Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 24/09/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20010 Anno 2014
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: GARRI FABRIZIA

ORDINANZA
sul ricorso 19619-2012 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587 in persona del Direttore Centrale Prestazioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONIETTA COREf 11,
VINCENZO TRIOLO, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO
STUMPO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente contro

soumpo MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n. 3208/2011 della CORTE D’APPELLO di
NAPOLI del 22.4.2011, depositata il 22/08/2011;

Data pubblicazione: 24/09/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
17/06/2014 dal Consigliere Relatore Dott. FABRIZIA GARRI;
udito per il ricorrente l’Avvocato Antonietta Coretti che si riporta agli
scritti.
Fatto e diritto

stato condannato a pagare a Maria Solimeo gli assegni familiari sulla
pensione di reversibilità in godimento dalla data del compimento del
sessantacinquesimo anno di età.
La Corte d’appello confermava la statuizione ritenendo che al
compimento dei 65 anni la ricorrente dovesse considerami inabile a
qualsiasi proficuo lavoro, come previsto dall’art. 2 comma 6 DL 69/88
convertito in legge 153/88.
Avverso detta sentenza l’Inps propone ricorso affidato ad un solo
motivo.
La signora Solimeo è rimasta intimata.
Tanto premesso si osserva che il ricorso è manifestamente fondato.
Recita l’art. 2 comma 8 del DL 69/88 convertito in legge 153/88 in
tema di assegni familiari che il nucleo familiare può essere composto di
una sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti
da lavoro dipendente … ovvero si trovi a causa di infermità o difetto
fisico o mentale nella assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi
ad un proficuo lavoro. Invero il compimento dei 65 anni non può
considerarsi come data dalla quale ricavare l’ esistenza di detta
impossibilità ed, in ogni caso la prestazione chiesta non poteva essere
attribuita dal 1983, ossia da data anteriore alla legge sugli assegni
familiari 69/88 convertita in legge 153/88 (in termini cfr. Cass. 13049
del 2013).

Ric. 2012 n. 19619 sez. ML – ud. 17-06-2014
-2-

Con la sentenza di primo grado del Tribunale di Napoli, l’Inps era

Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e l’originaria
domanda deve essere rigettata. Le spese dell’intero processo vanno
compensate avuto riguardo all’esito complessivo del giudizio.
PQM
LA CORTE

Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la
domanda proposta Maria Solimeo con l’originario ricorso.
Compensa tra le parti le spese dell’intero processo.
Così deciso in Roma il 17 giugno 2014
Il iresidente

Accoglie il ricorso.

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