Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2001 del 29/01/2020

Cassazione civile sez. II, 29/01/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 29/01/2020), n.2001

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23834-2015 proposto da:

V.R., rappresentata e difesa dagli avvocati PIER LUIGI

BARTOLI, GIUSEPPE FOGLIA;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO

TRIESTE 87, presso lo studio dell’avvocato BRUNO BELLI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARIO SCARICA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1707/2014 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 15/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

V.R. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1707/2014 della Corte d’appello di Bologna, depositata il 15 luglio 2014.

Il Condominio (OMISSIS), resiste con controricorso.

Il Giudice di pace di Parma pronunciò nei confronti di V.R. decreto ingiuntivo n. 1339/2001 per la somma di Euro su domanda del Condominio (OMISSIS). V.R. propose opposizione, deducendo di aver già pagato in parte i contributi oggetto di ingiunzione, e domandando in riconvenzionale la restituzione degli importi a lei dovuti a titolo di ripetizione di indebito, stante l’erroneità della determinazione dei millesimi di proprietà, nonchè il risarcimento dei danni conseguenti all’inadempimento da parte del Condominio della transazione sottoscritta il 30 maggio 2001, finalizzata all’esecuzione di lavori di ripristino del tetto di copertura. Il Tribunale di Parma, davanti al quale la causa inerente alla riconvenzionale venne riassunta a seguito della declaratoria di incompetenza per valore del Giudice di pace, con sentenza del 4 settembre 2006 respinse le domande di V.R.. V.R. avanzò appello, che la Corte d’appello di Bologna rigettò con sentenza del 15 luglio 2014.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma dell’art. 375 c.p.c., comma 2 e art. 380 bis.1 c.p.c..

Il primo motivo di ricorso di V.R. deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., art. 1219 c.c., n. 3, artt. 1221,1256 e 1655 c.c., anche in relazione agli artt. 1175,1375 e 1226 c.c., art. 2 Cost. e art. 112 c.p.c..

Il secondo motivo di ricorso allega la violazione e falsa applicazione degli artt. 1326 e 1333 c.c., dell’art. 69 disp. att. c.c., degli artt. 1147, 2697 e 2033 ss. c.c., dell’art. 116 c.p.c. e “l’omessa, insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo”.

La ricorrente ha tuttavia presentato in data 4 novembre 2019 dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., risultando dall’atto di rinuncia il visto degli avvocati del controricorrente Condominio (OMISSIS), non deve pronunciarsi condanna alle spese del giudizio di cassazione.

In caso di rinuncia al ricorso, peraltro, neppure trova applicazione l’obbligo di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, stabilito dal D.P.R. n. 115 del 2002, medesimo art. 13, comma 1 quater, (cfr. Cass. Sez. 6 -1, 12/11/2015, n. 23175; Cass. Sez. 6 – 3, 30/09/2015, n. 19560).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2020

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