Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20009 del 27/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 20009 Anno 2018
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: CURCIO LAURA

ORDINANZA

sul ricorso 19237-2014 proposto da:
INUSO PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PANAMA 74, presso lo studio dell’avvocato GIANNI
EMILIO IACOBELLI, che lo rappresenta e difende,
giusta delega in atti;
– ricorrente contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.F. 97103880585, in persona
2017
4711

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso
lo studio dell’avvocato MARCO MARAZZA, che la
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 27/07/2018

J

avverso la sentenza n. 869/2014 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 12/02/2014 R.G.N. 4013/2012.
7
/ ///

/

/

/
//

//

Rg n. 19237/2014
RILEVATO

Che la Corte d’Appello di Roma con sentenza del 12.2.2014 ha confermato la
sentenza di primo grado del Tribunale di Roma che aveva respinto la domanda di
Inuso, accertando la legittimità del termine al contratto stipulato con Poste Italiane
spa ai sensi dell’art.2 commal bis dlgs n.368, periodo 30.1.2008/31.3.2008.

normativa europea ed ha altresì ha escluso la violazione della clausola di
contingentamento, per avere la società Poste rispettato la percentuale del 15%, come
provato attraverso i prospetti allegati, ritenendo esatti i dati in essi indicati, anche
con riferimento al criterio di calcolo che, o determinato con il sistema del “full time
4
equivalente, o con quello c.d. “per teste” portava comunque al mancato superamento
della percentuale. Infine ha ritenuto la corte territoriale la legittimità del calcolo
effettuato sull’ intero organico aziendale poste , anche includendo i lavoratori non
addetti al servizio postale in senso stretto , ma ai servizi tipo bancari.
Per la Cassazione della sentenza ha proposto ricorso Inuso con cinque motivi, cui ha
resistito la società con controricorso, atti illustrati poi con memorie ex art.380 bis
c.p.c.
CONSIDERATO

Che i motivi di ricorso hanno riguardato:

n

la violazione e falsa applicazione dell’art.2 comma 1Dlgs n.368/2001in relazione
all’art. 2697 c.c, oltre violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.. perché avere la corte
di merito ritenuto che Poste avesse provato il rispetto del limite percentuale di
contingentamento attraverso un documento di parte , un prospetto anonimo, che
non può ritenersi prova documentale e senza tener conto delle precise censure e
contestazioni svolte nell’atto di appello in ordine al mancato rispetto di tale limite.
Non avrebbe poi considerato la corte che il calcolo dell’organico dei lavoratori a
tempo determinato andava effettuato escludendo gli addetti ai servizi finanziari, i
quadri aziendali e i dirigenti , laddove per servizio postale deve intendersi, ai
sensi del Dlgs n.261/99 soltanto quello universale , inteso come “raccolta ,
trasporto, smistamento e distribuzione degli invii postali”.

1

La Corte di merito ha ritenuto la legittimità del contratto in quanto conforme alla

2

L’omesso esame circa fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le
parti, la censura è identica a quella del motivo n.1,in relazione all’art.360
c.1.n.5 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di svolgere l’attività istruttoria
già omessa dal primo giudice, verificando se la società , onerata della prova,
avesse allegato idonea documentazione e non basandosi, invece, su attestazione
di parte , facendola assurgere a rango di prova.
la violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art.118 disp. Att. , per error in procedendo-

esposizione sufficiente e congrua alle ragioni di fatto e di diritto della decisione,
con riferimento in particolare al rispetto del limite del 15%.
4) La violazione e falsa applicazione dell’art. 2 comma 1 bis dlgs 368 citato,
dell’art.2967 c.c., dell’art.6 dlgs n.261/1999, in relazione all’art.360 c.1.n.3
c.p.c., per avere la corte territoriale ritenuto che la percentuale andasse
effettuata sull’intero organico e non solo sui dipendenti che addetti ai servizi
postali come definiti dal Dlgs n.261 citato.

2

la violazione dell’art.132 c.p.c. e dell’art.118 disp. Att. , per error in procedendoin relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. – , non trasparendo dalla sentenza una
i

esposizione sufficiente e congrua alle ragioni di fatto e di diritto della decisione,

con riferimento in particolare alle attività rientranti nella definizione di servizi !,
postali.

Che il primo ed il secondo motivo possono esaminarsi congiuntamente laddove,
nonostante la diversa rubricazione, svolgono in parte una medesima censura,
che è quella diretta di fatto a contestare la valenza probatoria dei prospetti
prodotti da poste relativamente al numero dei lavoratori a tempo indeterminato
in base al quale calcolare la percentuale di contingentamento del 15% da non
superare nella stipula dei contratti a termine. Tali motivi sono inammissibili per
violazione del principio di autosufficienza. Ed infatti la sentenza impugnata ha
chiaramente motivato in ordine alla mancata contestazione da parte dell’Inuso,
diversamente da quanto asserito nell’atto di appello, dei dati numerici riportati
nel prospetto allegato alla memoria di costituzione e nella stessa riportati,
circostanza che ha portato la corte a ritenere non contestati tali dati. Il ricorso di
legittimità, pur avendo riprodotto ampia parte del ricorso di appello, nessun
accenno contiene al verbale di udienza di primo grado ove tale contestazione
avrebbe dovuto essere tempestivamente effettuata.
2

in relazione all’art.360 c.1 n.4 c.p.c. – , non trasparendo dalla sentenza una

Che il primo motivo è comunque anche infondato nella parte in cui ha lamentato
l’errata interpretazione fornita dalla corte di merito dell’art.1 comma 2 bis con
riferimento al complesso dei dipendenti da prendere a base per il calcolo del
15%, riferibili, a suo dire, soltanto ai lavoratori addetti ai soli servizi postali come
definiti dall’art.6 del dlgs n.261/199. Questa corte ha rilevato che la
disposizione di cui all’art.2 commal bis del Dlgs 368/2001 , ritenuto legittimo
dalla Corte Cost. n. 214/2009, si riferisce solo alla tipologia di impresa che

di assicurare al meglio lo svolgimento del c.d.” servizio universale”postale ai
sensi dell’arti , comma 1 del Dlgs n.261/1999, di attuazione della direttiva
1999/67/CE ( cfr Cass. n.13609/2015) .
Che sono inammissibili il terzo, il quarto ed il quinto motivo di ricorso. In
particolare il terzo ed il quinto motivo deducono una violazione

error in

procedendo e quindi la nullità della sentenza impugnata, ma poi lamentano una
insufficiente motivazione per l’inadeguatezza e l’insufficienza delle ragioni in fatto
ed in diritto espresse , con evidente violazione dell’art. 366 c.4 c.p.c.
Che il quarto motivo è ripetitivo perché ripropone le identiche censure , già
esposte nel primo motivo, relative alla errata interpretazione del “servizio postale
universale” di cui all’art.6 del Dlgs n.261/99, già oggetto del primo motivo prima
esaminato.
Il ricorso va , pertanto, respinto con condanna dell’Inuso, soccombente, alla
rifusione delle spese di lite , che si liquidano come da dispositivo. •
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite
del presente giudizio che liquida in euro 200,00 per esborsi, euro 3500,00 per
compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13 comma 1 quater

DPR n.115/2002 , dà atto della sussistenza dei

presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso , a norma del comma 1- bis
dello stesso art.13 .
Così deciso in Roma, nell’adunanza Camerale del 28.11.2017

assume a termine e non anche alle mansioni del lavoratore assunto , ciò al fine

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA