Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20009 del 24/07/2019
Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20009
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –
Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –
Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –
Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 6530/2017 proposto da:
Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale
dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi 12;
– ricorrente –
contro
B.M. rappresentato e difeso dall’avv. Guerra Cordeiro
Roberto con domicilio eletto presso lo studio in Firenze via Dè
Bardi n. 28;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Toscana n.
1462/16 depositata il 08/09/2016.
Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella
camera di consiglio del 19/03/2013.
Fatto
RILEVATO
L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione avverso la CTR Toscana n. 1462/16 depositata in data 08/09/2016 di accoglimento dell’appello del contribuente Bartoletti Mario, che aveva impugnato l’avviso di accertamento di maggior reddito con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte per IRPEF, addizionali regionale e comunale per l’anno 2006 oltre a sanzioni.
L’Ufficio aveva ritenuto la sussistenza in capo al contribuente di maggiori redditi per l’anno 2006 a seguito del conferimento, all’atto della costituzione della società BB Holding, di partecipazioni di controllo da lui detenute in tre società. Tale iniziativa aveva determinata nella società conferitaria un aumento del patrimonio, realizzando una plusvalenza da considerare concorrente alla formazione del reddito complessivo del conferente, da assoggettare a tassazione ordinaria.
Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso
Diritto
CONSIDERATO
Nel corso del giudizio entrambe le parti con separate istanze chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata definita la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con compensazione delle spese.
In particolare veniva prodotta la nota della competente Direzione Regionale delle Entrate attestante la regolare definizione della procedura.
Su tale premessa, esaminata la documentazione, rilevato che nulla osta all’accoglimento dell’istanza e che non sono dovute spese (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10), nè doppio contributo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 21 giugno 2017, e cessata la materia del contendere.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019