Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 30/09/2011

Cassazione civile sez. trib., 30/09/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 30/09/2011), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALONZO Michele – Consigliere –

Dott. FERRARA Ettore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – rel. Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 16950-2007 proposto da:

ITAL FRUTTA SOC. AGR. COOP., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ROTELLINI 88, presso

lo studio dell’avvocato BELLI ERMANNO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato BISI GIOVANNI, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

COMUNE SAN FELICE SUL PANARO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ZEBIO 37, presso lo

studio dell’avvocato FURITANO CECILIA, che lo rappresenta e difende

unitamente agli avvocati FURITANO MARCELLO, ZANASI MARCO, giusta

delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 112/2005 della COMM. TRIB. REG. di BOLOGNA,

depositata il 19/04/2006;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/06/2011 dal Consigliere Dott. CAMILLA DI IASI;

preso atto che il P.G. non ha formulato osservazioni sulla relazione

ex art. 380 bis c.p.c. notificatagli.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. La ITAL-FRUTTA-Soc. Agr. Coop. a r.l. propone ricorso per cassazione nei confronti del Comune di San Felice sul Panaro (che resiste con controricorso) e avverso la sentenza con la quale, in controversia concernente impugnazione di avviso di liquidazione ici per l’anno 2001, la C.T.R. Emilia Romagna riformava la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente.

I primi due motivi (coi quali si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto) sono inammissibili per mancanza del quesito di diritto previsto dall’art. 366 bis c.p.c., essendo appena il caso di precisare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è inammissibile per violazione dell’art. 366 bis c.p.c. il ricorso per cassazione nel quale l’illustrazione dei singoli motivi non sia accompagnata dalla formulazione di un esplicito quesito di diritto, tale da circoscrivere la pronuncia del giudice nei limiti di un accoglimento o un rigetto del quesito formulato dalla parte, dovendo escludersi che il quesito di diritto possa desumersi implicitamente dalla formulazione dei motivi di ricorso, la quale non è sufficiente ad integrare il rispetto del requisito formale specificamente richiesto dalla richiamata disposizione (v. cass. n. 23153 del 2007). Per quanto concerne in particolare il primo motivo, è da escludere che possa qualificarsi come quesito di diritto l’indicazione della questione posta all’attenzione della Corte, contenuta a pagina 10 del ricorso, non per motivi formali (non essendo tale indicazione posta alla fine del motivo come previsto dall’art. 366 bis c.p.c. e non essendo formulata come un interrogativo), bensì perchè essa risulta inadeguata a svolgere la funzione che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, è propria del quesito di diritto, ossia quella di far comprendere alla Corte, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, quale sia l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare, essendo nella specie l’indicazione de qua astratta ed inidonea non solo a far comprendere la ratio decidendi della decisione impugnata, ma anche ad esprimere la rilevanza della risposta al quesito ai fini della decisione del motivo.

I motivi terzo, quarto e quinto (coi quali si deduce vizio di motivazione) sono inammissibili innanzitutto perchè manca in ciascuno di essi l’indicazione prevista dalla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., a norma del quale è richiesta una illustrazione che, pur libera da rigidità formali, si deve concretizzare in una esposizione chiara e sintetica del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume viziata, essendo peraltro da evidenziare che, secondo la giurisprudenza di questo giudice di legittimità, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione è insufficiente, imposto dal citato art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non già e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilità del ricorso (v. cass. n. 8897 del 2008).

E’ poi appena il caso di sottolineare che l’illustrazione di cui al citato art. 366 bis deve sempre avere ad oggetto (non più un una questione o un “punto”, secondo la versione dell’art. 360 c.p.c., n. 5 anteriore alla modifica introdotta dal D.Lgs. 40 del 2006 ma) un fatto preciso, inteso sia in senso storico che normativo, ossia un fatto “principale”, ex art. 2697 c.c. (cioè un “fatto” costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) o anche, secondo parte della dottrina e giurisprudenza, un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo, e che nella specie manca non solo l’illustrazione di cui alla seconda parte dell’art. 366 bis c.p.c., ma, ancor prima, l’individuazione di uno o più “fatti” specifici (intesi come sopra e non come generico sinonimo di punto, circostanza, questione) rispetto ai quali la motivazione risulti viziata nonchè l’evidenziazione del carattere decisivo dei medesimi fatti.

E’ infine ancora da evidenziare che il vizio di motivazione denunciabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 può riguardare solo l’accertamento in fatto, non la motivazione in diritto della sentenza. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 1.900,00 per onorari oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA