Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20012 del 22/09/2010

Cassazione civile sez. lav., 22/09/2010, (ud. 17/06/2010, dep. 22/09/2010), n.20012

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24542-2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

P.V.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 629/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 12/09/2005 R.G.N. 949/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/06/2010 dal Consigliere Dott. VINCENZO DI CERBO;

udito l’Avvocato MICELI MARIO per delega FIORLLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

LA CORTE

Rilevato che:

1. la Corte d’appello di Genova ha confermato la sentenza di prime cure che aveva dichiarato, in particolare, l’illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato da Poste Italiane s.p.a. con P.V.;

2. per la cassazione di tale sentenza Poste Italiane s.p.a. ha proposto ricorso; la lavoratrice è rimasta intimata;

3. come si evince dalla sentenza impugnata la P. è stata assunta con contratto a termine protrattosi dal 25 luglio 2002 al 31 agosto 2002; tale contratto è stato stipulato per far fronte ad esigenze tecniche, organizzative e produttive anche di carattere straordinario conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie, prodotti o servizi nonchè all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002, congiuntamente alla necessità di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie contrattualmente dovute a tutto il personale nel periodo estivo;

4. la Corte di merito ha ritenuto in primo luogo che l’esistenza di una duplice e concorrente causa giustificativa (esigenze straordinarie connesse alla riorganizzazione e quelle connesse alla sostituzione di personale in ferie) rendesse illegittimo il termine apposto al contratto de quo sotto altro profilo, ritenuta l’applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina di cui al D.Lgs. n. 68 del 2001, art. 1 ha ritenuto la sussistenza di un ulteriore profilo di illegittimità del termine apposto al suddetto contratto in quanto non erano state specificate le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo che, ai sensi della norma da ultimo citata, ne consentivano l’apposizione al contratto di lavoro; premesso, infatti che l’esigenza di specificazione delle ragioni legittimanti l’apposizione del termine consegue alla necessità di consentire la verifica della sussistenza in concreto delle stesse, per cui è necessario che vengano indicati i fatti gestionali e organizzativi che richiedono l’assunzione a tempo determinato, affermava che la suddetta esigenza di specificazione non poteva essere soddisfatta con l’uso di formule generiche come quella, adottata nel caso di specie, riproduttiva della clausola dell’art. 25 del c.c.n.l. sopra citata;

5. la suddetta statuizione è stata ampiamente censurata dalla società ricorrente che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con specifico riferimento all’interpretazione data dalla Corte territoriale al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1; deduce in particolare che nel contratto in esame era stato soddisfatto il requisito della specificità della causa giustificativa dell’apposizione del termine; sotto altro profilo sostiene la piena legittimità dell’indicazione di una pluralità di ragioni poste a fondamento dell’assunzione a termine;

la censura è fondata;

con riferimento al primo profilo di illegittimità del termine rilevato dalla Corte di merito, basato sul rilievo dell’esistenza di una duplice e concorrente causa giustificativa questa Corte (Cass. 17 giugno 2008 n. 16396) ha precisato, proprio con riferimento all’interpretazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 che l’indicazione di due o più ragioni legittimanti l’apposizione di un termine ad un unico contratto di lavoro non è in sè causa di illegittimità del termine per contraddittorietà o incertezza della causa giustificatrice dello stesso, restando tuttavia impregiudicata la valutazione di merito dell’effettività e coerenza delle ragioni indicate;

con riferimento all’ulteriore profilo di illegittimità basato sull’assunto della mancanza di specificità della clausola giustificativa per l’apposizione del termine deve ricordarsi che questa Corte di legittimità (Cass. 1 febbraio 2010 n. 2279), decidendo su una fattispecie analoga (contratto a termine stipulato da Poste Italiane s.p.a. sotto il vigore del D.Lgs. n. 368 del 2001) ha enunciato il seguente principio di diritto: in tema di apposizione del termine al contratto di lavoro, il legislatore, richiedendo l’indicazione da parte del datore di lavoro delle specificate ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, ha inteso stabilire, in consonanza con la direttiva 1999/70/CE, come interpretata dalla Corte di Giustizia (cfr. sentenza del 23 aprile 2000, in causa C-378/07 ed altre; sentenza del 22 novembre 2005, in causa C-144/04), un onere di specificazione delle ragioni oggettive del termine finale, vale a dire di indicazione sufficientemente dettagliata della causale nelle sue componenti identificative essenziali, sia quanto al contenuto, che con riguardo alla sua portata spazio-temporale e più in generale circostanziale, perseguendo in tal modo la finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonchè l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto; ha tuttavia precisato la sentenza da ultimo citata che tale specificazione può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso “per relationem” ad altri testi scritti accessibili alle parti; nel caso esaminato dalla citata sentenza il contratto individuale aveva richiamato alcuni accordi collettivi – accordi 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio 2002 anche ai sensi dell’accordo 13 febbraio e 17 aprile 2002 – che la Corte territoriale non aveva adeguatamente valutato; la S.C. ha cassato quindi con rinvio la sentenza di merito, per non avere valutato i suddetti accordi, richiamati nel contratto individuale, al fine di verificare la sussistenza delle “specificate ragioni” dell’assunzione; ciò in quanto la specificazione delle ragioni giustificatrici del termine può risultare anche indirettamente nel contratto di lavoro e da esso per relationem in altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base della esigenza di assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti specificatamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i rappresentanti del personale;

la fattispecie in esame è analoga a quella esaminata dalla sentenza prima citata; ed infatti, come si è accennato in narrativa, il contratto individuale fa riferimento, nell’ambito della indicazione della causa giustificativa, all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23 ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio, 13 febbraio e 17 aprile 2002;

in tale contesto la Corte di merito ha omesso di esaminare gli elementi di specificazione emergenti dal contratto alla luce dei suddetti richiami ad altri accordi collettivi;

l’accoglimento della prima censura induce a considerare assorbita la seconda censura attinente alle conseguenze derivanti dalla declaratoria della nullità del termine;

per tali motivi, in applicazione del citato principio di diritto, il ricorso va accolto, con la precisazione che, ove i giudici di merito, cui la causa va rinviata, valutino come sufficientemente specificata la causale, l’onere probatorio relativo alla effettiva ricorrenza nel concreto degli elementi così individuati, graverà sulla società datrice di lavoro;

la sentenza va conseguentemente cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio ad altro giudice, indicato in dispositivo, che provvederà sulla base dei principi indicati.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia alla Corte d’Appello di Torino.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 17 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010

 

 

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