Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 24/09/2020
Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 10/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20011
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. GRASSO Gianluca – Consigliere –
Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –
Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –
Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 3560-2019 proposto da:
B.G., rappresentato e difeso dall’Avvocato Antonio Stefano
Trotti con studio in Milano via F. Bellotti, 7;
– ricorrente –
contro
A.S.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 3161/2018 della Corte d’appello di Venezia,
depositata il 20/11/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/07/2020 dal Consigliere Annamaria Casadonte.
Fatto
RILEVATO
che:
-il giudizio trae origine dalla domanda di B.G. nei confronti di A.S. volta ad accertare la responsabilità di quest’ultimo, quale appaltatore dei lavori di ristrutturazione edilizia commissionari dal B., nell’ambito dei quali si verificava il crollo di un muro di sostegno con condanna del convenuto al risarcimento dei danni;
-accolta in primo grado, la domanda è stata respinta dal giudice d’appello a seguito del gravame proposto dal convenuto soccombente che aveva eccepito la prescrizione dell’azione ai sensi dell’art. 1669 c.c.;
– la corte d’appello ha, in particolare, argomentato che i termini previsti dall’art. 1669 c.c. per la denuncia del vizio e per la proposizione della relativa azione vanno applicati con riferimento al caso concreto; pertanto, fermo l’orientamento giurisprudenziale che per “momento della scoperta del vizio” intende quello in cui si realizza la conoscenza sia della gravità dei difetti che del loro collegamento causale con l’attività costruttiva, la corte ha escluso che esso possa essere identificato con il deposito della ctu, avvenuto nell’ambito dell’accertamento tecnico preventivo richiesto nel 2011 dal committente a distanza cioè di anni dal crollo avvenuto nel dicembre 2008;
– ciò in quanto la natura del danno e la circostanza che sul posto avesse operato solo il convenuto, fanno ritenere che la sussistenza ed imputabilità del danno fosse acquisibile in epoca anteriore al deposito della consulenza tecnica, con conseguente prescrizione dell’azione;
– la cassazione della sentenza d’appello è chiesta dall’originario committente sulla base di tre motivi;
– non ha svolto attività difensiva l’intimato A..
Diritto
CONSIDERATO
che:
– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione degli artt. 1173,1667,1669 e 2729 c.c. per avere la corte d’appello ritenuto prescritta l’azione in quanto, in realtà, la scoperta del vizio era avvenuta allorchè, ben prima del deposito della ctu il committente si era rivolto all’appaltatore per chiedere conto della situazione disastrosa dei lavori di ristrutturazione e del crollo del muro;
– la censura è inammissibile perchè attinge l’accertamento del fatto svolta dal giudice del merito ed incensurabile in cassazione (cfr. Cass. 25332/2014;6519/2019);
– con il secondo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 115 c.p.c., comma 1, art. 167 c.p.c., comma 1, art. 183 c.p.c. ed art. 2697 c.c., là dove la corte veneziana ha ritenuto che B. avrebbe dovuto avere necessariamente contezza della esclusiva responsabilità dell’ A., presente da anni con la sua impresa sulla proprietà del ricorrente;
-anche questa censura è inammissibile involgendo la conclusione cui è pervenuta la corte d’appello in ordine all’accertamento del fatto ed incensurabile in sede di legittimità (cfr. Cass. 25332/2014; 6519/2019);
– con il terzo motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e cioè la corresponsabilità del B. in ordine alle cause del crollo del muro;
-la censura è inammissibile perchè la corte veneziana ha, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, valutato in relazione alla specifica dinamica dell’evento che il B. avesse avuto modo di riscontrare la sussistenza dei vizi e l’imputabilità degli stessi alla parte convenuta in epoca antecedente al deposito della ctu (cfr. pag. 5 della sentenza) sicchè la censura finisce per essere, come le precedenti, un’inammissibile richiesta di riesame della complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la diversa interpretazione proposta dal ricorrente, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti;
– atteso l’esito di tutti i motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile;
– nulla va disposto sulle spese atteso il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimato;
– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis se dovuto.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 10 luglio 2020.
Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020