Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 13361/2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

S.D. rappresentata e difesa dall’avv. Pozzoli Patrizio con

studio in Parma piazzale Santafiora n. 1;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia

Romagna n. 3325/16 depositata il 24/11/2016.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 19/03/201.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la CTR Emilia-Romagna n. 3325/05/16, depositata in data 24/11/2016, di rigetto dell’appello dell’ufficio alla decisione della CTP di Parma, favorevole alla tesi della “snc B.G. di B.M. e C.” Il contribuente si era opposto alla pretesa dell’Ufficio di recupero IVA per l’anno 2008, mediante cartella esattoriale, per versamenti dichiarati, ma non effettuati.

Resisteva con controricorso S.D. nella qualità di erede di B.M.

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio L’Agenzia, con l’istanza agli atti, datata 23.10.2018, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, sul presupposto che con la parte S.D. era intervenuto accordo stragiudiziale, con il quale la controricorrente aveva riconosciuto la legittimità della cartella di pagamento, così venendo meno l’interesse a coltivare il ricorso.

Su tale premessa, esaminata la documentazione, rilevato che nulla osta all’accoglimento dell’istanza di cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese e senza versamento del doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere per intervenuto accordo tra le parti determinativo del venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata, con spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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