Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 20008 del 24/07/2019

Cassazione civile sez. trib., 24/07/2019, (ud. 19/03/2019, dep. 24/07/2019), n.20008

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. D’ORAZIO Luigi – Consigliere –

Dott. PANDOLFI Catello – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

Sul ricorso iscritto al n. 7778/2014 da:

G.F. rappresentata e difesa dall’avv. Tesauro Francesco con

domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Gradara Rita in Roma

largo Somalia n. 67;

– ricorrente –

contro

L’Agenzia delle Entrate rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma via dei Portoghesi

12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Puglia

sez. Taranto n. 192 depositata il 24/09/2013.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Pandolfi Catello nella

camera di consiglio del 19/03/2019.

Fatto

RILEVATO

G.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTR Puglia sezione di Taranto n. 192 depositata il 24/09/2013 che aveva ritenuto legittimo l’avviso di accertamento di maggior reddito con conseguente recupero a tassazione di maggiori imposte per IRPEF, addizionali regionale e comunale per l’anno 2006 oltre a sanzioni.

Ha resistito l’Agenzia delle Entrate con controricorso

Diritto

CONSIDERATO

Nel corso del giudizio l’Agenzia delle Entrate, tramite l’Avvocatura erariale, chiedevano, con istanza datata 17 ottobre 2018, dichiararsi cessata la materia del contendere, essendo stata definita la controversia ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con compensazione delle spese. In particolare veniva prodotta la nota della Direzione Regionale delle Entrate attestante la regolare definizione della procedura.

Su tale premessa, esaminata la documentazione, rilevato che nulla osta all’accoglimento dell’istanza e che non sono dovute spese (D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 10), nè doppio contributo.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, per il verificarsi della fattispecie di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, convertito nella L. n. 96 del 21 giugno 2017, e cessata la materia del contendere.

Così deciso in Roma, il 19 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA