Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 14/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 14/07/2021, (ud. 15/04/2021, dep. 14/07/2021), n.20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Paolo – Consigliere –

Dott. MAISANO Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8689-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

D.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 9/2013 della COMM.TRIB.REG.SICILIA, depositata

il 06/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/04/2021 dal Consigliere Dott. GIULIO MAISANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con sentenza n. 9/30/13 pubblicata il 6 febbraio 2013 la Commissione tributaria regionale della Sicilia ha rigettato l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo n. 278/3/08 con la quale era stato accolto il ricorso di D.A.M. avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) relativa ad IRPEF per l’anno 2002 per redditi non dichiarati da partecipazione nella Società “Calcestruzzi Roccamena s.n.c. di D.A.M. & C.” della quale la contribuente era socia al 50%. La Commissione tributaria regionale, confermando l’assunto del giudice di primo grado, ha considerato che la società di cui la contribuente era partecipe era stata sottoposta a sequestro giudiziario con decreto del Tribunale di Palermo del 18 luglio del 2002 a cui era seguito un decreto di confisca del medesimo Tribunale in data 25 settembre. 2003 revocato solo in data 26 ottobre 2005, per cui per l’anno 2002 non difettava il presupposto della tassazione costituito dal reddito che non era stato conseguito dalla società in tale anno;

che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza affidato a due motivi;

che D.A.M. è rimasta intimata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

la ricorrente non ha fornito la prova di avere ritualmente notificato il ricorso alla controparte non producendo l’avviso di ricevimento del ricorso notificato a mezzo posta;

che al difetto di notifica consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;

che nulla si dispone sulle spese soccombendo l’unica parte costituita;

che non sussistono i presupposti per il versamento, a carico della soccombente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto ai sensi del medesimo art. 13, comma 1-bis in quanto tale versamento non può aver luogo per quelle parti, come le Amministrazioni dello Stato, che siano istituzionalmente esonerate, per valutazione normativa della loro qualità soggettiva, dal materiale versamento del contributo stesso, mediante il meccanismo della prenotazione a debito.

P.Q.M.

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso; Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, il 15 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

 

 

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