Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 23550-2009 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L’AUTOCCASIONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

nonchè da:

L’AUTOCCASIONE SRL IN LIQUIDAZIONE in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

31, presso lo studio dell’avvocato FRATINI FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CENTORE PAOLO, delega in atti;

– controracorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 71/2008 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 29/07/2008;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

udito per il resistente l’Avvocato CENTORE, che si riporta al

controricorso;

sentito il P.M. in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT.

APICE Umberto che aderisce alla relazione.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione (successivamente illustrato da memoria) nei confronti de l’Autoccasione s.r.l. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avvisi di accertamento per Iva in relazione all’anno 2002 nonchè per Iva, Irpeg e Irap in relazione all’anno 2003 con riguardo a fatture emesse per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la C.T.R. Umbria confermava la sentenza di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della società.

2. Con quattro motivi l’Agenzia ricorrente censura la sentenza impugnata deducendo, sotto diversi profili, vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Le suddette censure sono inammissibili.

E’ in proposito da rilevare: che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, non è ammissibile censura ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 che non attenga all’accertamento dei fatti bensì faccia sostanzialmente riferimento a vizi della motivazione in diritto della sentenza (come accade soprattutto nella prima parte del primo motivo); che per ciascuno dei tre motivi risulta inadeguata l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis, dovendo essa avere ad sempre ad oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 bensì) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo l’individuazione e indicazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata ma anche l’evidenziazione del carattere decisivo dei medesimi fatti, posto che nel momento di sintesi del primo, del secondo e del terzo motivo si individua come fatto controverso e decisivo “la verifica della sussistenza oggettiva del meccanismo frodatorio” e nel momento di sintesi relativo al motivo (indicato in ricorso come quinto) “la verifica della consapevolezza del contribuente in ordine al meccanismo frodatorio”.

E’ in ogni caso da rilevare che con i motivi in esame si lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici d’appello di alcune circostanze dedotte dall’Ufficio (ad es., tra l’altro: anomalie dei flussi finanziari, anomalie nei trasporti delle auto, mancanza di una effettiva realtà economica delle ditte fornitrici, omesso versamento dell’Iva da parte delle società cartiere, sussistenza di rapporti diretti tra la contribuente e la fornitrice tedesca) e si riporta l’atto d’appello nel quale tali circostanze sono state evidenziate ma non si indicano i documenti dai quali tali circostanze emergerebbero e, soprattutto, non si riporta il contenuto di tali documenti come sarebbe stato necessario, nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Il ricorso principale deve essere pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale siccome condizionato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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