Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 12082/2017 proposto da:

Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;

– ricorrente –

contro

M.G.E. elettivamente domiciliata presso il difensore

nel precedente grado di giudizio avv. Travaglino Rocco in Napoli

piazza Nicola Amore 10;

– intimata –

A.R. e Ab.Al. rappresentati e difesi dall’avv. Di

Salvo Settimio con domicilio eletto presso lo studio dell’avv.

Niutta Boursier Carlo in Roma Viale Giulio Cesare 21/23;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Emilia

Romagna n. 2483/16 depositata il 01/04/2016.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 19/03/201.

Fatto

RILEVATO

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la CTR Emilia-Romagna n. 2483/06/16 depositata in data 01/04/2016 di rigetto dell’appello dell’ufficio in relazione alla valutazione di un edificio venduto da M.G., A.R.o e Ab.Al. alla società “Residence Tivoli di T.S. e c. s.n.c.”

E’ da precisare che, a seguito della concessione di mutuo fondiario in favore della società acquirente, da parte della Cassa di Risparmio di Bologna, per la costruzione sul terreno ove insisteva il vecchio manufatto, di un edificio residenziale, l’Ufficio aveva ritenuto che l’alienazione da parte dei sigg. M. e A. dovesse essere considerata come vendita di un terreno di risulta per l’edificazione di un nuovo fabbricato, determinandone il valore in Euro 645.000,00 in luogo di quello dichiarato dai venditori in Euro 322.785,00.

Non si è costituita M.G..

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio L’Agenzia, con l’istanza agli atti, chiedeva dichiararsi l’estinzione del giudizio per cessata la materia del contendere, essendo stata definita la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con compensazione delle spese.

In particolare veniva prodotta la nota della competente Direzione Regionale delle Entrate attestante la regolare definizione della procedura.

Su tale premessa, esaminata la documentazione, rilevato che nulla osta all’accoglimento dell’istanza e che non sono dovute spese (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10), nè doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 21 giugno 2017, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

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