Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20011 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20011

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7349/2014 proposto da:

F.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato PIERFILIPPO COLETTI, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato STEFANIA COLETTI

giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA, CARIGE RD ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI

SPA, SOFIS 80 SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 591/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 31/01/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato COLETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del 1 motivo,

accoglimento 2 e 3 motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Sofis 80 s.r.l., in persona del liquidatore F.R., convenne in giudizio la Milano Assicurazioni s.p.a. e la Levante Norditalia s.p.a. per sentirle condannare, ciascuna per la quota del 50%, al pagamento dell’indennizzo dovuto a fronte di una polizza per incendio ed eventi speciali stipulata nel 1998 in relazione a locali di proprietà della società che – nel gennaio 2001 – erano stati oggetto di atti vandalici e di sottrazione di componenti della struttura.

Le convenute contestarono la domanda.

Nel giudizio intervenne F.R. – ex art. 111 c.p.c., e quale cessionario del credito della Sofis 80 – che fece proprie tutte le richieste e deduzioni dell’attrice.

Il Tribunale di Roma ritenne ammissibile l’intervento del F. e condannò entrambe le convenute al pagamento dell’indennizzo (ciascuna per la quota del 50%).

Pronunciando sul gravame congiunto proposto dalla Milano Assicurazioni e dalla Carige s.p.a. (già Levante Norditalia), la Corte di Appello ha disatteso l’eccezione di nullità delle procure rilasciate al difensore delle appellanti e, esaminato il merito, ha rigettato la domanda di indennizzo sul rilievo che la Sofis non aveva adempiuto all’obbligo di comunicare mutamenti delle circostanze che comportavano l’aggravamento del rischio (in concreto individuate dalla Corte nel fatto che, con la messa in liquidazione della società, i locali erano stati abbandonati e privati di sorveglianza).

Ricorre per cassazione il F., affidandosi a quattro motivi, mentre le intimate non svolgono attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo (che denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 83 e 343 c.p.c., oltre all’omesso esame di un fatto decisivo), il ricorrente si duole che la Corte abbia disatteso l’eccezione – che egli aveva sollevato con la comparsa di costituzione nel giudizio di appello – relativa alla inammissibilità o nullità del gravame proposto dalle assicuratrici per inesistenza di valida procura alle liti.

Assume il ricorrente che la Corte ha frainteso la portata dell’eccezione – che, essendo relativa al solo giudizio di appello, non necessitava di impugnazione incidentale – e ribadisce che il difensore delle due società aveva agito in forza di un mandato alle liti che era stato rilasciato in primo grado anche per il giudizio di appello e che, tuttavia, risultava privo di effetti in quanto l’originaria procura speciale in favore dei conferenti il mandato era stata revocata e sostituita in data anteriore all’introduzione del giudizio di appello.

1.1. Al riguardo, la Corte ha osservato che:

– le procure alle liti, “estese anche al giudizio di appello, erano acquisite in atti nelle copie notificate dell’atto di citazione e non furono assolutamente contestate”;

– era preclusa la “contestabilità” dei poteri rappresentativi in capo alla persona che aveva rilasciato la procura ad litem, in quanto non era stato “proposto appello incidentale, ma solo eccezione”;

– peraltro, la questione del difetto di rappresentanza dei procuratori “non è proposta con riguardo all’appello, ma in sè e per sè e, quindi, l’omissione… della sua proposizione in primo grado è in effetti preclusiva per questo grado (in definitiva, la questione dell’irregolarità della costituzione in primo grado è preclusa, ove non sollevata tempestivamente nei motivi di appello”).

1.2. Premesso che la Corte di merito ha mostrato di non aver colto l’esatta portata dell’eccezione (che, in quanto limitata al giudizio di gravame, non richiedeva la proposizione di un’impugnazione incidentale), il motivo va dichiarato inammissibile per violazione della prescrizione di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto il ricorrente ha omesso di trascrivere il contenuto (come pure di indicarne la sede di reperimento nell’ambito degli atti processuali) delle due procure notarili da cui emergerebbe la soluzione di continuità dei poteri rappresentativi in capo ai procuratori speciali delle due compagnie assicuratrici che avevano conferito la procura alle liti in primo grado (estesa al giudizio di appello), in tal modo impedendo a questa Corte di apprezzare la fondatezza dell’eccezione sulla base alla sola lettura del ricorso e senza necessità di procedere essa stessa alla ricerca di tali documenti.

2. Il secondo motivo (che denuncia la violazione degli artt. 167, 345 e 112 c.p.c., e degli artt. 1898 e 1892 c.c.) censura la sentenza per avere pronunciato sulla questione dell’aggravamento del rischio senza considerare che la stessa era stata dedotta soltanto con la memoria ex art. 180 c.p.c., mentre avrebbe dovuto costituire oggetto di una domanda riconvenzionale da proporre nel termine di cui all’art. 167 c.p.c., con la conseguenza che non avrebbe potuto essere utilmente riproposta in sede di appello.

2.1. La censura è infondata, in quanto, costituendo oggetto di un’eccezione in senso proprio (cfr. Cass. n. 5346/1980), la questione dell’aggravamento del rischio era stata tempestivamente proposta con la memoria ex art. 180 c.p.c., (nel testo previgente alla modifica Introdotta dalla L. n. 80 del 2005, applicabile ratione temporis) e risultava pertanto riproponibile in sede di gravame.

3. Il terzo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1898, 2697 e 2729 c.c., e artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè l’omesso esame di un fatto decisivo e censura la sentenza nella parte in cui ha affermato che vi era stato un notevole aggravamento del rischio la cui mancata comunicazione aveva fatto venir meno l’obbligo di indennizzo da parte delle assicuratrici; il ricorrente evidenzia che la polizza non contemplava la circostanza che i locali fossero occupati ed esclude che il premio sia stato determinato in funzione di una situazione di occupazione dei locali, contestando anche l’affermazione che l’immobile fosse in stato di abbandono (siccome non giustificata dalle risultanze istruttorie); conclude nel senso che la Corte, anzichè muoversi nell’ambito di un corretto ragionamento presuntivo, si era affidata a mere illazioni fornendo una “motivazione solo apparente” del proprio convincimento.

Il quarto motivo denuncia, oltre all’omesso esame di un fatto decisivo, la violazione dell’art. 1898 c.c., comma 5, e art. 2697 c.c., e censura la sentenza per non avere valutato se il ritenuto mutamento delle circostanze avesse effettivamente comportato un aggravamento del rischio in misura tale che l’assicuratore non lo avrebbe assunto e, altresì, per non aver valutato se ricorressero le condizioni per una mera riduzione dell’indennizzo.

3.1. I due motivi – che si esaminano congiuntamente – sono fondati sotto il profilo della violazione di legge.

Premesso che la previsione dell’art. 1898 c.c., non considera qualsiasi mutamento delle circostanze, ma solo “quei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato”, deve ritenersi che l’esclusione dell’indennizzo (prevista dall’art. 1898 c.c., comma 5) non possa operare in difetto del positivo accertamento – da compiere in concreto e in relazione alle specifiche circostanze del caso – circa il fatto che, conosciuto il nuovo stato delle cose, l’assicuratore non avrebbe concluso il contratto (cfr. Cass. n. 2566/1978); un siffatto accertamento è mancato nel caso in esame, in cui la Corte si è limitata a rilevare che il rischio era aumentato “in modo notevole”, con un’affermazione che non può valere come implicito apprezzamento della ricorrenza di condizioni sufficienti ad escludere l’indennizzo (tanto più per il fatto che non contiene la contestuale valutazione circa la ricorrenza dell’ipotesi alternativa della riduzione della somma dovuta).

La sentenza va dunque cassata sul punto, con rinvio alla Corte territoriale per un nuovo esame in ordine all’applicazione dell’art. 1898 c.c., da compiere alla luce dei criteri sopra individuati.

4. La Corte di rinvio provvederà anche sulle spese di lite.

PQM

la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il terzo e il quarto, cassa i relazione ad essi e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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