Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 11/08/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 11/08/2017, (ud. 27/04/2017, dep.11/08/2017),  n. 20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26346-2011 proposto da:

F.P. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO ALFANI 29, presso lo studio dell’avvocato GIANMARCO PANETTA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MASSIMO FAUGNO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE

MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, che la

rappresenta e difende, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8248/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 30/10/2010 R.G.N. 7508/2006.

Fatto

RILEVATO

che con sentenza in data 30 ottobre 2010 la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva respinto la domanda proposta da F.P. per sentir dichiarare la nullità del termine apposto al contratto intercorso con Poste Italiane s.p.a. dal 1 ottobre al 31 dicembre 2002 “ai sensi della vigente normativa per esigenze tecniche, organizzative e produttive connesse all’attuale, fase di riorganizzazione dei Centri Rete Postali ivi ricomprendendo una più funzionale riallocazione del personale sul territorio nonchè per far fronte ai maggiori flussi di traffico nel periodo natalizio”. La Corte territoriale ha evidenziato che già il giudice di primo grado aveva escluso che il contratto potesse essere stato stipulato ai sensi dell’art. 25 del c.c.n.l. dell’11.1.2001 ed ha poi sottolineato la novità, e conseguente inammissibilità, delle censure formulate con riguardo alla disciplina del D.Lgs. n. 368 del 2001, introdotte solo con il gravame. Ha poi respinto il motivo di gravame con il quale, contraddittoriamente, era denunciata l’inapplicabilità della disciplina collettiva scaduta ritenendo assorbite le altre censure.

che avverso tale sentenza F.P. ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo e, per il caso di suo accoglimento, ha riproposto le censure ritenute assorbite dalla Corte territoriale. Resiste Poste Italiane s.p.a. con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico motivo di ricorso è denunciata la violazione, falsa applicazione, omessa o insufficiente motivazione dell’art. 437 cod. proc. civ. in relazione all’art. 25 c.c.n.l. 11.1.2001 con riferimento al D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11. Sostiene la ricorrente che dalla comparazione del ricorso di primo grado con quello di appello non emerge la proposizione di nuovi motivi di censura atteso che all’epoca della stipula del contratto di lavoro il contratto collettivo era ancora vigente ed inoltre anche nella vigenza del D.Lgs. del 2001 la causale apposta al contratto doveva comunque essere ritenuta generica.

che il ricorso è infondato atteso che sussiste la proposizione in appello di una domanda nuova e diversa da quella fatta valere in primo grado allorquando la causa petendi dedotta nel giudizio di gravame, essendo fondata su elementi e circostanze non prospettati in precedenza, importi il mutamento di fatti costitutivi del diritto azionato in giudizio ed introduca nel processo un nuovo tema di indagine e di decisione che alteri l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia (cfr. Cass. 12/07/2010 n. 16298 e 20/05/2011n. 11194). Nel caso in esame correttamente la Corte territoriale ha evidenziato il mutamento dei motivi di nullità della clausola e del tema di indagine. Con riferimento alle disposizioni contrattuali, asseritamente violate, sia quelle del 1994 che quelle del 2001, occorreva accertare se da parte dell’azienda fosse stata dedotta, ai fini del legittimo ricorso alla stipulazione di contratti a termine, la sussistenza di circostanze eccezionali (per il ccnl 1994) o di carattere straordinario (per il ccnl 2001), mentre, ricadendo il contratto in questione nella disciplina dettata dal più volte citato D.Lgs. n. 368 del 2001, come è stato rimarcato nei giudizi di merito (e non nel regime transitorio previsto dall’invocato art. 11 della medesima normativa), sarebbe stato necessario controllare l’effettiva ricorrenza delle comprovate esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive, dall’azienda precisate in contratto, in adempimento del relativo onere di specificazione richiesto in base all’art. 1 del suddetto D.Lgs.. Peraltro, come rettamente evidenziato dal giudice di appello, al momento della conclusione del contratto tra l’odierna ricorrente e la società Poste Italiane il c.c.n.l. del 2001 era oramai scaduto. Come ripetutamente

affermato da questa Corte, infatti, “in materia di assunzioni a termine del personale postale, l’art. 74, comma 1, del c.c.n.l. 11 gennaio 2001 del personale non dirigente di Poste italiane s.p.a. stabilisce il 31 dicembre 2001 quale data di scadenza dell’accordo. Ne consegue che i contratti a termine stipulati successivamente a tale data non possono rientrare nella disciplina transitoria prevista dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 11 – che aveva previsto il mantenimento dell’efficacia delle clausole contenute nell’art. 25 del suddetto c.c.n.l., stipulate ai sensi della L. n. 56 del 1987, art. 23 – e sono interamente soggetti al nuovo regime normativo, senza che possa invocarsi l’ultrattività delle pregresse disposizioni per il periodo di vacanza contrattuale collettiva, ponendosi tale soluzione in contrasto con il principio secondo il quale i contratti collettivi di diritto comune operano esclusivamente entro l’ambito temporale concordato dalle parti” (cfr. Cass. 13/07/2010 n. 16424 e 12/10/2015n.20441).

che la censura riproposta per il caso di mancato accoglimento del primo motivo di ricorso con la quale si denuncia la nullità della clausola contrattuale che richiamerebbe gli accordi del 17, 18, 23 ottobre, 11 dicembre 2001, il gennaio 2002 è inconferente rispetto alla posizione della signora F. che è qui esaminata il cui contratto non risulta aver fatto riferimento a tale causale. Quella che investe gli effetti della nullità della clausola appositiva del termine rimane invece assorbita. che pertanto rigettato il primo motivo ed inammissibili le censure riproposte in via subordinata il ricorso conclusivamente deve essere respinto.

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura precisata in dispositivo.

PQM

 

La Corte, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio liquidate in Euro 3.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 27 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2017

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