Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 14/07/2011, dep. 30/09/2011), n.20011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MERONE Antonio – rel. Presidente –

Dott. BERNARDI Sergio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 6620-2008 proposto da:

COMUNE DI CAMPOBASSO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la

cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato CALISE ANTONIO, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

D.F.C., DE.BE.CA., D.B.

A., D.B.M., in qualità di eredi e

successori di d.b.c., elettivamente domiciliati in

ROMA VIA BORGHESANO LUCCHESE, 29, presso lo studio dell’avvocato

PETRUCCIANI GIUSEPPE, rappresentati e difesi dagli avvocati CIMA

ANGELO WALTER, COLUCCI PIETRO, giusta delega a margine;

– controracorrenti –

avverso la sentenza n. 4/2008 della COMM. TRIB. REG. di CAMPOBASSO,

depositata il 24/01/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

14/07/2011 dal Presidente e Relatore Dott. ANTONIO MERONE;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Collegio, letti gli atti del ricorso specificato in epigrafe;

Vista, condivisa e fatta propria la relazione redatta ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. nella quale si legge:

“A seguito della pubblicazione del D.M. 6 giugno 2002, n. 159, che introduceva modifiche alle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane a destinazione ordinaria, il sig. d.b.c. presentava istanza di rimborso della maggiore ICI versata dal 1993 al 2001 sulla base dei vecchi estimi catastali. Il Comune di Campobasso ha rigettato l’istanza sostenendo che le nuove tariffe sono operative dal 1/1/2003.

CTP e CTR hanno accolto il ricorso del contribuente. In particolare, i giudici di appello hanno rilevato che l’art. 74, commi 5 e 6, ha chiaramente espresso la volontà legislativa di attribuire efficacia retroattiva alle disposizioni di cui ai il D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 1, che ha disposto la revisione delle tariffe di estimo, anche con riferimento all’ICI. Il Comune di Campobasso ricorre per la cassazione della sentenza della CTR, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, D.L. n. 16 del 1993, art. 2, L. n. 449 del 1997, 49, comma 13, L. n. 342 del 2000, art. 74, L. n. 488 del 2001, art. 9 e art. 11 preleggi. Sostenendo che, ai fini ICI, le tariffe d’estimo stabilite dal D.M. n. 159 del 2002, a seguito dei ricorsi alle Commissioni censuarie proposti dai Comuni nei 1998 hanno efficacia a decorrere dal 1/1/2003 e non, retroattivamente, dal 1/1/1993.

Gli eredi dei sig. D.B. resistono con controricorso.

Il ricorso è infondato.

Come bene ha evidenziato la CTR la L. n. 342 del 2000, art. 74, commi 5 e 6, nell’estendere all'”INVIM e all’ICI l’applicazione dei minori estimi risultanti dalla revisione delle tariffa d’estimo, disposta in forza del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 1, ha espressamente riconosciuta la retroattività dell’efficacia degli stessi, infatti, il comma 5 recita: “Le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, art. 2, comma 1, n. 10, convertite, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, recante retroattività dei minori estimi catastali, si applicano anche all’imposta comunale sull’incremento di valore degli immobili (INVIM)”. Il successivo comma 6 aggiunge: “Le disposizioni di cui D.L. 23 gennaio 1993, n. 36, art. 2 convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, si interpretano nel senso che, ai soli fini del medesimo decreto, tra le imposte dirette è inclusa anche l’imposta comunale sugli immobili (ICS)”.

Naturalmente, l’efficacia retroattiva si applica anche nell’ipotesi in cui i Comuni abbiano presentato ricorse alle Commissioni censuarie a seguito della riapertura dei termini disposta dalla L. n. 449 del 1997, art. 49, comma 13. Infatti, il secondo periodo del medesimo comma chiarisce che anche per i nuovi ricorsi “si applicano le disposizioni di cui al D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2 convertito con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e successive modificazioni”.

Il D.M. n. 159 del 2002 ha avuto una mera funzione ricognitiva dei nuovi estimi applicabili perciò ab imis.

Questa conclusione trova conforto arsene nella più recente giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale li provvedimento di attribuzione della rendita catastale ha natura dichiarativa e non costitutiva, con possibilità di efficacia retroattiva e di applicazione a periodi precedenti a detta attribuzione, fino all’epoca della presentazione dell’istanza di accatastamento (Cass. SS.UU. 3161/2011).

Conseguentemente, il ricorso, manifestamente infondato, può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., comma 1″.

Considerato:

– che la relazione è stata notificata ai sensi dell’art. 308 bis c.p.c., comma 3;

– che la discussione in camera di consiglio non ha apportato nuovi elementi di valutazione;

– che. pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

– che sussistono giuste ragioni per compensare le spese del giudizio, considerata la recente formazione della giurisprudenza di riferimento.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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