Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 27/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20011 Anno 2018
Presidente: NOBILE VITTORIO
Relatore: CURCIO LAURA

SENTENZA

sul ricorso 27513-2014 proposto da:
TANGANELLI MARIO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA AURELIANA 53, presso lo studio dell’avvocato
CARLO BRUNI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARCO DE BONIS, giusta delega in atti;
– ricorrente 2018
189

contro

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A., in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 326,
presso lo studio degli avvocati RENATO SCOGNAMIGLIO,

Data pubblicazione: 27/07/2018

CLAUDIO

SCOGNAMIGLIO,

che

la

e

rappresentano

difendono, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 434/2014 della CORTE D’APPELLO
di FIRENZE, depositata il 26/06/2014 R.G.N. 772/2011;

udienza del 18/01/2018 dal Consigliere Dott. LAURA
CURCIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato ALDO PINTO per delega Avvocato CARLO
BRUNI e MARCO DE BONIS;
udito l’Avvocato VINCENZO PORCELLI per delega
Avvocato CLAUDIO SCOGNAMIGLIO.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Rgn.27513/2014

Fatti di causa
La corte d’Appello di Firenze con sentenza n.434 del 2014 ha accolto parzialmente
l’appello principale di Mario Tanganelli, ex dipendente della Banca Monte dei Paschi di
Siena spa avverso la sentenza del tribunale di Siena che aveva condannato la Banca
a corrispondere al Tanganelli , quale differenza di TRE , la quota maturata a titolo di

Il Tanganelli proponeva appello

con riferimento all’esclusione dell’incidenza

dell’indennità alloggio sia nel trattamento di fine rapporto,

sia nell’indennità di

anzianità maturata precedentemente sino al 31.5.1982. Con appello incidentale la
Banca chiedeva rigettarsi l’intera domanda svolta dal dipendente in primo grado,
sostenendo la natura risarcitoria e non retributiva anche dell’indennità estero.
La Corte di merito ha respinto l’appello incidentale della Banca,
l’indennità estero era un

rilevando che

emolumento legato alla maggiore professionalità ed al

contempo ai maggiori costi e disagi personali del lavoro svolto dal Tanganelli fuori
dall’Italia ed ha poi ritenuto computabile detta voce anche nell’indennità di anzianità,
condannando la Banca al pagamento della relativa incidenza per gli anni dal
17.10.1977 al 31.5. 1982, ammontante ad C 32527,54 , ma ha confermato la
sentenza appellata in punto di esclusione della natura retributiva dell’indennità
alloggio, ritenendo che il contributo erogato dalla banca costituiva un mero rimborso
spese che egli era tenuto a sopportare per esigenze abitative sue e della famiglia .
Avverso la sentenza ha proposto ricorso Tanganelli affidato a due motivi, cui ha
opposto difese MPS con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie ex i
art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
Con il primo motivo

di ricorso

il Tanganelli deduce la violazione e/o falsa

applicazione degli artt. 2099 ,2120 c.c. , nonché dell’art.1 della L. 29.5.1982 n.297 ,
rilevando che il secondo comma dell’art.2120 c.c. sarebbe chiaro nel sancire che
rientra nella base di computo del TFR tutto ciò che è servito a compensare le
prestazioni rese dal lavoratore, erogato non a titolo occasionale e che non costituisca
un rimborso spese; che pertanto l’ alloggio di cui aveva usufruito all’estero rispondeva
alla precisa esigenza della banca di avere la sua immediata e piena disponibilità e
i

indennità estero, escludendo il rimborso delle spese relative all’alloggio.

Rgn.27513/2014

reperibilità presso le sede estera dove era stato inviato, non potendosi quindi
escludersi la natura retributiva del relativo contributo alloggio, percepito nel periodo di
lavoro fuori Italia, come più volte ritenuto dalla Corte di Cassazione .
Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il
giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art.360c.1 n.5
c.p.c. per non aver motivato

la corte di merito

la valutazione risarcitoria

natura non retributiva di tale voce, che veniva corrisposta continuativamente e senza
documentazione alcuna.
I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente essendo connessi, tendendo
entrambi a censurare la decisione della corte fiorentina per aver escluso la natura
retributiva dell’indennità di alloggio, non meritano accoglimento, essendo il secondo
anche in parte inammissibile alla luce della nuova formulazione del motivo di appello
di cui al n.5 del comma 1 dell’art.360 c.p.c., a seguito della modifica introdotta
dall’art.54 DL N.83/2012 , convertito in Legge n.134/2012., che richiede il solo
esame da parte del giudice di merito del fatto storico risultante dal testo della
sentenza o dagli atti del processo, discusso tra le parti e decisivo.
,
Questa corte ha più volte esaminato la natura del trattamento estero ed in particolare
da ultimo ( vedi Cass. n.15217/2016) ha osservato che < Il trattamento estero ha natura retributiva, tanto in presenza di una funzione compensativa della maggiore gravosità del disagio morale e ambientale, quanto nel caso in cui sia correlato alle qualità e condizioni personali concorrenti a formare la professionalità indispensabile per prestare lavoro fuori dai confini nazionali, mentre ha natura riparatoria il rimborso spese per la permanenza all'estero, che costituisce la reintegrazione di una diminuzione patrimoniale derivante da una spesa effettiva sopportata dal lavoratore nell'esclusivo interesse del datore, restando normalmente collegato ad una modalità della prestazione lavorativa richiesta per esigenze straordinarie, priva dei caratteri della continuità e determinatezza (o determinabilità) e fondata su una causa autonoma rispetto a quella retributiva>.
L’accertamento della natura retributiva o meno del trattamento estero, quindi anche
del singolo elemento che lo compone, è riservato al giudice di merito. Questa corte
ha infatti precisato che < ove il contratto giustifichi l'erogazione delle somme in 2 dell'indennità di alloggio essendosi limitata ad una affermazione apodittica della Rgn.27513/2014 riferimento non al valore professionale della prestazione, ma ai maggiori esborsi che il lavoratore deve sopportare per trasferirsi o per soggiornare all'estero insieme alla famiglia , grava sul lavoratore l'onere di provare che esse non siano riconducibili alla funzione di rimborso spese, ed al giudice di merito, che ne riconosca la natura retributiva, di indicare le specifiche ragioni del suo convincimento> (Così Cass.
n.23622/2010).

dal lavoratore all’estero dipende da una serie di elementi collegata alla condizione del
lavoratore, alle continuità e comunque alla modalità di corresponsione delle somme
erogate a tale titolo, tutte circostanze che sono oggetto di indagine demandata al
giudice di merito, che è sindacabile solo ove non abbia formato oggetto di esame da
parte dello stesso.
Nel presente caso la corte di merito ha esaminato il contributo alloggio, ritenendo che
questo veniva erogato per esigenze abitative proprie del dipendente e della famiglia ,
non presentando quindi elementi collegabili comunque al valore ed al peso della
prestazione o al maggior disagio che la diversa residenza comportava rispetto a quella
abituale in ragione dell’attività lavorativa.
Il ricorrente sostiene che la corte avrebbe esaminato solo il fatto dell’erogazione del
contributo alloggio , senza considerare gli aspetti a suo dire decisivi per la sua
qualificazione in termini retributivi , costituiti dalla continuità di tale erogazione e dall’
assenza di documentazione fornita alla datrice di lavoro . Tuttavia si tratta di censura
priva di specificità ; peraltro il ricorrente non precisa dove, ossia in quale parte degli
atti introduttivi delle fasi merito, erano state da lui dedotte tali circostanze di fatto,
non prese in esame dalla corte fiorentina.
Il ricorso deve quindi essere respinto, con condanna del ricorrente, soccombente, alla
rifusione delle spese del presente giudizio , liquidate come da dispositivo, sussistendo
anche i presupposti di legge per il pagamento del contributo ai sensi dell’art.13 DPR n.
115/2002 .
P.Q.M.

3

Ed infatti la qualificazione retributiva o risarcitoria delle spese di alloggio sostenute

Rgn.27513/2014

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 5000,00 per compensi professionali, euro
200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis

Roma , 18.1.2018

Laurà Curcio

Vittorio Nobile

dello stesso art.13 .

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