Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 27/07/2018


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Civile Sent. Sez. L Num. 20010 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: DE GREGORIO FEDERICO

SENTENZA

sul ricorso 23210-2013 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo
studio dell’avvocato ARTURO MARESCA, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
4778

contro

ROSSETTI MARCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio
dell’avvocato ANGELO COLUCCI, che lo rappresenta e

02—

Data pubblicazione: 27/07/2018

difende unitamente all’avvocato MASSIMO MONALDI,
giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 958/2012 della CORTE D’APPELLO
di ANCONA, depositata il 16/10/2012 R.G.N. 590/2010;

udienza del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. FEDERICO
DE GREGORIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità, in subordine rigetto;
udito l’Avvocato CESIRA TERESINA SCANU per delega
verbale Avvocato ARTURO MARESCA;
udito l’Avvocato ANGELO COLUCCI.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica

ud. ■ I5 12 1 –

2321(‘ 13 f.g.

SVOLGIMENTO del PROCESSO
La Corte di Appello di Ancona con sentenza in data 27 settembre

16 ottobre 2012, decidendo

sul gravame interposto da ROSSETTI Marco contro POSTE ITALIANE S.p.A., avverso la pronuncia
emessa dal locale giudice del lavoro il 20 ottobre del 2009, accoglieva l’impugnazione,
dichiarando la nullità del termine apposto al contratto di lavoro dedotto in causa, condannando
inoltre la società a riammettere l’appellante nel posto di lavoro, alle sue dipendenze, con un
rapporto di durata indeterminata, nonché al risarcimento del danno in misura pari a 8 mensilità
della retribuzione mensile di fatto, oltre accessori, e oltre al rimborso delle spese di lite per

Secondo la Corte territoriale,

il rapporto era stato configurato come contratto di

somministrazione di lavoro a tempo determinato decorrente dal 15 giugno 2005, ed era fondato
l’assunto dell’appellante, il quale aveva dedotto che il rapporto andava considerato come
contratto di lavoro di durata indeterminata, atteso che la somministrazione risultava priva di
specifica giustificazione quanto alla durata temporanea. Occorreva, in ogni caso, la definizione
della prestazione, sia nel contenuto sia nella durata, di modo che in assenza di tali limitazioni
non poteva negarsi che il lavoratore rendeva prestazioni di contenuto e di durata indeterminati,
quindi corrispondenti al rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Richiamava la
pronuncia di questa Corte n. 15610 del 2011, nonché la giurisprudenza ivi citata, nel senso che
la somministrazione di lavoro va considerata irregolare se non sia stato definito ed enunciato il
contenuto della prestazione, nonché giustificata l’apposizione del termine, con la conseguente
costituzione del rapporto di lavoro subordinato di durata indeterminata alle dipendenze
dell’impresa utilizzatrice ai sensi dell’art. 1 della legge n. 196/97, mediante la specificazione per
iscritto a norma dell’art. 3 della stessa legge.
Non era sufficiente dedurre una qualche necessità di disporre di un maggiore apporto lavorativo
per alcune mansioni, perché potesse desumersi la conseguente necessità di effettuare assunzioni
a termine. Occorreva, altresì, secondo la Corte di merito, provare, oltre che dedurre, che la
necessità si riferisse a mansioni specifiche, per le quali si dovesse procedere a specifiche
assunzioni e che non si limitasse ad un parziale contesto. Era quindi del tutto inutile riferire come
in un determinato periodo fosse necessario aumentare il personale per svolgere una specifica
attività, trattandosi di evenienza del tutto usuale, alla quale ben potrebbe sovvenirsi con il
normale governo del personale in dotazione. Inoltre, era del tutto evidente che la valutazione
congrua poteva compiersi soltanto se si conoscesse il numero complessivo dei dipendenti da un
canto e dall’altro lato il numero dei posti di lavoro da mantenere o da sopprimere o da attivare.
Tra l’altro, secondo la Corte anconetana, non poteva ritenersi assolto l’onere datoriale di provare
l’esistenza delle condizioni per la stipula di un contratto a termine, mediante la semplice
allegazione di vicende contingenti, senza esporre e rappresentare l’assetto dell’impresa e
l’effettiva esigenza che ad esso corrisponda. Gli argomenti tutti, suggestivamente sviluppati dalla
difesa di parte appellata, non apparivano idonei a giustificare la stipula di contratti a termine,
non riferendosi ad esigenze produttive ed organizzative dell’azienda come tale, ma
semplicemente all’opportunità o alla necessità di dedicare risorse aziendali a determinati fini,
1

entrambi i gradi del giudizio, come ivi liquidate.

un,

12 17

2321( ■ 13 r.g.

senza specificare se tale evenienza costituisse, sul piano organizzativo, una necessità di
provvedere ad assunzioni mirate, trattandosi di assunzioni volte ad assicurare specifiche
professionalità, altrimenti non disponibili, per un periodo limitato, quanto in particolare alle
professionalità in questione. Difettava insomma la prova del carattere della specificità, non
desumibile dagli argomenti addotti, che si limitavano ad un rinvio ad un allegato, il quale a sua

volta si limitava a riferire di “punte di attività”, senza la minima spiegazione in ordine alle stesse
e al rapporto tra esse e la fornitura di lavoro in questione. La giustificazione era di per sé inidonea
sotto due profili: da un canto per l’impossibilità di una valutazione congrua, in quanto esulante

siccome riferita alle caratteristiche delle professionalità da rapportare a quelle delle esigenze
organizzative e produttive.

Pertanto, l’appello andava accolto in ordine al riconoscimento di un rapporto di lavoro di durata
indeterminata. Inoltre, in applicazione dell’innovazione normativa che aveva forfettizzato il
risarcimento del danno, lo stesso poteva equamente commisurarsi alla misura media di 8
mensilità, nell’assenza di deduzioni specifiche che giustificassero una liquidazione superiore o
inferiore.
Avverso l’anzidetta pronuncia di appello ha proposto ricorso per cassazione POSTE ITALIANE
S.p.A. in data 15 ottobre 2013 con sei motivi, cui ha resistito ROSSETTI Marco mediante
controricorso del 25 novembre 2013.
Memoria ex articolo 378 c.p.c. è stata depositata soltanto da parte ricorrente.
MOTIVI della DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è inerente al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
stipulato dal 15 giugno del 2005 fino al 15 luglio dello stesso anno, con riferimento al
contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato in data 8 giugno 2005,
intervenuto tra POSTE ITALIANE S.p.A. e KELLY Services – agenzia riguardo alla
utilizzazione di 22 lavoratori a tempo pieno da adibirsi a mansioni di addetto CUAS dal 15
giugno 15 luglio del 2005, sensi dell’articolo 86 comma 3 0 dei decreto legislativo n. 276/03,
per la causale di cui all’articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro Poste Italiane,
in ordine a punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte alle risorse
normalmente impiegate.
Il motivo è stato formulato ai sensi dell’articolo 360 numeri 3 e 5 c.p.c. con riferimento agli
articoli 112 e 114 dello stesso codice di rito e a insufficiente nonché contraddittoria
motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio. Secondo la ricorrente, la Corte

di Appello non si era avveduta della reale domanda avanzata dall’attore, tenuto conto delle
conclusioni formulate negli atti difensivi, laddove la nullità era stata dedotta con riferimento
al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo stipulato il 15 giugno 2005, perciò inerente
2

dal contesto generale, non considerato; dall’altro, per l’impossibilità di una valutazione puntuale,

nel. 05 12 ler

23210 13 r ,p-.

al solo contratto intervenuto con la società di somministrazione. Infatti, la società appellata
nella sua memoria aveva dedotto sul punto l’esistenza di un giudicato interno sul capo di
sentenza, che aveva respinto la domanda, laddove la pronuncia di 1 0 grado aveva
evidenziato come il ricorrente si fosse riferito esclusivamente alla clausola giustificativa del
termine, contenuta nella lettera di assunzione da parte della società Kelly Services, in
relazione all’articolo 22 del decreto legislativo numero 276, che a sua volta rimandava alla
disciplina dettata dal decreto legislativo 368 del 2001, il cui il vizio tuttavia non comportava

Tale motivazione, sulla cui scorta il primo giudicante aveva deciso il rigetto della domanda,
tuttavia non era stata ritualmente impugnata con apposita confutazione dall’appellante.
Infatti, il ROSSETTI nell’atto di appello si era limitato ad affermare che non vi era
litisconsorzio necessario tra Poste Italiane e la società di somministrazione, che quindi ai
sensi dell’articolo 27 del decreto legislativo n. 276/2003 era possibile agire in giudizio anche
soltanto contro l’utilizzatore. Si era poi limitato, quasi letteralmente, a riprodurre i motivi di
cui al ricorso introduttivo del giudizio, per riferirsi in via esclusiva alla sola lettera di
assunzione del ROSSETTI da parte di KELLY Services. L’appellante non aveva in alcun modo
censurato la pronuncia del giudice di 1 0 grado nella parte in cui aveva fondato la decisione
di rigettare la domanda, perché l’eventuale mancanza di specificità della causale indicata
nel contratto di lavoro tra la società di somministrazione e lavoratore non determinava la
conversione del rapporto in capo alla società utilizzatrice, soggetto terzo ed estraneo al
primo. Mancavano, pertanto, idonei, pertinenti e specifici motivi di impugnazione (ex
articolo 434 c.p.c.), donde l’inammissibilità dell’interposto gravame, sicché in relazione al
motivo non poteva configurarsi una valida impugnazione del capo principale della sentenza
di primo grado.

Con il 2° motivo di ricorso è stata denunciata la violazione e falsa applicazione degli articoli
20, comma 4, e 21 del decreto legislativo n. 276/2003, oltre che dell’articolo 25 C.C.N.L.
11 luglio 2003, avendo l’impugnata pronuncia erroneamente ritenuto mancante il carattere
di specificità, non desumibile dagli argomenti addotti per il fatto che il contratto di
somministrazione risultava privo di specifica giustificazione quanto alla durata temporanea.
L’errore, in cui era incorsa la Corte territoriale, riguardava la corretta interpretazione del
comma 4 ai sensi della quale, ai fini della somministrazione di lavoro a tempo determinato,
è sufficiente la sussistenza di una ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva,
3

la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice.

ud 05 12 17

23210-13 r.g.

anche se riferibile all’all’ordinaria attività dell’utilizzatore, tenuto conto della diversità della
disciplina rispetto a quella dettata dalla L. n. 196 del 1997. Richiamato l’art. 86 comma 3 0
del decreto legislativo n. 276 unitamente alle previsioni della citata contrattazione, la stessa
andava intesa in senso esemplificativo di alcuna delle ipotesi considerate rientranti nella
previsione di cui all’articolo 20 comma 4. L’articolo 25 del contratto collettivo 2003 indicava
tra le ulteriori causali di ricorso alle prestazioni di lavoro temporaneo anche le punte di più
intensa attività, cui non fosse possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate.

interpretazione dell’articolo 20, comma 4, del decreto n. 276. D’altro canto, l’art. 21 dello
stesso decreto 276, in ordine al contratto di somministrazione, al 1 0 comma richiedeva il
recepimento delle indicazioni contenute nei contratti collettivi, comminando per l’effetto la
sanzione della nullità del contratto di somministrazione e quindi l’instaurazione di un
rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore, ma soltanto in caso di mancanza di forma
scritta del contratto stesso.
Tali mancanze, invece, non riguardavano il contratto di somministrazione in questione,
stipulato per iscritto e contenente tutte le indicazioni occorrenti (vedi quindi la copia
integrale del contratto di somministrazione in data 8 giugno 2005 allegata al ricorso per
cassazione, unitamente al quale veniva notificata, laddove al punto 3, si richiamava l’articolo
25 del contratto collettivo di riferimento alle punte di più intensa attività, cui non sia possibile
far fronte con le normali risorse impiegate).
La sentenza impugnata meritava, inoltre, di essere cassata laddove aveva affermato che il
contratto di somministrazione era privo di specifica giustificazione quanto alla durata
temporanea, invece indicata relativamente all’arco temporale 15 giugno / 15 luglio 2005,
visto altresì che il ricorso alla somministrazione è consentito per legge anche in ordine ad
ordinaria attività dell’utilizzatore. Inoltre, la temporaneità andava riferita alla durata del
contratto e non anche alle ragioni tecniche, organizzative o produttive, legittimanti la
conclusione dello stesso, citandosi sul punto la pronuncia di questa Corte in data 15 luglio
2011 n. 15610.
Con il terzo motivo, poi, la società ricorrente ha lamentato insufficiente e contraddittoria
motivazione su un fatto controverso decisivo per il giudizio in relazione all’articolo 360 n. 5
c.p.c.. Infatti, la pronuncia impugnata era palesemente contraddittoria laddove da una lato
aveva ritenuto la carenza di prova, essendo insufficienti le allegazioni in proposito effettuate
dalla società, mentre dall’altro non aveva invece ammesso le richieste istruttorie, invece
4

Pertanto, la decisione del collegio di merito al riguardo risultava in contrasto con la corretta

c5 12 17 23210 13 r

complessivamente formulate dalla stessa, reiterate altresì anche in appello per dimostrare
l’esistenza di punte di più intensa attività (cfr. pagg. 20 – 22 del ricorso per cassazione, con
i riferimenti a pagina 18 della memoria di 1 0 grado e a pagina 32 della memoria di
costituzione in appello – rinvio per relationem ai punti da 1 a 41 della memoria di prime
cure, pgg. da 3 a 7 del ricorso de quo, laddove tra l’altro in particolare si faceva riferimento
alla circostanza, secondo cui periodicamente nel corso dell’anno 2005 si erano registrati
incrementi di attività in connessione alla gestione degli adempimenti Ici, in occasione della

non sia possibile far fronte con le risorse normalmente impiegate …). Del resto, l’articolo 27
comma 3 del decreto legislativo n. 276/ 2003 limitava il controllo giudiziale alla sola
valutazione dell’esistenza delle condizioni che rendono possibile il ricorso alla
somministrazione in base alla vigente disciplina, al di là di ogni giudizio di merito valutazione
di un ipotetico nesso di causalità. Peraltro, la Corte d’Appello aveva anche omesso di fornire
una motivazione in merito alle ragioni del rigetto (implicito) della prova testimoniale
richiesta, senza per giunta far uso dei poteri di cui agli articoli 253,420 421 c.p.c..
Dunque, il fatto controverso era rappresentato dalla idoneità dei mezzi istruttori, richiesti al
fine di dimostrare l’effettività della causale, la cui decisività era evidente, perché dall’esame
delle testimonianze e della produzione documentale sarebbe stato dimostrato il rispetto
della causale dedotta nel contratto di somministrazione.
Con il 4 0 motivo l’impugnata sentenza è stata censurata per violazione falsa applicazione
dell’articolo 112 c.p.c. in relazione all’articolo 360 n. 3 dello stesso codice. Infatti, la Corte
distrettuale non aveva preso in considerazione gli atti difensivi di controparte, che non aveva
contestato specificamente la sussistenza delle ragioni produttive poste a sostegno
dell’assunzione de qua, ossia le punte di più intensa attività, che avevano interessato la
struttura di adibizione del lavoratore. Per contro, la Corte di Appello si era pronunciata ultra
petita, senza quindi considerare che nessuna contestazione nei sensi ritenuti dalla Corte
medesima fosse stata formulata dalla ROSSET i I nei propri scritti difensivi. Invero, l’attore
in primo grado non aveva svolto alcuna valida eccezione con riferimento all’effettiva
sussistenza delle ragioni organizzative e produttive poste a sostegno della somministrazione
di lavoro in questione, essendosi limitato solo a generiche contestazioni sulla legittimità
formale della causale indicata nel contratto di lavoro sottoscritto con la Kelly Services, perciò
senza alcun riferimento alle punte di più intensa attività e nemmeno ai fatti allegati dalla

5

scadenza fissata al 30 giugno e al 20 dicembre, donde le punte di più intensa attività cui

11(1. (, 5 121

, 23211) 13

convenuta, mai contestati nella prima difesa all’utile, perciò da ritenersi pacifici,
società convenuta,
donde il vizio di ultrapetizione.
Con il 5 0 motivo di ricorso è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 27
del decreto legislativo n. 276/2003 per quanto concerne la decisione di ritenere anche la
durata indeterminata del rapporto in questione alle dipendenze della società utilizzatrice,
non ricorrendo l’ipotesi della somministrazione irregolare di cui all’articolo 27. In ogni caso,
pur volendo e ammettere la sussistenza della somministrazione irregolare, il rapporto alle

soltanto una sostituzione in capo all’utilizzatore, rimanendo invariati gli altri elementi, ivi
quindi compresa la temporaneità del rapporto. L’effetto sanzionatorio previsto dalla norma
consisteva, quindi, nella mera sostituzione di un soggetto ad un altro nel rapporto
contrattuale, ma non già nella nullità del contratto di lavoro.
Infine, con il con il 6 0 motivo è stata lamentata la violazione e falsa applicazione dell’articolo
32 della legge numero 183, poiché la Corte di Appello aveva determinato l’indennizzo oltre
i limiti nella specie consentiti, ossia da 2,5 fino a sei mensilità, non avendo tenuto conto
della presenza di accordi collettivi, quindi in aperta violazione del comma 6° dell’articolo 32
citato.
Tanto premesso, il ricorso de quo ad avviso del collegio appare in buona parte fondato,
sicché va accolto per quanto di ragione nei seguenti termini.
Quanto al primo motivo, tuttavia, deve ritenersene l’inammissibilità per difetto di congrue
ed esaurienti allegazioni, nei sensi invece richiesti dall’art. 366, co. I, c.p.c., laddove in
proposito, -a parte la commistione di motivi concernenti violazioni di legge, però in ordine
agli asseriti

errores in procedendo,

come tali rilevanti esclusivamente per quanto

contemplato dall’art. 360 n. 4 del codice di rito e di pretesi difetti di motivazione- mancano
ad ogni modo idonei riferimenti e riproduzioni circa l’atto di appello e la conseguente
comparsa difensiva. E parimenti non risulta adeguatamente riprodotto il ricorso introduttivo
del giudizio, non bastando di certo in proposito le sole conclusioni. D’altro canto, pur
volendosi tralasciare l’erroneo riferimento all’ipotesi sub n. 3 dell’art. 360 comma I, anziché
a quella sub n. 4, la doglianza sul punto non risulta, comunque, dedotta univocamente in
termini di nullità, con conseguente inammissibilità dell’intera censura (nullità della sentenza
e/o del procedimento, che costituisce il proprium sostanziale della denuncia di omessa
pronuncia. E ciò, pur senza accedere al più rigoroso indirizzo di deduzione, anche formale,
di censura dell’omessa pronuncia su alcuni dei motivi di appello e in genere su una domanda,
6

dipendenze della utilizzatrice non poteva mai essere a tempo indeterminato, comportando

ud. 05 12IT

23210-13 r.g.

eccezione o istanza ritualmente introdotta in giudizio, esclusivamente ai sensi dell’art. 360,
primo comma, n. 4 c.p.c. -Cass. 15 maggio 2013, n. 11801; 27 ottobre 2014, n. 22759; 16
marzo 2017, n. 6835-, ma secondo quello più flessibile: che esclude la necessaria adozione
di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una delle censure espressamente
e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, c.p.c.; con la conseguenza che, ove
il ricorrente lamenti l’errore processuale consistito nell’aver ritenuto ammissibile una
domanda in violazione delle preclusioni processuali ovvero in un’omessa pronuncia, non sia

4, con riguardo alla norma processuale violata, purché il motivo rechi univoco riferimento
alla nullità della decisione derivante dalla relativa violazione. Cfr. Cass. sez. un. civ. 24 luglio
2013, n. 17931; nonché Cass. 31 ottobre 2013, n. 24553; 28 settembre 2015, n. 19124 e
29 novembre 2016, n. 24247).
Per il resto, le censure di parte ricorrente, tra loro connesse ed esaminabili congiuntamente
(ad eccezione dei due ultimi motivi, come si dirà assorbiti) meritano pregio nei seguenti
termini.
Ed invero, secondo il consolidato indirizzo di legittimità, meritevole di continuità per la sua
condivisa correttezza, si reputa che, in tema di somministrazione di lavoro, l’anzidetta
causale giustificativa indicata in punte di intensa attività sia assistita da un grado di
specificità sufficiente a soddisfare il requisito di forma sancito dall’art. 21, comma 1, lett.
c), del d.lgs. 9 ottobre 2003, n. 276; fermo restando l’onere per l’utilizzatore di fornire la
prova dell’effettiva esistenza delle ragioni giustificative in caso di contestazione (Cass. 6
ottobre 2014, n. 21001; 3 aprile 2013 n. 8120, 21 febbraio 2012, n. 2521 ed altre di segno
analogo).
E la dimostrazione dell’effettiva esistenza di tali ragioni, ben verificabile dal giudice per il
suo compito di controllo della loro effettività, senza con ciò alcuna estensione al sindacato
delle scelte tecniche, organizzative e produttive dell’utilizzatore (Cass. 27 ottobre 2015, n.
21916), è stata offerta dalla ricorrente nei sensi sopra indicati in narrativa, unitamente
peraltro alla prodotta documentazione. Ma di tale offerta di prova nessun puntuale riscontro
è stato dato dalla Corte territoriale, la cui pronuncia appare pervasa da generiche ed astratte
affermazioni, piuttosto che da conferenti argomentazioni, senza pertinenti riferimenti
normativi (laddove pur dandosi atto del contratto di somministrazione si richiama invece la
legge n. 196 del 1997), e che si è limitata ad una laconica esclusione del mezzo istruttorio,
assumendosi da un lato la carenza di specifica giustificazione quanto alla durata
7

indispensabile l’esplicita menzione della fattispecie prevista dall’art. 360, primo comma, n.

kld (15 12 1 –

2321k’ 13 r.p-,

temporanea, però contraddetta da pacifiche emergenze documentali, e dall’altro il mancato
assolvimento dell’onere probatorio da parte del datore di lavoro circa l’esistenza delle
condizioni per la stipula di un contratto a termine, nonché il difetto della specificità non
desumibile dall’allegato” concernente le “punte di attività”. Ne deriva che per la genericità
e l’equivocità delle espressioni adoperate non risulta nemmeno appieno comprensibile
l’effettiva ratio decidendi della statuizione qui impugnata: se sia dovuta al difetto del
requisito di specificità, poiché ritenuto insufficiente in relazione alle punte di più intesa

giurisprudenza di legittimità; ovvero se tale causale non sia stata giudicata dimostrata, ma
di fatto senza esame delle risultanze processuali circa il documentato contratto di
somministrazione di lavoro a tempo determinato

(n. 06205028/08-06-2005, per

l’utilizzazione di 22 lavoratori da adibire a mansioni di addetto CUAS junior dal 15 giugno al
15 luglio 2005 ex art. 86 co. 3 dl.vo n. 276/03, per la causale di cui all’art. 25 c.c.n.l. in
ordine a punte di più intensa attività cui non sia possibile far fronte con le risorse
normalmente impiegate; lo stesso contratto inoltre al punto 10 indicava le mansioni cui
sarebbero stati adibiti i lavoratori – addetto CUAS junior con inquadramento al livello E del
vigente contratto collettivo, nonché al punto 12 il luogo di esecuzione delle prestazioni
lavorative in Ancona via Cameranense 335/c 60100) ed in relazione alle specifiche richieste
istruttorie avanzate, invero pressoché ignorate.
Deve, quindi, ritenersi integrato anche il vizio di motivazione, evincibile dalle doglianze
complessivamente formulate con il terzo ed il quarto motivo, per quanto rilevanti ex art.
360 co. I n. 5 c.p.c. (ancorché secondo il testo introdotto dall’art. 54, co. 1, lett. b), d.l. 22
giugno 2012, n. 83, conv. in I. 7 agosto 2012, n. 134, nella specie ratione temporis
applicabile in relazione alla sentenza qui impugnata, pubblicata il 16 ottobre 2012). Ed
invero, circa il 4° motivo va appena ricordata (cfr. Cass. n. 25761 del 2014, nonché n.
25714 del 04/12/2014) la differenza fra l’omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 cod. proc.
civ. e l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia di cui al n. 5 dell’art.
360 cod. proc. civ., differenza dovuta al fatto che, nel primo caso, l’omesso esame concerne
direttamente una domanda od un’eccezione introdotta in causa, autonomamente
apprezzabile, ritualmente ed inequivocabilmente formulata, mentre nel secondo, l’omessa
trattazione riguarda una circostanza di fatto che, ove valutata, avrebbe comportato una
diversa decisione (conforme pure Cass. n. 5444 del 2006 ed altre).

8

attività, valutazione però smentita, siccome visto errata in diritto, dalla succitata condivisa

I.12 1 –

23210 I

Orbene, ricorre il vizio di omesso esame di un fatto decisivo e controverso di cui all’art. 360,
comma I, n. 5, c.p.c. (nel testo attualmente vigente, all’esito delle modiche apportate
dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in I. n. 134 del 2012), anche quando venga preclusa
alla parte la possibilità di assolvere l’onere probatorio su lei gravante, sulla base di
motivazioni apparenti o perplesse (Cass. III civ. n. 12884 del 22/06/2016, la quale di
conseguenza nella specie cassava la decisione di merito che, a fronte di una domanda di
risoluzione, per inadempimento dell’affittuario, di un contratto di affitto agrario, aveva per

con asserzione d’ininfluenza, sia alle prove orali dirette a dimostrare fatti incompatibili con
le condotte inadempienti allegate dal concedente e contestate dal convenuto, sia ad una
consulenza tecnica d’ufficio percipiente, volta a valutare l’effettiva situazione del fondo
pretesamente alterata dall’affittuario.
V. altresì Cass. III civ. n. 9952 del 20/04/2017, secondo cui il provvedimento giurisdizionale
che dapprima non esamini le prove richieste dalla parte, né per accoglierle né per rigettarle,
e poi rigetti la domanda ritenendola indimostrata, vìola il c.d. minimo costituzionale richiesto
-nei sensi di Cass. S.U. civ. nn. 8053 e 8054 del 2014- per la motivazione. Parimenti, Cass.
Sez. VI civ. – 3, con ordinanza n. 26538 del 09/11/2017, ha ritenuto che la motivazione
deve ritenersi affetta dal vizio di contraddittorietà insanabile e viola, quindi, il

“minimo

costituzionale”, qualora il giudice di merito rigetti la domanda ritenendola non provata dopo
aver respinto una richiesta non inammissibile di prova.
Cfr. ancora Cass. VI civ. – 5, ordinanza n. 22022 del 21/09/2017, secondo cui deve
considerarsi nulla la sentenza di appello qualora la laconicità della motivazione non consenta
di appurare che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia
pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa
specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e
dei motivi di appello.
Inoltre, Cass. III civ. con sentenza n. 23940 del 12/10/2017 ha ulteriormente chiarito che,
in seguito alla riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall’art. 54 del
d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel
ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della
sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta
circoscritto alla sola verifica della violazione del “minimo costituzionale” richiesto dall’art.
111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – che si convertono in violazione dell’art.
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un verso onerato l’affittuario della prova dell’adempimento, negando nel contempo ingresso,

12 1 –

23210 13 1-.2-,

132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza – di “mancanza della
motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale”, di “motivazione
apparente”, di “manifesta ed irriducibile contraddittorietà” e di “motivazione perplessa od
incomprensibile”, al di fuori delle quali il vizio di motivazione può essere dedotto solo per
omesso esame di un “fatto storico”, che abbia formato oggetto di discussione e che appaia
“decisivo” ai fini di una diversa soluzione della controversia. In particolare, poi, sulla nozione
di motivazione apparente, cfr. Cass. sez. un. civ. n. 22232 del 03/11/2016, secondo cui la
error in

procedendo- quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il
fondamento della decisione, in quanto recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a
far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio
convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie,
ipotetiche congetture. Nella specie, quindi, veniva ritenuta apparente una motivazione
caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate,
utilizzabili, al più, come materiale di base per altre successive argomentazioni, invece
mancate, idonee a sorreggere la decisione.
Per altro verso, ancora Cass. III civ. con la sentenza n. 16502 del 05/07/2017 ha avuto
modo di affermare che nella nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., pur
essendo il sindacato di legittimità sulla motivazione ridotto al “minimo costituzionale”,
riservata al giudice del merito la valutazione dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze
istruttorie, tuttavia la Corte di Cassazione può verificare l’estrinseca correttezza del giudizio
di fatto sotto il profilo della manifesta implausibilità del percorso che lega la verosimiglianza
delle premesse alla probabilità delle conseguenze e, pertanto, può sindacare la manifesta
fallacia o non verità delle premesse o l’intrinseca incongruità o contraddittorietà degli
argomenti, onde ritenere inficiato il procedimento inferenziale ed il risultato cui esso è
pervenuto, per escludere la corretta applicazione della norma entro cui è stata sussunta la
fattispecie.
Per completezza, infine, nemmeno può omettersi la citazione della sentenza di Cass. lav. n.
2963 in data 13/09/2017 – 07/02/2018, pubblicata quindi nelle more di questa pronuncia,
la quale in un caso alquanto simile a quello oggetto della presente decisione, ha cassato con
rinvio la pronuncia della medesima Corte anconetana, risalente al 07/05/2012, che tra l’altro
aveva escluso fosse stata fornita la prova della causale del contratto di somministrazione di
lavoro, ma senza dare conto delle specifiche richieste istruttorie articolate dall’utilizzatore,
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stessa ricorre -però con nullità della relativa pronuncia, siccome affetta da

ucl. 05-12 1

23210 13 r.g.

affermando che il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità
ex art. 360, n. 5, c.p.c. -ancorché nella specie secondo il testo previgente a quello
attualmente in vigore- sussiste qualora il giudice di merito non abbia tenuto conto alcuno
delle inferenze logiche che possono essere desunte dagli elementi dimostrativi addotti in
giudizio ed indicati nel ricorso con autosufficiente ricostruzione, e si sia limitato ad addurre
l’insussistenza della prova, senza compiere una analitica considerazione delle risultanze
processuali).

ex artt. 384 e 385 c.p.c., ad altra Corte distrettuale, perché, adeguandosi agli enunciati
principi di diritto e compiuti tutti i conseguenti accertamenti in punto di fatto occorrenti, se
del caso anche con l’espletamento di opportuna istruttoria, decida nel merito la controversia,
provvedendo altresì sulle spese di questo giudizio.
Va, infine, appena soggiunto come gli ultimi due motivi di ricorso debbano, evidentemente,
considerarsi assorbiti dalla precedente statuizione, giacché le conseguenze della (eventuale)
invalidità della somministrazione (5° motivo), presuppongono necessariamente la decisione
sull’an, ossia proprio sulla legittimità o meno del ricorso alla somministrazione da parte
dell’impresa utilizzatrice. Parimenti, ed a maggior ragione, l’entità dell’indennizzo
(eventualmente) dovuto ex art. 32 L. n. 183/2010 (6° motivo), comporta la risoluzione delle
questioni di merito a monte del suo possibile riconoscimento, quest’ultimo come visto ancora
sub judice, con riferimento alle questioni per cui l’impugnata sentenza viene cassata,
restando perciò da stabilire, poi, se e poi in quali effettivi limiti spettante.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Appello di
Bologna, anche per le spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il cinque dicembre 2017 IL PRESIDENTE

Nei sensi anzidetti, pertanto, la sentenza qui impugnata va cassata, con conseguente rinvio,

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