Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20010 del 06/10/2016


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Cassazione civile sez. III, 06/10/2016, (ud. 10/06/2016, dep. 06/10/2016), n.20010

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMBROSIO Annamaria – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. OLIVIERI Stefano – Consigliere –

Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24495/2013 proposto da:

I.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE

CLODIO 32, presso lo studio dell’avvocato CESARE PLACANICA,

rappresentato e difeso dall’avvocato I.S. difensore di sè

medesimo;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, da cui sono rappresentati e difesi per legge;

– controricorrenti –

e contro

RISCOSSIONE SICILIA SPA, CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA

FORENSE, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), UFFICIO IVA MESSINA,

UFFICIO REGISTRO SUCCESSIONI E BOLLO MESSINA, UFFICIO REGISTRO

AMMENDE E DEMANIO MESSINA, UFFICIO IMPOSTE DIRETTE MESSINA POLIZIA

MUNICIPALE MESSINA;

– intimati –

Nonchè da:

RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del Presidente del Consiglio

d’Amministrazione Avv. D.S.L., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARLO DEL GRECO 59 – OSTIA -, presso lo studio

dell’avvocato DORA LA MOTTA, rappresentata e difesa dall’avvocato

ENRICO VINCI giusta procura speciale in calce al ricorso

introduttivo;

– ricorrente incidentale –

contro

I.S. (OMISSIS), CASSA NAZIONALE PREVIDENZA ASSISTENZA

FORENSE MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS),

UFFICIO IVA MESSINA, UFFICIO REGISTRO SUCCESSIONI E BOLLO MESSINA,

UFFICIO REGISTRO AMMENDE E DEMANIO MESSINA, UFFICIO IMPOSTE DIRETTE

MESSINA, POLIZIA MUNICIPALE MESSINA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 529/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 30/07/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/06/2016 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito l’Avvocato I.S.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto principale,

assorbito l’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’avv. I.S. spiegò intervento nel procedimento di pignoramento presso terzi promosso dalla Serit Sicilia s.p.a. nei confronti di U.B.A., che venne definito con l’assegnazione dell’intero credito pignorato alla procedente (secondo le modalità rateali a suo tempo concordate fra terzo ed esecutato).

Avverso l’ordinanza di assegnazione, l’ I. propose opposizione agli atti esecutivi assumendo che il proprio credito era assistito da privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 2, che ne comportava la prevalenza rispetto ai crediti azionati dalla procedente.

L’opposizione venne accolta, con annullamento dell’ordinanza di assegnazione e ammissione dell’opponente al riparto dell’attivo; riassunto il procedimento esecutivo, l’ I. ottenne, a parziale soddisfacimento del credito, la residua somma di 33.600.000 Lire non ancora versata dal terzo pignorato.

A fronte del credito insoddisfatto, l’ I. ottenne un decreto ingiuntivo nei confronti del Montepaschi Serit s.p.a., a titolo di ripetizione di indebito per pagamento effettuato a creditore apparente.

L’opposizione proposta dall’ingiunta venne rigettata dal Tribunale di Messina; la sentenza di primo grado è stata riformata dalla Corte di Appello, che ha revocato il decreto ingiuntivo.

Ricorre per cassazione l’avv. I. affidandosi a quattro motivi; resistono il Ministero dell’Economia e delle Finanze e – con distinto controricorso – la soc. Riscossione Sicilia s.p.a. (già Serit Sicilia), che propone anche ricorso incidentale condizionato basato su un unico motivo.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Premesso che “la legitimatio ad causam, attiva o passiva, è rilevabile anche d’ufficio in ogni stato Appello ha all’azione unicamente pagamento” e grado del procedimento”, la Corte di affermato che “la legittimazione attiva di ripetizione di indebito compete al soggetto cui è riferibile il e ha rilevato che, “nel caso di specie, la legittimazione attiva alla ripetizione dei pagamenti effettuati in esubero nel corso della procedura esecutiva poteva essere riconosciuta unicamente al debitore esecutato e non certamente al creditore non ammesso al riparto che ha, quale strumento processuale, l’opposizione agli atti esecutivi”.

Tanto considerato e rilevato che l’ I. aveva proposto l’opposizione ed era stato ammesso al riparto, ottenendo tuttavia solo una parziale soddisfazione del suo credito, la Corte ha escluso che lo stesso potesse agire nei confronti dei creditori già soddisfatti, precisando che poteva “agire eventualmente con altra procedura esecutiva, ma sempre nei confronti del debitore originario o attivare altro pignoramento presso terzi”; ha affermato ù conclusivamente – che “non esiste nel nostro ordinamento una norma processuale che consenta al creditore insoddisfatto in una procedura esecutiva di rivalersi nei confronti degli altri creditori intervenuti nella procedura che hanno riscosso, in virtù della ripartizione effettuata dal giudice, legittimamente quanto dovuto dal debitore esecutato”.

2. Col primo motivo (dedotto in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c., e artt. 324, 81, 99 e 112 c.p.c.), il ricorrente assume che la questione della sua legittimazione attiva era “ormai coperta da giudicato implicito”, in quanto, anche in appello, la Serit si era limitata ad eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva in ordine alla domanda di ripetizione di indebito (assumendo che essa spettava agli enti impositori per conto dei quali aveva agito in riscossione e ai quali aveva riversato le somme assegnate).

Il secondo motivo (che denuncia la violazione dell’art. 1189 c.c., comma 2, e art. 2033 c.c.) censura la sentenza per avere escluso il diritto dell’ I. ad agire in ripetizione di indebito: il ricorrente evidenzia che “ci si trova nell’ambito del pagamento indebito seppure in quella forma particolare dell’indebito soggettivo ex latere accipientis”, che comporta “una surrogazione legale del vero creditore nel diritto di ripetizione del solvens”; assume pertanto la piena applicabilità della previsione di cui all’art. 1189 c.c. atteso che la Serit era solo apparentemente legittimata a riscuotere le somme dal terzo pignorato, mentre il “vero creditore” (il cui diritto all’assegnazione era stato riconosciuto, in via definitiva, in sede di opposizione agli atti esecutivi) non perdeva “certo questa sua qualità per l’errore giudiziario contenuto in ordinanza”.

Il terzo e il quarto motivo (dedotti entrambi ex art. 360 c.p.c., n. 5) censurano la sentenza per avere affermato che “legittimamente” la Serit aveva riscosso la somma assegnata (senza considerare che l’assegnazione era stata successivamente annullata all’esito dell’opposizione) e per essere pervenuta alla illogica conclusione che al creditore illegittimamente pregiudicato in sede esecutiva non sia consentito – una volta ottenuto il riconoscimento delle proprie ragioni – di soddisfare concretamente il proprio credito con “retrocessione degli effetti” dell’atto esecutivo viziato.

3. La questione del giudicato implicito in punto di legittimazione attiva dell’ I. (dedotta col primo motivo) è inammissibile sia perchè il ricorrente non ha trascritto in misura sufficiente i passaggi della sentenza di primo grado e dell’atto di appello della Serit che evidenzierebbero l’esistenza del giudicato, sia perchè è priva di concreto interesse a fronte dell’affermazione – costituente il fulcro della decisione – che il creditore insoddisfatto non può comunque utilizzare lo strumento della ripetizione di indebito nei confronti dei creditori soddisfatti, potendo al più procedere a nuova esecuzione nei confronti del proprio debitore.

Gli altri motivi – da esaminare congiuntamente, in quanto vertono tutti sulla questione dell’applicabilità dell’art. 1189 c.c.- sono infondati.

La questione giuridica proposta dall’ I. verte – come si è visto – sulla possibilità del creditore che non sia stato ammesso al riparto in sede esecutiva e che abbia esperito vittoriosamente l’opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l’ordinanza di riparto, rimanendo tuttavia insoddisfatto del proprio credito, di agire nei confronti dei creditori soddisfatti con azione di ripetizione di indebito ex art. 1189 c.c., comma 2.

Ritiene il Collegio che la Corte di merito abbia correttamente escluso tale possibilità, non ricorrendo gli estremi del conflitto fra “creditore apparente” e “vero creditore” che costituisce il presupposto indefettibile per l’applicazione dell’art. 1189 c.c., (cfr. Cass. n. 2088/1966: “la particolare azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art. 1189 c.c., comma 2, presuppone che il debitore abbia pagato al creditore apparente e che ricorra, cioè, l’ipotesi disciplinata dal comma 1 dello stesso articolo”): la Serit era ù infatti – anch’essa creditrice dell’ U.B. e ha riscosso legittimamente dal terzo pignorato sulla base dell’ordinanza di assegnazione (prima che la stessa venisse revocata).

La circostanza che l’opposizione esecutiva – pur risultata fondata – abbia consentito all’ I. di soddisfare solo parzialmente il proprio credito ha costituito un’evenienza possibile nella logica del processo esecutivo (che avrebbe potuto essere evitata solo in caso di preventiva sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di assegnazione), che non giustifica tuttavia un’azione di recupero di indebito nei confronti del creditore soddisfatto (cfr. ancora Cass. n. 2088/1966, relativa all’ipotesi del pagamento effettuato in base ad una sentenza esecutiva successivamente riformata: “la norma dell’art. 1189 cod. civ., ispirata al principio dell’apparenza non può trovare applicazione nel caso in cui sia stato eseguito un pagamento per effetto della forza cogente di una pronuncia esecutiva del giudice”), ma esclusivamente l’avvio di nuove iniziative esecutive nei confronti del debitore.

5. Il ricorso condizionato proposto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. resta assorbito.

6. A fronte della peculiarità della questione, sussistono giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese di lite (ai sensi dell’art. 92 c.p.c., nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. n. 51 del 2006, applicabile ratione temporis).

7. Trattandosi di ricorso proposto successivamente al 30.1.2013, ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 10 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2016

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