Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.11/08/2017),  n. 20011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – rel. Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19306-2011 proposto da:

T.A. C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati GIULIANA QUATTROMINI, PAOLA

QUATTROMINI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO STUMPO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO

TRIOLO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1065/2011 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/05/2011 R.G.N. 9069/2007;

il P.M. ha depositato conclusioni scritte.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

che:

1.La Corte d’appello di Napoli ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era stata accolta l’opposizione dell’Inps avverso il decreto ingiuntivo con il quale era stato ingiunto all’Istituto il pagamento Euro 4263,85,a titolo di ultime tre mensilità, a favore di T.A., somme per le quali il lavoratore era stato ammesso al passivo del fallimento della società Elettrica Puteoli di D.R.P..

Con il ricorso in opposizione l’Inps aveva eccepito l’erroneità dei dati anagrafici riportati nel ricorso monitorio, la mancanza di corrispondenza tra la data di nascita indicata in quella riportata nel codice fiscale e l’inesistenza nell’archivio anagrafico dell’Inps di un T.A. con le generalità indicate nel monitorio.

La Corte d’appello, rilevato che lo stesso appellante aveva ammesso tardivamente che i dati anagrafici erano errati producendo un certificato di residenza dal quale risultava che era nato (OMISSIS) e residente a (OMISSIS), ha concluso che effettivamente l’odierno appellante non era la stessa persona che aveva proposto la domanda amministrativa presentata da T.A. nato a (OMISSIS) e residente a (OMISSIS).

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che:

2. T.A. ricorre in Cassazione denunciando con un primo motivo l’omessa pronuncia sul primo motivo d’appello con il quale si rilevava che si era verificato un mero errore materiale avendo indicato la data di nascita nel 1981 invece che 1982,errore facilmente superabile sulla base di altri dati che consentivano di escludere qualsiasi incertezza sulla sua identificazione risultando dipendente dell’impresa Elettrica Piuteoli, fallita ed ammesso al passivo come da sentenza del Tribunale.

2.1.Con il secondo motivo denuncia violazione degli artt. 164 e 414 c.p.c. non esistendo alcuna assoluta incertezza circa la sua identificazione, non risultando un altro T.A. alle dipendenze dell’impresa fallita.

2.2. Con il terzo motivo denuncia violazione degli artt. 164 e 414 c.p.c. e art. 443 c.p.c.. Lamenta che il Tribunale e poi la Corte avevano rigettato nel merito la domanda del T. e non già in rito.

2.3.Con il quarto motivo lamenta l’omessa pronuncia sul capo relativo alle spese che avrebbero dovuto essere compensate.

3. L’Inps si è costituita con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e la Procura Generale ha depositato conclusioni scritte.

3.I motivi,congiuntamente esaminati stante la loro connessione, sono fondati.

Va affermato, infatti, che l’erronea indicazione dell’anno di nascita del T., contenuto nel ricorso monitorio,costituiva solo un errore materiale che,tuttavia, non incideva sulla identificazione del soggetto che aveva proposto la domanda amministrativa e poi il ricorso per decreto ingiuntivo.

Risultavano, infatti, correttamente individuati il nome e cognome, il giorno ed il mese di nascita nonchè il nome della società fallita di cui il lavoratore era stato dipendente, nonchè il provvedimento di ammissione al passivo per l’importo di Euro 8.190,46. Tali dati rendevano identificabile il soggetto ricorrente e,comunque, non sussisteva la totale impossibilità di una sua identificazione. La circostanza che il certificato di residenza prodotto in appello indicava un diverso luogo di residenza rispetto a quello del ricorso per decreto ingiuntivo o della fase amministrativa non giustificava la decisione dei giudici di merito,ben potendo la residenza essere, nel frattempo, mutata.

Deve affermarsi, pertanto, che l’inesatta ed incompleta indicazione delle generalità del soggetto che agisce incidono sulla validità dell’atto solo ove si traducano nell’assoluta incertezza della sua identificazione (cfr” tra le tante, Cass. n. 19709/2015, n. 24441/2015). Nella fattispecie in esame gli elementi a disposizione dei giudici di merito consentivano di superare l’erronea indicazione dell’anno di nascita e dunque l’errore si risolveva in una mera irregolarità, sanabile attraverso gli atti a disposizione della Corte.

Per le considerazioni che precedono il ricorso va accolto e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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