Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20009 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14862-2009 proposto da;

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L’AUTOCCASIONE SRL IN LIQUIDAZIONE;

– intimato –

nonchè da:

L’AUTOCCASIONE SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del Liquidatore pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE

31, presso lo studio dell’avvocato FRATINI FRANCESCO, rappresentato e

difeso dall’avvocato CENTORE PAOLO, giusta delega in calce;

– controracorrente e ricorrente incidentale condizionato –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 13/2009 della COMM. TRIB. REG. di PERUGIA,

depositata il 12/03/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione successivamente illustrato da memoria, nei confronti de L’Autoccasione s.r.l. (che resiste con controricorso proponendo altresì ricorso incidentale condizionato) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di accertamento per Iva in relazione all’anno 2004 con riguardo a fatture emesse per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti, la C.T.R. Umbria confermava la sentenza di primo grado che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della società.

2. Deve essere disposta la riunione dei due ricorsi siccome proposti avverso la medesima sentenza.

I quattro motivi del ricorso principale coi quali l’Agenzia censura la sentenza impugnata deducendo, sotto diversi profili, vizi di motivazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, sono inammissibili.

Il primo motivo del ricorso principale (col quale si deduce contraddittorietà della motivazione per avere i giudici d’appello prima affermato che non risultava provata l’interposizione finalizzata all’evasione e successivamente affermato che non risultavano rapporti con i fornitori tali da far presumere la conoscenza da parte del contribuente del contestato meccanismo di evasione) è manifestamente infondato, posto che nella specie non risultano esposte due affermazioni in contrasto, ma una ratio decidendi ed una argomentazione rafforzativa ad abundantiam di tipo concessivo (che si verifica quando il giudice, al fine di sostenere ulteriormente il decisum, in via concessiva espone una ulteriore argomentazione ipotizzando – anche per implicito – l’erroneità della soluzione accolta in ordine ad una questione preliminare). In proposito, la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, ha affermato che la contraddittorietà della motivazione, ravvisabile nello insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte dal giudice del merito, tale da non consentire la identificazione del procedimento logico-giuridico seguito per addivenire alla decisione, non ricorre quando ad argomentazioni sufficienti a sorreggere il decisum ne seguano altre ad abundantiam, svolte in linea subordinata e concessiva, in base a presupposti antitetici rispetto a quelli utilizzati con la motivazione precedente (v. cass. n. 6550 del 1985).

Gli ulteriori tre motivi di ricorso (con i quali si deduce vizio di motivazione) sono inammissibili innanzitutto per inadeguatezza dell’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., dovendo tale indicazione avere sempre ad oggetto (non più una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006 bensì) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo l’individuazione e indicazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata, ma anche l’evidenziazione del carattere decisivo dei medesimi fatti, posto che nel momento di sintesi del secondo e del terzo motivo si individua come fatto – anzi, “punto” – controverso e decisivo “la verifica della sussistenza oggettiva del meccanismo frodatorio” e nel momento di sintesi relativo al quarto motivo “la verifica della consapevolezza del contribuente in ordine al meccanismo frodatorio”.

E’ in ogni caso da rilevare che con i motivi in esame si lamenta la mancata considerazione da parte dei giudici d’appello di alcune circostanze dedotte dall’Ufficio (ad es., tra l’altro: anomalie dei flussi finanziari, anomalie nei trasporti delle auto, mancanza di una effettiva realtà economica delle ditte fornitrici, omesso versamento dell’Iva da parte delle società cartiere, sussistenza di rapporti diretti tra la contribuente e la fornitrice tedesca) e si riporta l’atto d’appello nel quale tali circostanze sono state evidenziate, ma non si indicano i documenti dai quali tali circostanze emergerebbero e, soprattutto, non si riporta il contenuto di tali documenti, come sarebbe stato necessario in relazione al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione.

Il ricorso principale deve essere pertanto rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale siccome condizionato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

Riunisce i ricorsi. Rigetta il principale e dichiara assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00 oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

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