Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20009 del 30/08/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 20009 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: DI BLASI ANTONINO

Acc.to induttivo.
Omessa dichiara
zione Legittimità.
Giudicato penale.
Limiti Applicativi

ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE,

in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa
dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici,in
Roma,

Via

dei

Portoghesi,

12

è

domiciliata,

RICORRENTE
CONTRO
INTIMATO

BONOLINI PLACIDO,
AVVERSO

la sentenza n.586/11/2010 della Commissione Tributaria
Centrale di Milano

Collegio n. 11,

in data

18.12.2009, depositata il 24 febbraio 2010;
Nella Camera di Consiglio dell’il luglio 2013, vista la
relazione della causa del Consigliere designato Dott.
Antonino Di Blasi;

Data pubblicazione: 30/08/2013

7’9‘1

Presente il P.M. dott. Tommaso Basile.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n.9893/2011 è stata
depositata in cancelleria la seguente relazione:

n.586/11/2010, pronunziata dalla Commissione Tributaria
Centrale di Milano, Sezione n. 11, del 18.12.2009,
DEPOSITATA il 24.02.2010.
Con tale decisione, la C.T.C. ha accolto l’appello del
contribuente, riformando la decisione di secondo grado,
che aveva ritenuto e dichiarato fondata la pretesa
fiscale.
2 – Il ricorso, che attiene ad impugnazione di
accertamento induttivo, relativo ad Irpef ed Ilor
dell’anno 1984, censura l’impugnata decisione per
violazione e falsa applicazione degli artt. 39 e 41 del
dpr n.600/1973 e dell’art.654 CPP.
3 – Il contribuente, non ha svolto difese in questa
sede.
4 – I Giudici di merito hanno annullato l’avviso di
accertamento, ritenendolo illegittimo ed erroneo, per
non avere tenuto in considerazione costi e ricavi
desumibili dal pvc ed avere ignorato che per i reati
configurabili nei fatti in contestazione il Tribunale
di Sondrio aveva dichiarato non doversi procedere nei
2

l – E’ chiesta la cassazione della sentenza

confronti del contribuente.
4 bis – La questione posta dal ricorso va esaminata
alla luce del consolidato orientamento
giurisprudenziale.

delle

imposte

sui

tema

di

accertamento

redditi, nel caso di omessa

dichiarazione, il potere – dovere di accertamento
d’ufficio e’ disciplinato dall’art. 41 del d.P.R. n.
600 del 1973 in termini tali per cui, sulla base dei
dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a
sua conoscenza e con facolta’ di ricorso a presunzioni
anche prive dei requisiti di gravita’, precisione
e concordanza, “l’ufficio determina il reddito
complessivo del contribuente, e in quanto possibile i
singoli redditi delle persone fisiche soggetti
all’imposta

locale

redditi” (art. cit. coma

sui

che l’accertamento, per

secondo). Da cio’ deriva

definizione di tipo induttivo, potra’ essere,

a

seconda delle scelte dell’ufficio impositore – e
con riferimento ai dati utilizzabili -, analitico o
potere

di

condizionata dal metodo

che

sintetico, giacche’ l’esistenza
accertamento non e’
verra’

adottato,

dovendosi

del

rilevare

che

quel

potere sussiste in astratto in modo indipendente dal
come, di fatto, verra’ esercitato, a seconda delle
3

E’ stato affermato che “In

particolarita’ del caso concreto (Cass. 10157/2002,
n.9099/2002, n.7416/2001, n.10566/1996).
stato,

pure,

tributario

deciso che “Il

non e’

“impugnazione

processo

annoverabile tra quelli di

annullamento” ma tra quelli di

“impugnazione – merito”,

in

quanto

non

diretto

alla mera eliminazione dell’atto impugnato ma alla
pronunzia di una decisione di merito sostitutiva sia
della

dichiarazione resa dal contribuente sia

dell’accertamento dell’amministrazione
ne

consegue

che

l’infondatezza

finanziaria;

il giudice, il quale ravvisi
parziale

dell’amministrazione,

della

non

deve

pretesa
limitarsi

ad

annullare l’atto impositivo, ma deve, scendendo nel
merito, quantificare la pretesa tributaria
limiti

posti

dal

“petitum”

delle

entro

i

parti

(Cass.n.28770/2005,3309/2004, n.2144612009).
E’ stato, altresì, deciso che “ai sensi dell’art.654
cpp – il quale aveva portata modificativa dell’art.12
del D.L. n.429 del 1982, convertito in Legge n.516/1982
– poi espressamente abrogato dall’art.25 del D.Lgs 10
marzo 2000 n.76, l’efficacia vincolante del giudicato
penale non opera nel processo tributario, poiché in
questo, da un lato, vigono limitazioni della prova e,
dall’altro, possono valere anche presunzioni inidonee a
4

E’

supportare

una

pronuncia

penale

di

condanna”(Cass.n.6337/2002, n.10945/2005).
E’ stato anche precisato che “In tema di rapporti tra
processo penale e processo tributario, anche nella

(convertito nella legge 7 agosto 1982 n.516), la
sentenza definitiva penale esplicava autorità di
giudicato nel processo tributario a condizione che i
soggetti nei cui confronti veniva invocata fossero
stati messi in condizione di partecipare al giudizio
penale, ovvero che sussistesse identità di fatti
materiali tra i due processi”(Cass. n.27021/2005).
4 ter – La decisione impugnata non appare in linea con
i richiamati principi, avendo annullato in radice
l’accertamento induttivo, malgrado il contribuente
avesse omesso di presentare la dichiarazione, peraltro,
riconoscendo rilevanza al giudicato penale senza
verificare la sussistenza dei presupposti per la
relativa applicabilità alla fattispecie, quali
desumibili dai citati principi.
5 – Si propone, alla stregua dei richiamati principi,
di trattare la causa in camera di consiglio e di
accogliere il ricorso, per manifesta fondatezza.
Il Consigliere relatore Antonino Di Blasi.
La Corte,
5

vigenza dell’art.12 del D.L. 10 luglio 1982 n.429

Vista la relazione, il ricorso e tutti gli altri atti
di causa;
Considerato che alla stregua delle considerazioni
svolte e dei principi richiamati in relazione, che il

accolto, per manifesta fondatezza e, per l’effetto,
cassata l’impugnata decisione;
Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si
designa nella CTR della Lombardia, procederà al riesame
e, applicando i richiamati principi, deciderà nel
merito e sulle spese del giudizio, offrendo congrua
motivazione;
Visti gli artt. 360 e 380 bis cpc;
P.Q.M.
accoglie il ricorso, cassa l’impugnata decisione e
rinvia alla CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma 1’11 luglio 2013.

Collegio condivide, il ricorso dell’Agenzia Entrate va

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