Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 30/08/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 20008 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 11557-2006 proposto da:
MANNI RENZO (C.F. MNNRNZ51L28L117Z), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 38, presso
l’avvocato MONZINI MARIO, rappresentato e difeso
dall’avvocato CALVIERI CARLO, giusta procura a
margine del ricorso;
– ricorrente-

2013

contro

1169

C.C.I.A.A.

CAMERA

DI

COMMERCIO

INDUSTRIA

ARTIGIANATO AGRICOLTURA DI PERUGIA, CASSA DI

Data pubblicazione: 30/08/2013

RISPARMIO DI FIRENZE S.P.A.;
– intimate –

sul ricorso 15290-2006 proposto da:
CASSA DI

DI

RISPARMIO

FIRENZE

S.P.A.

(C.F.

04385190485), in persona del Direttore Generale pro

BELLI 36, presso l’avvocato MANFREDINI ORNELLA,
rappresentata e difesa dall’avvocato SCRIPELLITI
NINO, giusta procura in calce al controricorso e
ricorso incidentale condizionato;
– contrricorrente e ricorrente incidentale contro

MANNI RENZO;
– intimato –

avverso la sentenza n.

159/2005 della CORTE

D’APPELLO di PERUGIA, depositata il 19/05/2005;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 02/07/2013 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

udito, per il ricorrente, l’Avvocato CALVIERI CARLO
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. ZENO IMMACOLATA che ha concluso per
il rigetto del ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale.

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Marmi Renzo presentava vari ricorsi ex art. 700 c.p.c., chiedendo ordinarsi alla
Camera di Commercio di Perugia di non pubblicare i protesti di alcuni assegni

Perugia ovvero dalla Banca di Roma, Agenzia di Perugia.
Ottenuti i provvedimenti d’urgenza, il Manni introduceva i relativi giudizi di
merito davanti al Tribunale di Perugia, chiedendo condannarsi al risarcimento
del danno la Cassa di Risparmio di Firenze. Costituitosi il contraddittorio,la
banca chiedeva rigettarsi le domande del Marmi; la Camera di Commercio di
Perugia si costituiva al solo fine di verificare l’eventuale conferma dei
t
provvedimenti di sospensione del protests,
Con sentenza in data 8-6-2002, il Tribunale di Perugia, pur dich40‘ando
l’illegittimità dei protesti, rigettava la domanda di risarcimento del danno.
Interponeva appello il Maimi. Costituitosi il contraddittorio, la Cassa di
Risparmio di Firenze ne chiedeva il rigetto e, in via incidentale, l’affermazione
della legittimità dei protesti.
La Corte d’Appello di Perugia, con sentenza in data 19-5-2005, rigettava
entrambi gli appelli.
Ricorre per cassazione il Manni.
Resiste con controricorso la itanca )che pure propone ricorso incidentale.~
Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’udienza.
Motivi della decisione.

(j)\.

bancari e cambiali, elevati dalla Cassa di Risparmio di Firenze, filiale di

Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi, recanti numero di ruolo differente.
Con il primo motivo, il ricorrente lamenta, violazione dell’art. 112, 324, 329,
342, 359 c.p.c., nonché 2909 c.c., nella parte in cui la sentenza impugnata isai

di motivazione al riguardo.
I motivi, strettamente collegati e da trattati teongiuntamente, appaiono infondati.
E’ bensì vero, come afferma il ricorrente, che, per giurisprudenza consolidata, la
disposizione dell’art. 342 c.p.c. implica la sola necessità che il motivo di
impugnazione consenta di individuare con chiarezza le statuizioni oggetto dal
gravame e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione che le sostiene,
essendo sufficiente la spiegazione, ancorchè sommaria, delle ragioni
dell’impugnazione stessa, così da consentire al giudice di identificare i punti da
esaminare e valutare le ragioni di fatto e di diritto, poste alla base del gravame
stesso (tra le altre, Cass. S.U.n. 8181 del 1993; n. 169 del 1996; n.14670 del
2001).
Ma è proprio ciò che nella specie non si è verificato. Dall’esame dell’atto di
appello, secondo gli stralci riportati dal ricorso in esame, emerge palesemente
che non è stato oggetto di impugnazione l’affermazione del primo giudice, per
cui, di fronte alla manifestazione tacita della banca di concedere un affidamento
maggiore, rispetto ai limiti concordati dell’apertura di credito, e a quella del
correntista di accettarlo, sosteneva l’obbligo di onorare i titoli emessi dal Manni;
yintervenuta solo successivamente ai protesti in questione, la revoca del fido, di
tali protesti dichiarava l’illegittimità, ma non accoglieva la richiesta di

2

afferma41 a mancata specificazione dei motivi di appello. Con il secondo, vizio

UN? a/114,
risarcimento dei danni, non potendo ravvisarsiyi esi
9’«.-;t;r-iza -di un comportamento
scorretto della banca, posto che si limitava al contratto esistente il dovere di
buona fede ex art. 1165 c.c..

protesti e di nesso di causalità tra essi, nonchètiii “legittima statuizione” del
giudicante; si accenna al principio di buona fede ex art. 1175 c.c., affermando
che esso non può valere a creare o ad ampliare il contratto (e dunque si
consente, sul punto, a quanto sostenuto dal giudice di primo grado), alla
“valutazione del comportamento delle parti”, all’approfittamento della banca nei
confronti del correntista, nel momento in cui, “incamerate le cospicue rimesse”,
essa ha protestato i nuovi assegni presentati all’incasso; Witriíe, anento
del cliente alle “volubili scelte” dell’ente erogatore.
Il giudice a quo, con valutazione adeguata e non illogica, come già si è detto,
chiarisce che l’odierno ricorrente non aveva impugnato la ratio decidendi della

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4

sentenza di primo grado,

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aveva dichiarato egittimi i protesti, ma non tale il

comportamento della banca, giustificando così la reiezione della domanda di
risarcimento.
Conclusivamente va rigettato il ricorso principale.
Va dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale; dichiara assorbito quello
incidentale; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente

3

Si tratta, infatti, nell’atto di appello, di imputabilità dei danni conseguenti ai

giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2700,00 comprensive di euro 200,00
per esborsi, oltre accessori di legge.

Il Consigliere Estenso e

Il Presidente

Roma, 2 luglio 2013

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