Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20009 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20009

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27301-2019 proposto da:

B.A., elettivamente domiciliato in ROMA, P.ZA DELLA LIBERTA’

10, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CAPECCI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ELISABETTA METE;

– ricorrente –

contro

I FARAGLIONI IMMOBILIARE S.R.L., elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA ATTILIO FRIGGERI 106, presso lo studio dell’avvocato CECILIA

NUSINER, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

MICHELE TAMPONI;

– resistente –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 15/07/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

viste le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale, il quale ha richiesto di accogliere il ricorso;

vista la memoria difensiva depositata dalla I Faraglioni Immobiliari s.r.l.;

vista la memoria presentata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., comma 2;

rilevato come l’ordinanza del Tribunale di Roma (depositata il 15 luglio 2019 e comunicata in pari data, impugnata con ricorso notificato da B.A.) abbia sospeso il giudizio introdotto dalla medesima B.A. davanti al Tribunale di Roma nei confronti della I Faraglioni Immobiliari s.r.l., volto ad ottenere la condanna della convenuta società alla realizzazione di una scala di comunicazione tra il quarto ed il quinto piano dell’immobile sito in (OMISSIS), sino alla definizione del giudizio di appello avverso la sentenza n. 15966/2016 dello stesso Tribunale di Roma, avente invece ad oggetto un giudizio di divisione, introdotto dalla società I Faraglioni Immobiliari, con riguardo all’area dove andrebbe realizzata la scala.

Diritto

CONSIDERATO

come:

ad avviso del Tribunale di Roma, “appare necessario attendere la statuizione della Corte d’appello di Roma, RG 6318/2016, ricorrendo in pieno l’ipotesi di cui all’art. 295 c.p.c.”;

va disattesa l’eccezione della resistente circa il difetto di procura dei difensori della ricorrente (riferendosi il mandato alla “riforma” dell’ordinanza” e non anche alla “cassazione” o all'”annullamento” del provvedimento impugnato), bastando per la legittimazione a proporre istanza di regolamento che il difensore della parte sia munito di procura speciale per il giudizio di merito, ove la proposizione del regolamento non sia espressamente e inequivocabilmente escluso dal mandato alle liti, in quanto l’art. 47 c.p.c., comma 1, è norma speciale (Cass. Sez. 6 – 3, 27/12/2013, n. 28701; Cass. Sez. 6 – 3, 19/03/2012, n. 4345);

il primo motivo del ricorso per regolamento proposto da B.A. denuncia la violazione dell’art. 337 c.p.c. per la omessa riconduzione della fattispecie al paradigma di tale norma in luogo di quella di cui all’art. 295 c.p.c.;

il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione degli artt. 295 e 337 c.p.c., nonchè dell’art. 2909 c.c., per la diversità dei giudicati derivanti dai due giudizi;

il primo motivo di ricorso risulta fondato, rimanendo così assorbito l’esame del secondo motivo;

alla stregua dell’insegnamento espresso da Cass. Sez. U, 19/06/2012, n. 10027, del tutto eluso nell’impugnato provvedimento dal Tribunale di Roma, se l’idoneità della decisione sulla causa pregiudicante a condizionare quella della causa, la quale ne dipende, giustifica, agli effetti dell’art. 295 c.p.c., che la medesima causa pregiudicata resti sospesa a prescindere dal segno che potrà avere la decisione sull’altra, allorchè nel processo sulla causa pregiudicante sia sopravvenuta la decisione (come occorso nel giudizio di divisione, con sentenza appellata dinanzi alla Corte d’appello di Roma RG 6318/2016), deve farsi applicazione, piuttosto, dell’art. 337 c.p.c., comma 2, sicchè il processo sulla causa pregiudicata è in grado di riprendere il suo corso (perchè ormai l’ordinamento è in grado di pervenire alla decisione sulla causa pregiudicata, fondandola proprio sull’accertamento che sulla questione comune alle due cause si è potuto raggiungere nell’altro processo tra le stesse parti), non dipendendo più da esigenze di ordine logico che il processo sulla causa dipendente resti sospeso, e l’istituto della sospensione necessaria ha perciò ormai esaurito i suoi effetti, potendo esso essere sospeso solo se il giudice non intenda riconoscere l’autorità dell’altra decisione;

il Tribunale di Roma non ha addotto alcuna motivazione sulle ragioni per le quali non intendesse condividere il merito della sentenza intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, omettendo del tutto, quindi, al fine di sospendere il giudizio, una espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione sopravvenuta di cui viene invocata l’autorità (cfr. Cass. Sez. 6 – 2, 18/11/2013, n. 25890; Cass. Sez. 6 – 3,12/11/2014, n. 24046; Cass. Sez. 6- 3,30/07/2015,n. 16142);

ritenuto in definitiva che l’istanza competenza deve essere accolta; di regolamento di ritenuto che all’accoglimento del ricorso conseguono la cassazione del provvedimento impugnato, con rimessione delle parti davanti al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnato provvedimento e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Roma, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di regolamento, con termine per la riassunzione ex art. 50 c.p.c. decorrente dalla comunicazione del deposito della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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