Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20012 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 17/04/2019, dep. 24/07/2019), n.20012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAGDA Cristiano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Maria Giulia – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9487/2015 proposto da

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12,

domicilia;

– ricorrente –

contro

ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria (C.F.: (OMISSIS)),

in persona dei commissari straordinari, rappresentata e difesa dagli

Avv.ti Bellante Pietro e Bragaglia Roberto, con domicilio eletto

presso l’Avv, Bragaglia Roberto, con studio in Roma in Piazzale

Ardigò n. 42;

– controricorrente –

e contro

ITTIERRE s.p.a. in concordato preventivo (C.F.: (OMISSIS)), in

persona del commissario giudiziale pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Di Ciommo Francesco, con domicilio eletto presso

l’Avv. Di Ciommo Francesco, con studio in Roma in via Tacito n. 41;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione regionale del Molise n.

292/01/2014, pronunciata il 26 maggio 2014 e depositata il

16/12/2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 17 aprile 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (“A.D.”) ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di accoglimento dell’appello proposto dal contribuente ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria avverso la sentenza della CTP di Campobasso n. 81/02/2010.

Il Giudice di primo grado, a sua volta, non aveva accolto le impugnazioni proposte dal detto contribuente avverso iscrizioni a ruolo, cartelle di pagamento e sanzioni per recupero di tributi doganali relativi ad importazioni di capi di abbigliamento effettuate nel 2006 e nel 2007.

2. Contro la sentenza d’appello l’A.D. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria si difende con controricorso, sostenuto da memoria, deducendo, in via preliminare, la tardività dello stesso e l’infondatezza delle relative doglianze, mentre ITTIERRE s.p.a. in concordato preventivo si costituisce con controricorso, al solo fine di dedurre la carenza di legittimazione passiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminare è la trattazione della questione inerente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività, prospettata da ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria, alla quale è comunque connessa quella inerente la carenza di legittimazione passiva dedotta da ITTIERRE s.p.a. in concordato preventivo.

1.1. La questione di cui innanzi è fondata.

Dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte emerge che gli atti impositivi, inerenti recupero di tributi doganali per importazioni del 2006 e del 2007, furono emessi nei confronti di ITTIERRE s.p.a., società costituita nel 1982 ed ammessa all’amministrazione straordinaria nel 2009. L’appello avverso la sentenza della CTP fu proposto dal citato contribuente ed accolto dalla CTR con specifico riferimento, nel dispositivo, proprio ad “ITTIERRE s.p.a., in Amministrazione Straordinaria”.

La sentenza d’appello, notificata all’A.D. il 3 febbraio 2015 a cura di ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria, è stata oggetto di ricorso per cassazione proposto dalla detta Amministrazione, contro la citata ITTIERRE s.p.a. in amministrazione straordinaria, con atto notificato a mezzo dell’ufficio postale in data (per il notificante) 16 aprile 2015, cioè dopo la decorrenza del termine di trenta giorni per impugnare, di cui al combinato disposto degli artt. 325 e 326 c.p.c. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso per cassazione per intempestività.

A nulla rileva la precedente notifica (del 3/7 aprile 2015) del ricorso per cassazione, avverso la medesima sentenza, indicante però quale intimato, poi destinatario della notifica, altro soggetto, diverso dal contribuente, in particolare la ITTIERRE s.p.a., costituitasi nel 2010 (quindi anche successivamente alle importazioni di cui trattasi), ed ammessa al concordato preventivo nel 2014. Trattasi difatti di ricorso per cassazione proposto contro soggetto diverso dalla società parte del processo di merito e notificato a detto soggetto diverso, come tale non idoneo ad impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dell’A.D. al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore dei due controricorrenti, che si liquidano, per ciascuno di essi, in applicazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 3.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

L’obbligo di versare, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione, trattandosi di Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esente dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (ex plurimis: Cass. sez. Cass. sez. 6-4, 29/01/2016, n. 1778, Rv. 638714-01; Cass. sez. 6-4, 05/11/2014, n. 23514, Rv. 633209-01; Cass. sez. 3, 14/03/2014, n. 5955, Rv. 630550-01).

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, relative al presente giudizio di legittimità, in favore dei due controricorrenti che si liquidano, per ciascuno, in Euro 3.000,00, oltre al 15% per spese forfettarie, IVA e CPA, come per legge.

Così deciso in Roma, il 17 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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