Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2001 del 29/01/2014
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2001 Anno 2014
Presidente: FINOCCHIARO MARIO
Relatore: CARLUCCIO GIUSEPPA
ORDINANZA
sul ricorso 22661-2012 proposto da:
TOCCARIELLO
FRANCESCO
(TCCFNC52L22L435G)
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FREDIANI
ERMENEGILDO 48, presso lo studio dell’avvocato PROIETTI
LUPI MASSIMO, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale
a margine del ricorso;
– ricorrente nonchè contro
TESSITORE ENRICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
MAZZINI 55, presso lo studio dell’avvocato PETRELLA TIRONE
PAOLA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
ROBERTO NICOLA giusta mandato speciale a margine della
costituzione in giudizio;
– resistente –
Data pubblicazione: 29/01/2014
avverso la sentenza n. 113/2012 della CORTE D’APPELLO di
CAMPOBASSO dell’11/04/2012, depositata il 28/04/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPA
CARLUCCIO;
riporta agli scritti e deposita 1 raccomandata A/R;
è presente il P.G. in persona del Dott. IGNAZIO PATRONE che
condivide la relazione.
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Ric. 2012 n. 22661 sez. M3 – ud. 04-12-2013
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udito l’Avvocato Proietti Lupi Massimo difensore del ricorrente che si
RITENUTO
che, prestandosi il ricorso ad essere trattato con il procedimento di cui
agli artt. 376 e 380-bis cod. proc. civ., è stata redatta relazione;
che la relazione ha il seguente contenuto:
<<1. Francesco Toccariello convenne in giudizio Enrico Tessitore per
sentir dichiarare di non essere debitore nei suoi confronti, in relazione del Tessitore al risarcimento del danno derivante dal reato di estorsione,
perpetrato in sui danno con il minacciare l'istanza di fallimento in caso di
mancato pagamento del debito. Il Tribunale di Campobasso rigettò le
domande e condannò Toccariello ai danni da lite temeraria.
La Corte di appello di Campobasso accolse l'impugnazione di
Toccariello in ordine alla condanna per lite temeraria e confermò, per il
resto, la sentenza di primo grado (sentenza del 28 aprile 2012, notificata
il 22 giugno 2012).
2. Avverso la suddetta sentenza, Toccariello propone ricorso per
cassazione con due motivi.
Tessitore deposita nomina di difensore munito di procura speciale,
riservandosi di partecipare alla discussione orale.
E' applicabile ratione temporis la legge 18 giugno 2009, n. 69. Proposta di decisione
1. La Corte di merito, nell'argomentare in ordine alla correttezza della
decisione del giudice di primo grado, che non aveva ammesso la prova
orale chiesta dal Toccariello per dimostrare l'avvenuto pagamento del
debito, ha messo in evidenza che il residuo debito del Toccariello
risultava dall'atto (del 9 ottobre 1995) di rinegoziazione. Nel confermare
la correttezza della decisione di primo grado, che aveva rigettato la
domanda di accertamento di non essere debitore, la Corte ha rilevato che
alla data suddetta il Toccariello risultava debitore della somma di oltre 54 3 all'acquisto dallo stesso di un autocarro Fiat Iveco; chiese la condanna milioni di lire e non aveva adeguatamente provato in via documentale di
averne effettuato il pagamento.
1.1. Tale statuizione è censurata con il primo motivo di ricorso,
deducendo omessa e/o insufficiente e motivazione.
Secondo il ricorrente la Corte di merito non avrebbe considerato quanto
argomentato dall'appellante Toccariello nell'atto di appello. Riporta (riferito a date precedenti la rinegoziazione del 1995); richiama quanto
versato in occasione della stessa rinegoziazione (già considerato dalla
Corte di merito); richiama quanto il creditore avrebbe ricavato da una
non ben precisata procedura esecutiva; sostiene che il prezzo
dell'autocarro era più basso di quello riportato in fattura, per dedurne
che, complessivamente, aveva pagato più del dovuto. Quindi, a sostegno
delle proprie tesi, richiama un numeroso elenco di atti, non ben
identificati con date e collocazione processuale.
2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce insufficiente e/o omessa
motivazione, in riferimento a quella parte della sentenza impugnata che
ha confermato il rigetto della domanda di danni per il reato di cui all'art.
629 cod. pen. Censura la sentenza per non aver tenuto conto delle
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richiamarle. Il motivo si conclude con lo stesso elenco indicato nel
primo motivo.
3. Entrambi i motivi sono inammissibili.
Il difetto di motivazione, lamentato in entrambi i motivi, manca dei
caratteri di specificità idonei a radicare la decisività delle censure.
Di nessun pregio, a tal fine, il lungo elenco di atti richiamato in entrambi:
al di là dell’apparente dettaglio, sono richiamati atti processuali,
documenti antecedenti alla rinegoziazione del debito valutata dalla Corte
di merito; atti di un processo esecutivo non ben precisato, ecc.; in
sostanza, sembra, l’intera documentazione della causa. Tanto, in
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quanto sarebbe stato riconosciuto dal creditore nella propria memoria
violazione dell’art. 366 n. 6 cod. proc. civ., preordinato alla precisa
individuazione degli atti rilevanti.
In generale, si lamenta che il giudice non avrebbe dato risposta alle
argomentazioni dei motivi di appello; mentre, secondo la giurisprudenza
di legittimità, <
2011, n. 27197).>>;
che la suddetta relazione è stata notificata agli avvocati delle parti
costituite e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte.
CONSIDERATO
che il Collegio condivide le osservazioni in fatto e le argomentazioni e le
conclusioni in diritto della relazione;
che i rilievi, mossi dal ricorrente, con memoria, non sono idonei ad
inficiare le argomentazioni della relazione;
che, in particolare, deve aggiungersi che le indistinte censure non
investono le argomentazioni spese dal giudice del merito e che il
ricorrente avrebbe dovuto indicare espressamente, oltre che
eventualmente riprodurre per la parte di interesse, eventuali documenti
decisivi;
che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;
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processuale, ma solo la facoltà di controllo, sotto il profilo della
che il Tessitore – il quale non ha proposto controricorso, ma ha
depositato atto di costituzione con procura speciale, limitandosi a
preannunciare la partecipazione alla discussione orge – non è intervenuto
all’adunanza camerale;
che, pertanto, non avendo l’intimato svolto attività difensiva, non
sussistono le condizioni per la pronuncia in ordine alle spese processuali.
LA CORTE DI CASSAZIONE
dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile
– 3, il 4 dicembre 2013.
P.Q.M.