Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per regolamento di competenza 29325-2019 proposto da:

B.E., BE.ES.MA.LA., rappresentati e

difesi dall’avvocato FULVIO PIRONTI;

– ricorrenti –

contro

R.D., + ALTRI OMESSI, rappresentati e difesi

dall’avvocato AMERIGO MOTTA;

– resistenti –

e contro

BR.CO., + ALTRI OMESSI;

– intimati –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di MONZA, depositata il 30/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

Sostituto Procuratore Generale Dott. Alessandro Cimmino, il quale ha

richiesto di accogliere il ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

vista la memoria difensiva depositata dal Condominio (OMISSIS), via (OMISSIS), angolo via Sirtori ed altri; rilevato come l’ordinanza del Tribunale di Monza (depositata il 30 luglio 2019 e comunicata in pari data, impugnata con ricorso notificato da B.E. e Be.Es.Ma.La. il 30 settembre 2019), abbia sospeso il giudizio introdotto il 10 gennaio 2018 dai medesimi B.E. e Be.Es.Ma.La. davanti al Tribunale di Monza nei confronti del Condominio (OMISSIS) e dei singoli condomini, sino al passaggio in giudicato della sentenza n. 3559/2016 della Corte d’appello di Milano, contro la quale è stato proposto ricorso per cassazione tuttora pendente;

vista la memoria presentata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2;

considerato come:

il giudizio sospeso, di cui alla domanda proposta il 10 gennaio 2018 da B.E. e Be.Es.Ma.La., abbia ad oggetto l’accertamento della comunione, che si assume parziale, di un’area cortilizia cui si accede da tre unità immobiliari comprese nel Condominio (OMISSIS);

per quanto argomentato nell’ordinanza impugnata, il giudizio corrente sempre fra il Condominio (OMISSIS) e B.E. e Be.Es.Ma.La., nel quale sono state emesse le sentenze n. 3140/2012 del Tribunale di Monza e n. 3559/2016 della Corte d’appello di Milano, avesse ad oggetto la legittimità di opere eseguite dai condomini B. e Be. su una ristretta area cortilizia antistante la loro unità immobiliare, venendo a tal fine comunque in rilievo il regime dominicale del medesimo cortile controverso nel processo più recente;

ad avviso del Tribunale di Monza, sussistono perciò i presupposti per la sospensione necessaria, di cui all’art. 295 c.p.c., ovvero della sospensione ex art. 337 c.p.c., comma 2, avendo i convenuti Condominio (OMISSIS) ed altri invocato l’autorità delle sentenze emesse nel giudizio ora pendente davanti alla Corte di cassazione;

il primo motivo del ricorso per regolamento proposto da B.E. e Be.Es.Ma.La. denuncia la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., stante la diversità delle parti fra il giudizio sospeso, che intercorre tra i ricorrenti, il Condominio (OMISSIS) ed i novantuno condomini individualmente, ed il giudizio ora pendente in cassazione, nel quale i ricorrenti sono contrapposti al solo Condominio (OMISSIS);

il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per la diversità dei fatti materiali oggetto dei due giudizi (rispettivamente, accertamento del condominio parziale di un’area cortilizia e legittimità di una serra eseguita su porzione di cortile);

il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 295 c.p.c., per l’assenza di vincolo di stretta conseguenzialità fra le statuizioni da emanare nei due giudizi;

il quarto motivo di ricorso denuncia la violazione, erronea e falsa applicazione dell’art. 337 c.p.c., comma 2, e l’omessa carente motivazione sui presupposti della sospensione;

i primi tre motivi di ricorso risultano infondati, mentre è fondato il quarto motivo, atteso che:

1) a fronte di quanto dedotto nel primo motivo del ricorso per regolamento (per cui i due giudizi non si svolgerebbero tra le stesse parti), secondo l’interpretazione di questa Corte, il condominio ed i singoli condomini non costituiscono affatto parti diverse (Cass. Sez. U, 18/04/2019, n. 10934), tant’è che il giudicato formatosi all’esito di un processo in cui sia parte soltanto l’amministratore di un condominio fa stato anche nei confronti dei singoli condomini, pure se non intervenuti nel giudizio (Cass. Sez. 3, 24/07/2012, n. 12911; Cass. Sez. 2, 22/08/2002, n. 12343), mentre, allorchè in una causa, concernente le cose condominiali, siano costituiti in giudizio tutti i condomini (ovvero le parti in senso sostanziali del rapporto litigioso), non ha più utilità la stessa presenza in giudizio dell’amministratore (cfr. Cass. Sez. 2, 28/03/2019, n. 8695; Cass. Sez. 2, 18/01/1973, n. 184);

2) ove in un giudizio sia dedotto il superamento dei limiti posti dall’art. 1102 c.c. all’uso della cosa comune da parte di un condomino, ossia il divieto di alterarne la destinazione e l’obbligo di consentirne un uso paritetico agli altri comproprietari, e sia perciò proposta domanda di natura reale finalizzata al ripristino dello “status quo ante” della medesima cosa comune illegittimamente alterata da altro condomino (come, nella specie, nella causa in cui sono state pronunciate le sentenze n. 3140/2012 del Tribunale di Monza e n. 3559/2016 della Corte d’appello di Milano, in relazione alle opere eseguite dai condomini B. e Be. su un’area cortilizia antistante la loro unità immobiliare), si determina fra tutte le parti che hanno partecipato al relativo giudizio – un giudicato implicito in ordine all’accertamento della proprietà comune di detto bene, costituendo quest’ultimo l’antecedente logico-giuridico indispensabile della relativa decisione, con la conseguenza che il relativo accertamento sulla comunione del contesto proprietario assume rilievo nel distinto giudizio in cui sia dedotta una più limitata contitolarità del bene (arg. da Cass. Sez. 2, 29/01/2020, n. 2002; Cass. Sez. 2, 06/03/2019, n. 6458; Cass. Sez. 2, 25/07/2006, n. 16960; Cass. Sez. 2, 13/01/2006, n. 495; Cass. Sez. 2, 09/07/2004, n. 12739).

3) alla stregua dell’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, 19/06/2012, n. 10027, se l’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa, la quale ne dipende, giustifica, agli effetti dell’art. 295 c.p.c., che la medesima causa pregiudicata resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra, allorchè nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione (come occorso nel giudizio di cui alle sentenze n. 3140/2012 del Tribunale di Monza e n. 3559/2016 della Corte d’appello di Milano), quello sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso (perchè ormai l’ordinamento è in grado di pervenire alla decisione sulla causa pregiudicata, fondandola proprio sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti), sicchè non dipende più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso, e l’istituto della sospensione necessaria ha perciò ormai esaurito i suoi effetti, potendo esso essere sospeso solo se il giudice non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione;

4) il provvedimento di sospensione del processo ex art. 337 c.p.c., comma 2, può essere impugnato, in applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 42 c.p.c., mediante regolamento di competenza, e il sindacato esercitabile dalla Corte di cassazione è in tal caso limitato alla verifica dell’esistenza dei presupposti giuridici in base ai quali il giudice di merito si è avvalso del potere discrezionale di sospensione, nonchè della presenza di una motivazione non meramente apparente in ordine al suo esercizio (Cass. Sez. 6 – L, 24/05/2019, n. 14337);

5) il Tribunale di Monza ha soltanto argomentato che le sentenze n. 3140/2012 del Tribunale di Monza e n. 3559/2016 della Corte d’appello di Milano hanno qualificato di natura condominiale l’intera area cortilizia, ma non ha addotto alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non intendesse condividere il merito delle sentenze intervenute sulla questione ritenuta pregiudicante, omettendo del tutto, quindi, al fine di sospendere il giudizio, una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione sopravvenuta di cui viene invocata l’autorità (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/11/2013, n. 25890; Cass. Sez. 6 – 3, 12/11/2014, n. 24046; Cass. Sez. 6 3, 30/07/2015, n. 16142);

ritenuto in definitiva che l’istanza di regolamento di competenza deve essere accolta, sia pure limitatamente al quarto motivo di ricorso;

ritenuto che all’accoglimento del quarto motivo di ricorso consegue la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Monza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

PQM

La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, respinge i restanti motivi, cassa l’impugnato provvedimento, nei limiti della censura accolta, e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Monza, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

 

 

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