Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 24/09/2020

Cassazione civile sez. VI, 24/09/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 24/09/2020), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16708-2019 proposto da:

CONSORZIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTO

NOVIO 39/41, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA BENINCASA, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato PAOLA MOSCHIN;

– ricorrente –

contro

T.A., rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Russo;

– controricorrente –

e contro

T.A.M.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1090/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 14/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/07/2020 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Consorzio (OMISSIS) ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 1090/2019 del 15 febbraio 2019.

Resiste con controricorso T.A., mentre l’altra intimata T.A.M. non ha svolto attività difensive.

La sentenza impugnata, accogliendo soltanto in punto di liquidazione delle spese processuali l’appello proposto da T.A. ed T.A.M. contro la sentenza 415/2014 resa dal Tribunale di Velletri, ha confermato la pronuncia di primo grado nella parte in cui la stessa aveva dichiarato l’incompetenza per territorio dell’adito Tribunale in ordine al giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, conseguente alla domanda monitoria avanzata dal Consorzio (OMISSIS) per il pagamento di oneri consortili. Il Tribunale di Velletri, accogliendo l’eccezione degli opponenti T.A. ed T.A.M., ravvisò la sussistenza della competenza territoriale del Tribunale di Roma in forza del foro convenzionale previsto dall’art. 30 dello statuto consortile. La Corte d’appello, dopo aver accolto l’appello principale di T.A. ed T.A.M. per l’indicato profilo attinente alle spese processuali, ha invece rigettato l’appello incidentale del Consorzio (OMISSIS), che aveva contestato la declaratoria di incompetenza territoriale pronunciata dal Tribunale di Velletri ed invocato l’applicabilità dell’art. 23 c.c..

Il primo motivo di ricorso del Consorzio (OMISSIS) deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 23 e 29 c.p.c. in relazione al foro convenzionale previsto dall’art. 30 dello statuto consortile.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione o falsa applicazione dell’art. 3 Cost., avendo il Tribunale di Velletri deciso sulla questione della competenza in maniera opposta ad un proprio precedente, riguardante il medesimo Consorzio (OMISSIS).

Il terzo motivo di ricorso del Consorzio (OMISSIS) censura l’omesso esame ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sempre in ordine alla precedente decisione resa sulla questione di competenza dal medesimo Tribunale.

Su proposta del relatore, che riteneva che il giudizio non potesse essere proseguito in grado di appello (art. 382 c.p.c., comma 3), con riferimento all’impugnazione proposta in via incidentale dal Consorzio (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 1), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il ricorrente ed il controricorrente hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., comma 2.

L’appello incidentale proposto dal Consorzio (OMISSIS) concerneva la sentenza n. 415/2014 resa dal Tribunale di Velletri, che, adita in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Tribunale di Roma. Ora, per orientamento consolidato di questa Corte, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio (nonchè la revoca e la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso da giudice territorialmente incompetente, statuizione necessaria, ancorchè implicita) ha natura di decisione esclusivamente sulla competenza (essendo pure la dichiarazione di nullità un mero effetto di diritto di tale declaratoria). Tale pronuncia, decidendo solo in ordine alla competenza, deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento di competenza di cui all’art. 42 c.p.c., anche se emessa in grado di appello (Cass. Sez. 2, 08/08/2019, n. 21185; Cass. Sez. 6 – 3, 18/06/2018, n. 16089; Cass. Sez. 2, 19/10/2018, n. 26525; Cass. Sez. 1, 26/01/2016, n. 1372; Cass. Sez. 6 – 2, 07/05/2015, n. 9268; Cass. Sez. 2, 04/02/2009, n. 2729).

La sentenza del Tribunale di Velletri, che aveva pronunciato soltanto sulla competenza, pur appellata in via principale dalle parti vittoriose sulla questione di competenza al fine di censurare la mancata liquidazione delle spese processuali, era impugnabile dal Consorzio (OMISSIS) sulla declaratoria di incompetenza solo con regolamento necessario di competenza, ex art. 42 c.p.c., e non mediante appello (nella specie, incidentale), rimanendo eventualmente da sospendere per pregiudizialità ex art. 295 c.p.c. l’appello principale sul capo spese sino alla pronunzia della Corte di cassazione sul regolamento di competenza (cfr. Cass. Sez. 6 – 3, 17/12/2013, n. 28156; Cass. Sez. U, 06/07/2005, n. 14205).

Ne consegue che era inammissibile l’appello incidentale proposto dal Consorzio (OMISSIS) contro la sentenza n. 415/2014 resa dal Tribunale di Velletri. L’inammissibilità dell’appello va rilevata d’ufficio in sede di legittimità e comporta la cassazione senza rinvio della sentenza del giudice di secondo grado nella parte in cui essa ha confermato nel merito la pronunzia declinatoria della competenza resa dal Tribunale, configurando una ipotesi in cui il giudizio non poteva essere proseguito, a norma dell’art. 382 c.p.c., comma 3, (Cass. Sez. 3, 26/02/2003, n. 2879; Cass. Sez. 2, 28/08/2002, n. 12607; Cass. Sez. 1, 13/09/1997, n. 9073; Cass. Sez. 3, 14/04/1989, n. 1803).

La Corte, in conclusione, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la parte della sentenza impugnata concernente il gravame incidentale proposto dal Consorzio (OMISSIS), perchè riguardo ad essa il giudizio non poteva essere proseguito in grado di appello (art. 382 c.p.c., comma 3).

La parziale cassazione della sentenza di appello non induce a modificare la valutazione che quel giudice ha compiuto in ordine alla soccombenza delle parti per la regolazione dall’onere delle spese processuali, di tal che la condanna al rimborso di tali spese pronunciata dalla Corte di Roma può restare ferma in relazione alla decisione sull’appello principale di T.A. ed T.A.M..

Ne consegue la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, in favore del controricorrente T.A., mentre non occorre al riguardo provvedere per l’altra intimata T.A.M., che non ha svolto attività difensive.

Per la natura della pronuncia resa, non sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, operando tale misura soltanto nel caso del rigetto dell’impugnazione o della sua declaratoria d’inammissibilità o improcedibilità.

PQM

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata nella parte concernente l’appello incidentale proposto dal Consorzio (OMISSIS), ferma restando la liquidazione delle spese d’appello; condanna il ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore avvocato Federico Russo.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2020

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