

MARTIRE

MAURO,

elettivamente

domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, presso lo
studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA
CONTE giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 27/07/2018

- controricorrenti nonchè contro

DE SANTI MASSIMILIANO;
– intimato –

di FIRENZE, depositata il 14/02/2012 R.G.N. 358/2011.

/

avverso la sentenza n. 51/2012 della CORTE D’APPELLO

Rilevato che:
1. Con sentenza del 14.2.2012, la Corte di appello di Firenze
respingeva il gravame di Poste avverso la pronuncia del locale
Tribunale che aveva accolto la domanda di Guerini Andera e dei suoi
litisconsorti riconoscendo, in favore dei predetti, il diritto a percepire

servizio di vuotatura delle cassette postali di trasporto della
corrispondenza da Comune a Comune e condannato la convenuta al
pagamento di quanto dovuto a tale titolo fino al maggio 2007, oltre
accessori di legge.
2. rilevava la Corte che la distinzione tra “effetti ” e “dispacci”, dalla
quale Poste faceva dipendere il sorgere del diritto all’indennità,
costituiva operazione arbitraria, non convalidata da alcuna specifica
previsione contrattuale, e che nel caso di trasporto di dispacci
l’indennità era dovuta anche a colui che guidasse l’automezzo e che,
quindi, non manipolando direttamente l’oggetto trasportato, non
assumeva alcuna responsabilità connessa al passaggio del plico di
mano in mano, il che comprovava come, secondo le parti collettive,
l’indennità fosse collegata al solo atto di trasportare oggetti postali da
comune a comune con automezzi dell’ente, a prescindere dallo stato
di lavorazione, e che l’indennità era collegata alla maggiore gravosità
del passaggio della posta da Comune a Comune, tanto che, se il
dispaccio veniva trasportato nello stesso Comune, l’indennità non
veniva concessa;
3. di tale decisione domanda la cassazione la s.p.a. Poste Italiane,
affidando l’impugnazione a due motivi, cui hanno resistito i lavoratori
epigrafati; De Santi Massimiliano è rimasto intimato;

i

l’indennità per i servizi viaggianti per i giorni di effettiva adibizione al

4. in prossimità dell’adunanza camerale, entrambe le parti hanno
depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..
Considerato che:
1. con il primo motivo, la società denunzia violazione e/o falsa

c.c.n.l. Poste del 26.11.1994 e successive circolari, all’art. 63 c.c.n.l.
Poste del 11.1.2001, all’art. 67 c.c.n.l. Poste dell’11.7.2003, all’art.
41 Cost., sostenendo che il testo della norma distingue il personale in
tre categorie in base alle mansioni svolte: 1) personale addetto alla
distribuzione telegrammi, espressi e corrispondenze ordinarie o
iscritte; 2) personale addetto al servizio di procacciato, al recapito
pacchi ed alla vuotatura delle cassette, 3) personale in servizio negli
uffici ambulanti e natanti, in servizio viaggiante di messaggere e
personale chiamato a prestare servizio di trasporto di effetti postali
da Comune a Comune e che diverso sia il tipo di corrispondenza
assegnato alle categorie di personale, raccogliendosi con vuotatura
delle cassette corrispondenza esclusivamente ordinaria, laddove il
trasporto di effetti postali è relativo a corrispondenza lavorata e
semilavorata, con differenza rilevante sotto il profilo oggettivo e
soggettivo; assume che gli articoli dei successivi c.c.n.l. hanno
comportato l’abolizione dell’indennità destinata alla vuotatura
cassette, sopravvivendo solo ed esclusivamente l’indennità destinata
al personale addetto al servizio trasporti dei “dispacci postali” (in
sostituzione di “effetti postali”); evidenzia come la Corte del merito
non abbia tenuto in debita considerazione la circostanza che, alla
stregua dell’art. 41 Cost., non erano assoggettabili a giudizi
parametrici le norme ed i fatti emersi in corso di causa;

2

applicazione dell’art. 1362 e dell’art. 1363 c.c. in relazione all’art. 75

2. omesso esame di un punto decisivo della controversia è dedotto
dalla società, col secondo motivo, per errata valutazione degli esiti
delle informative sindacali che avevano evidenziato come la
corrispondenza trasportata dal personale addetto alla vuotatura delle
cassette era del tutto diversa da quella inserita nei dispacci postali e

3. le censure formulate con entrambi i motivi – che vanno trattati
congiuntamente per l’evidente connessione delle questioni che ne
costituiscono l’oggetto – sono da ritenere infondate, in conformità a
quanto già deciso da questa Corte (cfr. Cass. 30.6.2016 n. 19556,
Cass. 28.3.2017 n. 2017) con orientamento in relazione al quale non
si ravvisano motivi per discostarsi, anche alla luce dei rilievi contenuti
in memoria di parte ricorrente;
4. con ragionamento aderente al tenore e alla ratio delle norme
collettive richiamate e con ragionamento ineccepibile sul piano logico
la Corte d’appello ha evidenziato che l’attività che viene ad essere
indennizzata è quella di trasporto del materiale postale, in particolare
rilevando che non si può dedurre il contrario dalla circostanza che nel
contratto del 1994 fossero contemplate due indennità (di trasporto e
di vuotatura cassette) e che con i successivi contratti la seconda sia
stata soppressa, atteso che non può tale soppressione incidere sulla
prima indennità, e che ciò non implica che l’attività di trasporto
avvenuta promiscuamente con quella di vuotatura non debba essere
indennizzata, tanto più che per il periodo in discussione la doppia
indennità non era più prevista. Ha evidenziato, inoltre, l’irrilevanza
della sostituzione del termine “effetti” con quello di “dispacci”,
laddove il riferimento è, in ogni caso, al trasporto di materiale postale
e che l’indennità oggetto della pretesa non veniva corrisposta

3

diverso era il personale addetto ai rispettivi servizi;

neppure prima che intervenisse il mutamento terminologico, talché
l’argomentazione difensiva sul punto risulta contraddittoria;
5.

allo stesso modo non può assumere rilevanza alcuna il

comportamento pregresso di accettazione da parte degli interessati
dell’omessa corresponsione, non potendo attribuirsi un significato

semplice protratta inerzia da iniziative volte a far valere le proprie
ragioni; né il contenuto delle informative sindacali richiamate scalfisce
la ratio decidendi fondata sulla corresponsione dell’indennità in caso
di trasporto di dispaccio, che va attribuita anche al mero autista,
ossia a colui che guida l’automezzo non manipolando direttamente
l’oggetto trasportato;
6. per quanto concerne, poi, l’enunciato di cui alla sentenza di questa
Corte citata dalla difesa come attinente ad una fattispecie analoga a
quella in oggetto, (Cass. 5533/2016), rileva il Collegio che nessuna
rilevanza può essere alla stessa attribuita nel caso in disamina,
riguardando altra indennità (prevista dall’art. 75, co. 5 CCNL
26/11/1994), relativa al servizio recapito pacchi postali e prevista da
una disciplina contrattuale temporalmente anteriore a quella di
riferimento;
7. il ricorso va, pertanto, rigettato;
8.

le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono

liquidate in dispositivo in favore delle parti costituite;
9. sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115 del 2002;
P.Q.M.

4

rilevante in termini di manifestazione della volontà negoziale alla

rigetta il ricorso e condanna la società al pagamento, nei confronti
delle parti costituite, delle spese del presente giudizio di legittimità,
liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4500,00 per compensi
professionali, oltre accessori di legge, nonché al rimborso delle spese
forfetarie nella misura del 15%. Nulla nei confronti del De Santi.

della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, comma1bis, del
citato D.P.R..
Così deciso in Roma il 21 febbraio 2018

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto

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