Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2001 del 26/01/2018


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Civile Ord. Sez. 5 Num. 2001 Anno 2018
Presidente: CANZIO GIOVANNI
Relatore: APRILE STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso 3883-2012 proposto da:
LUCCHI GUGLIELMO, elettivamente domiciliato in ROMA
VIA ASIAGO 8, presso lo studio dell’avvocato MICHELE
AURELI, che lo rappresenta e difende unitamente
all’avvocato ETTORE BONTEMPI;
– ricorrente cont=
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
2017
3232

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;
– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 118/2010 della COMM.TRIB.REG.
di BOLOGNA, depositata il 17/12/2010;

Data pubblicazione: 26/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 12/12/2017 dal Consigliere Dott. STEFANO

APRILE.

N. 3883/2012 Reg.Gen.

La Corte, riunita nella camera di consiglio ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.
del 12 dicembre 2017,
udita la relazione del consigliere Stefano Aprile,
rilevato che:
LUCCHI GUGLIELMO, in proprio e nella qualità di amministratore unico della
LUCI SRL, ha proposto ricorso, sulla scorta di tre motivi, per la cassazione della
sentenza con cui la Commissione Tributaria Regionale di Bologna, riformando la

proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, confermando l’atto impositivo costituito
da avviso di liquidazione e cartella di pagamento;
Si costituiva l’ AGENZIA DELLE ENTRATE tramite l’AVVOCATURA GENERALE
DELLO STATO che non presentava controricorso;
considerato che:
il primo e il secondo motivo di ricorso censurano la sentenza sotto il profilo
della violazione di legge (artt. 2555, 1362 cod. civ., 4, comma 1, lett. a), n. 3
della Tariffa del d.P.R. n. 131/1986) e del vizio di motivazione – per aver
erroneamente ritenuto estranee al complesso aziendale, per inesistenza della
strumentalità produttiva, le porzioni immobiliari conferite (in parte censite A\2 e
in parte in costruzione) che risultano, invece, per destinazione e per funzione
facenti parte dell’azienda, nonché per aver erroneamente valorizzato le
affermazioni contenute nel questionario compilato su incarico del contribuente da
un perito dello stesso dalle quali risulterebbe la diversa destinazione delle
porzioni immobiliari -;
il primo motivo è infondato poiché l’estraneità al complesso aziendale delle
indicate porzioni trova conferma nella giurisprudenza di legittimità, cui il giudice
di appello ha fatto espresso e corretto richiamo (Sez. U, Sentenza n. 1367 del
27/02/1984 Rv. 024543 – 01 e Sez. U, Sentenza n. 1366 del 27/02/1984 Rv.
433484 – 01; Sez. 5, Sentenza n. 17928 del 12/05/2005);
il secondo motivo è, del pari, infondato perché vengono formulate censure in
fatto che sono estranee all’odierno giudizio di legittimità, non risultando alcuna
palese contraddittorietà nell’iter motivazionale seguito dal giudice di secondo
grado, trovandosi conferma nel questionario compilato da tecnico di fiducia della
parte;
il terzo motivo di ricorso censura la sentenza sotto il profilo della violazione
di legge (art. 42 d.P.R. n. 131/1986) – per aver erroneamente ritenuto la cartella
2

sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, ha accolto l’appello

N. 3883/2012 Reg.Gen.
impugnata relativa all’imposta complementare, invece che quella suppletiva
perciò non azionabile ;
il terzo motivo è infondato poiché, come correttamente ritenuto dal giudice
di secondo grado, le imposte richieste afferiscono all’accertamento successivo
alla registrazione che ha portato all’emergere di un maggior valore alla luce delle
effettive condizioni contrattuali, non trattandosi invece di imposte derivanti dalla
correzione di errori od omissioni dell’ufficio;
vanno compensate le spese del presente giudizio, sussistendo giusti motivi;

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso il 12 dicembre 2017.

Il

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3

…………

P.Q.M.

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