Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 27/07/2018


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Civile Ord. Sez. L Num. 20008 Anno 2018
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: LEO GIUSEPPINA

ORDINANZA
sul ricorso 19316-2012 proposto da:
PUGLIA ANNA, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,
presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
rappresentata e difesa dallAvvocato MARIO ANGELO
PESCA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ANDRIYENKO IRYNA;
– Intimata –

2017
nonché contro

3270

I.N.P.S.
SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
C.F.

80078750587

in

persona

del

suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore,

Data pubblicazione: 27/07/2018

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CESARE BECCARIA
29

presso

Centrale

l’Avvocatura

dell’Istituto

rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI,
CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, giusta delega in
atti;
resistente con mandato

avverso la sentenza n. 583/2011 della CORTE D’APPELLO
di

SALERNO,

1156/2009.

depositata

il

‘ ‘”` .-.___,_______________

01/08/2011

R.G.N.

R.G. n. 19316/2012

RILEVATO
che, con sentenza depositata in data 1/8/2011, la Corte di Appello di
Salerno, in parziale accoglimento del gravame interposto da Anna
Puglia, in qualità di titolare della ditta “Ristorante Pizzeria Anna”, nei
confronti di Iryna Andriyenko e dell’INPS, avverso la sentenza del
Tribunale di Vallo della Lucania – che, in accoglimento della domanda

inerenti all’attività lavorativa prestata, presso la Pizzeria, dall’1/4/2001
al 31/5/2001, aveva condannato la Puglia al pagamento, in favore
della lavoratrice, della somma di Euro 4.290,53, oltre agli accessori di
legge -, ha rideterminato equitativamente la somma spettante a
quest’ultima in Euro 2.600,00, oltre accessori;
che per la cassazione della sentenza ricorre la Puglia articolando dieci
motivi;
che la Andriyenko è rimasta intimata;
che

l’INPS ha soltanto depositato l’elezione di domicilio presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto in Roma, allegata alla copia notificata
del ricorso;
che il P.G. non ha formulato richieste

CONSIDERATO
che con il ricorso si censura: 1) <

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